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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20810/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa in relazione alla perdita delle agevolazioni contributive connesse a un contratto di apprendistato. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva rigettato l'opposizione del datore di lavoro, ritenendo che egli fosse incorso nella decadenza dai benefici previsti dall'art. 16, comma 2, l. n. 196/1997 per avere omesso di dare seguito alla comunicazione del centro per l'impiego che lo invitava a trasmettere l'adesione alla formazione esterna di 120 ore dell'apprendista. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 16 l. n. 196/1997 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe verificato un presupposto essenziale della norma, cioè se il c.c.n.l. applicato prevedesse effettivamente obblighi di formazione esterna, questione che egli assumeva di avere già sollevato nei precedenti gradi. Con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato violazione dell'art. 16, comma 2, l. n. 196/1997 e degli artt. 115 e 346 c.p.c., contestando la valutazione di gravità dell'inadempimento e sostenendo che la formazione fosse stata comunque impartita in azienda, anche tramite corsi esterni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia attenuta al principio di diritto enunciato nell'ordinanza rescindente, correttamente verificando la sussistenza dell'obbligo di formazione esterna e valorizzando la mancanza di prova, da parte del datore di lavoro, della contrattazione collettiva applicabile e del suo contenuto. Ha inoltre affermato che, in materia di agevolazioni contributive, l'onere di provare la spettanza del beneficio incombe su chi intende avvalersene; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato che il ricorrente non aveva offerto prova puntuale del c.c.n.l. applicato, risultando dagli atti un contratto collettivo diverso da quello invocato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto non vi è stata violazione perché la Corte territoriale ha applicato correttamente il principio e ha svolto l'accertamento di merito richiesto.

  • art. 16, comma 2, l. n. 196/1997

    "Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro"

    La decadenza dalle agevolazioni contributive presuppone la mancata partecipazione dell'apprendista alla formazione esterna prevista dal c.c.n.l. applicato; spetta al datore di lavoro dimostrare il contrario e, comunque, la verifica va condotta sulla base della concreta contrattazione collettiva applicabile.

  • art. 53, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    La disposizione, richiamata nel ragionamento dell'ordinanza rescindente, non ha abrogato implicitamente l'art. 16 l. n. 196/1997, che è rimasto applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 53, comma 4, d.lgs. n. 276/2003

    La previsione di salvaguardia dimostra la permanenza della disciplina previdenziale e assistenziale previgente in materia di apprendistato, escludendo un effetto abrogativo implicito dell'art. 16.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che invoca la norma non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove acquisite, preclusa in cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    La doglianza non è stata accolta perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sulla gravità dell'inadempimento.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni contributive per l'apprendistato, la spettanza del beneficio deve essere provata da chi lo invoca, compresa la dimostrazione del contratto collettivo applicabile e dei suoi specifici obblighi formativi.
  • La decadenza dalle agevolazioni ex art. 16, comma 2, l. n. 196/1997 non discende automaticamente da qualsiasi irregolarità, ma richiede la verifica della concreta sussistenza dell'obbligo di formazione esterna previsto dal c.c.n.l. e dell'effettiva inosservanza imputabile al datore di lavoro.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma resta ferma la necessità di accertare in fatto, secondo l'assetto probatorio del caso, i presupposti applicativi della norma richiamata.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove sotto la veste della violazione di legge quando la doglianza, in realtà, mira a ottenere una nuova delibazione del merito.
  • Per i contratti collettivi di diritto privato non opera il principio iura novit curia: la parte che li invoca deve allegarne e provarne il contenuto rilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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