Cassazione Civile, Ordinanza n. 06218/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a una cartella esattoriale per omesso versamento IRPEF 2002. In primo grado e in appello era stata respinta la sua contestazione circa la mancata notifica dell'atto presupposto, ritenuta invece provata dall'Amministrazione mediante copie fotostatiche della relata di notifica. Il contribuente aveva inoltre eccepito l'illegittima utilizzazione di copie non conformi e la prescrizione del credito. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., art. 22 d.lgs. 82/2005 e artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva respinto in modo apodittico l'eccezione di non conformità e inutilizzabilità delle copie fotostatiche della relata di notifica; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, 112, 115 e 139 c.p.c., contestando la validità della notifica perché eseguita a persona diversa dal destinatario, qualificatasi come convivente, senza il prescritto avviso mediante raccomandata. In via preliminare la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva inizialmente depositato un ricorso diverso da quello notificato, ma ha ritenuto procedibile il ricorso corretto perché depositato nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse meramente assertiva e carente di motivazione sul disconoscimento delle copie fotostatiche della relata di notifica e sulla loro efficacia probatoria. Ha qualificato la censura come attinente, in concreto, al vizio di motivazione/nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. e ha richiamato il principio secondo cui il disconoscimento della conformità della copia deve essere chiaro e specifico. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche, in relazione alla contestazione della copia fotostatica della relata di notifica
richiamato per la disciplina della conformità tra originale e copia fotostatica e per l'efficacia del disconoscimento
richiamato in tema di efficacia probatoria del documento informatico/copia e della sua conformità
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove poste a base della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ha osservato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, atteneva in realtà alla motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ritenuto il corretto schema di impugnazione per la censura relativa alla carenza motivazionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o mancante
richiamato nel secondo motivo sulla notifica della cartella esattoriale
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
richiamato nel secondo motivo sulla disciplina delle notificazioni in materia tributaria
richiamato per la notifica a persona diversa dal destinatario e il relativo avviso
richiamato in relazione alla procedibilità del ricorso corretto depositato nei termini
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità tra originale e copia fotostatica deve essere espresso con dichiarazioni chiare e specifiche, tali da rendere inequivoca la contestazione della genuinità del documento.
- Quando una parte contesta efficacemente la conformità della copia prodotta in giudizio, il giudice deve motivare puntualmente sulle ragioni del rigetto, verificando le modalità della contestazione, gli elementi di difformità dedotti e le eventuali altre risultanze probatorie; una risposta meramente assertiva integra vizio di motivazione.
- Nell'impugnazione per cassazione la qualificazione del motivo dipende dal contenuto sostanziale della censura e non dalla rubrica formalmente utilizzata dal ricorrente.
- Se il ricorso corretto è depositato nel termine di legge, l'errore iniziale nel deposito di un atto diverso non impedisce necessariamente la procedibilità dell'impugnazione.
- L'omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia comporta cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato.
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