Cassazione Civile, Ordinanza n. 03493/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore all'esito di una procedura di mobilità, poi dichiarato illegittimo dalla Corte d'appello di Roma. Il giudice di merito ha ritenuto non correttamente applicati i criteri di scelta, perché la società non aveva dimostrato che il personale rimasto in servizio avesse titoli professionali superiori o comunque i titoli previsti dagli accordi sindacali, e ha considerato fungibili le posizioni lavorative comparate. Ha quindi applicato la tutela reintegratoria attenuata, condannando la società datrice alla reintegra e al pagamento dell'indennità risarcitoria, oltre a dichiarare l'obbligazione solidale della società cessionaria. Nel ricorso per cassazione, la prima società ha dedotto: violazione degli accordi collettivi aziendali e degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 per avere valorizzato il bagaglio professionale e ravvisato la violazione dei criteri di scelta; violazione dell'art. 5, comma 3, l. n. 223/1991 e dell'art. 18 l. n. 300/1970 per la reintegra, che sarebbe stata esclusa in ragione della crisi aziendale; violazione dell'art. 18, comma 5, per la quantificazione dell'indennità. La seconda società ha dedotto: apparente motivazione per relationem in tema di rito applicabile; erronea ammissibilità della domanda in presenza di trasferimento d'azienda; apparente motivazione sulla decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010; erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza; apparente motivazione sull'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990; errata interpretazione di tale norma e degli accordi sindacali in deroga all'art. 2112 c.c.; improseguibilità della domanda di condanna all'indennità risarcitoria per l'intervenuta amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi proposti contro la medesima sentenza e li ha integralmente respinti. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della società datrice perché costruito come violazione di legge su accordi aziendali, mentre il sindacato di legittimità sugli accordi collettivi aziendali opera nei limiti propri del vizio motivazionale o della violazione delle regole ermeneutiche contrattuali; ha inoltre reputato infondate le censure sulla tutela reintegratoria e sulla quantificazione dell'indennità, confermando che la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta annullamento del licenziamento e reintegrazione. Quanto alla società cessionaria in amministrazione straordinaria, la Corte ha respinto le doglianze sulla motivazione per relationem, sul rito, sulla decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, sull'interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 e sull'improseguibilità della domanda, ribadendo che: la motivazione per relationem è ammissibile; l'errore sul rito non invalida di per sé la sentenza senza uno specifico pregiudizio processuale; la domanda del lavoratore contro il cessionario in caso di trasferimento d'azienda non è soggetta alla decadenza invocata; gli accordi sindacali in crisi possono derogare alle condizioni di lavoro ma non disporre dell'occupazione preesistente; il giudice del lavoro può accertare l'obbligazione solidale e quantificare l'indennità risarcitoria anche se una società è in amministrazione straordinaria. Entrambe le società sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti separatamente proposti contro la stessa sentenza.
delimita i vizi deducibili in cassazione; per gli accordi collettivi aziendali non è ammissibile una censura ex n. 3 se non tramite le regole di interpretazione contrattuale o il vizio motivazionale.
la motivazione per relationem non è apparente se consente di comprendere il percorso decisorio mediante il rinvio a precedenti pertinenti.
legittima la motivazione per relationem e il rinvio a precedenti di legittimità o di merito.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza, non violato dalla motivazione per relationem adeguatamente articolata.
la non corrispondenza della comunicazione al modello legale integra violazione procedurale e comporta tutela indennitaria.
la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi determina annullamento del licenziamento e tutela reintegratoria attenuata.
la violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta reintegrazione e indennità fino a dodici mensilità; la sola violazione procedurale comporta tutela indennitaria tra dodici e ventiquattro mensilità.
richiamato nel ricorso in combinazione con altre norme, ma non fondativo della decisione.
richiamato nel ricorso in combinazione con altre norme, ma non fondativo della decisione.
richiamato nel ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di criteri di scelta e fungibilità delle mansioni.
art. 1, comma 47, l. n. 92 del 2012
il rito speciale è stato ritenuto praticabile nella controversia.
la decadenza non si applica alla domanda di accertamento del passaggio del rapporto al cessionario ex art. 2112 c.c.; la lettera d) ha carattere eccezionale e non disciplina la fattispecie del trasferimento d'azienda.
art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990
gli accordi sindacali nelle crisi d'impresa possono prevedere deroghe alle condizioni di lavoro, ma non disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento; il rapporto di lavoro si trasferisce al cessionario.
in caso di trasferimento d'azienda il rapporto passa al cessionario; le deroghe pattizie non possono eliminare la continuità dei rapporti di lavoro oltre i limiti consentiti dall'ordinamento unionale.
richiamato nel motivo relativo all'amministrazione straordinaria e al riparto di competenza.
richiamato nel motivo relativo all'amministrazione straordinaria e al riparto di competenza.
richiamato nel motivo relativo al riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice concorsuale.
richiamato nel motivo relativo al riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice concorsuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei licenziamenti collettivi, la violazione sostanziale dei criteri di scelta previsti dalla legge o dagli accordi collettivi integra una causa di illegittimità che conduce all'annullamento del licenziamento, alla reintegrazione del lavoratore e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria nei limiti dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- La mera irregolarità della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 configura invece una violazione procedurale, che dà luogo alla sola tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 7, l. n. 300/1970.
- In sede di legittimità, gli accordi collettivi aziendali non sono sindacabili come contratti collettivi nazionali; la censura deve essere incanalata, a seconda dei casi, nella violazione delle regole ermeneutiche o nel vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- La motivazione per relationem è valida quando il rinvio a precedenti o ad altra decisione rende intellegibile il percorso argomentativo; chi la contesta deve confrontarsi con le ragioni richiamate e dimostrarne l'irrilevanza o l'errore rispetto al caso concreto.
- L'errore nella scelta del rito non determina di per sé la nullità della sentenza: occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio processuale concreto subito dalla parte.
- In caso di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario non è soggetta alla decadenza prevista per l'impugnazione degli atti datoriali di recesso o di altri provvedimenti unilaterali.
- Negli assetti di crisi aziendale o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono incidere sulle condizioni di lavoro nei limiti consentiti dalla disciplina speciale e dal diritto UE, ma non possono disporre in via ablativa dell'occupazione preesistente al trasferimento.
- La pendenza o l'apertura di una procedura concorsuale non impedisce al giudice del lavoro di accertare lo status del lavoratore e, nei casi consentiti, di dichiarare l'obbligazione risarcitoria o solidale, mentre il concorso dei crediti resta regolato dalle regole della procedura.
- rami
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