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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03497/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore del personale navigante all'esito di una procedura di mobilità/licenziamento collettivo nel settore del trasporto aereo. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo che la società cedente non avesse provato il rispetto del criterio di scelta indicato nella comunicazione di avvio e nell'accordo sindacale di chiusura della procedura, consistente nel collocare in esubero il personale avente i requisiti per la pensione; aveva inoltre ritenuto che il rapporto dovesse proseguire in capo alla società cessionaria ex art. 2112 c.c., nonostante gli accordi sindacali intervenuti nella cessione del compendio aziendale. Le società ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, in sintesi: errata applicazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo; violazioni processuali per avere la Corte deciso su domande e istruttorie asseritamente nuove o non tempestive; errata valutazione delle prove e della documentazione prodotta; erronea qualificazione della domanda di accertamento del passaggio del rapporto al cessionario come tempestiva; erronea interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 in relazione alla continuità del rapporto dopo il trasferimento d'azienda; erronea declaratoria di insussistenza della decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010; e improseguibilità dell'azione risarcitoria per l'ammissione della società cessionaria all'amministrazione straordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi della società cedente sulle questioni di interpretazione degli accordi sindacali, istruttorie e valutazione delle prove, e ha confermato che l'interpretazione degli atti introduttivi e la loro tempestività spettano al giudice di merito. Quanto alla società cessionaria, ha affermato che, nei trasferimenti d'azienda di imprese in crisi o in amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono derogare alle condizioni di lavoro ma non alla continuità dei rapporti, che il lavoratore non decade dall'azione di accertamento del passaggio del rapporto al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c., e che l'ammissione all'amministrazione straordinaria non impedisce al giudice del lavoro di pronunciare sull'accertamento dello status e sull'entità dell'indennità risarcitoria, restando però preclusa la condanna al pagamento del credito in sede di cognizione lavoristica nei confronti della massa.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 223 del 1991

    richiamato nei motivi di ricorso della società cedente in relazione ai criteri di scelta nel licenziamento collettivo; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    invocati per contestare l'attività istruttoria in appello e la decisione su deduzioni asseritamente nuove; la Corte ribadisce i limiti e l'ampiezza dell'istruttoria nella fase di opposizione del rito Fornero.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non emerge una specifica applicazione decisoria autonoma.

  • art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012

    la Corte afferma che la fase di opposizione nel rito Fornero è a cognizione piena e consente tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'acquisizione e la valutazione della documentazione; la Corte ribadisce che la censura attiene in realtà al merito della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte precisa che la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento laddove dovuto.

  • art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990

    interpretato nel senso che, nei trasferimenti d'azienda relativi a imprese in crisi o in amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono derogare a condizioni di lavoro ma non eliminare la continuità dei rapporti di lavoro con il cessionario.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte conferma che il rapporto di lavoro si trasferisce al cessionario e che gli accordi sindacali non possono disporre dell'occupazione preesistente in modo da escludere la continuità del rapporto; inoltre la domanda di accertamento del passaggio non è soggetta a decadenza.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    non si applica alla domanda di accertamento del passaggio del rapporto al cessionario ex art. 2112 c.c.; la decadenza riguarda l'impugnazione dei provvedimenti datoriali illegittimi, non l'accertamento della prosecuzione del rapporto.

  • artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942

    richiamati per sostenere l'improcedibilità dell'azione risarcitoria dopo l'ammissione all'amministrazione straordinaria; la Corte distingue tra accertamento del diritto e condanna al pagamento in sede concorsuale.

  • artt. 409 e 433 c.p.c.

    richiamati nel motivo relativo alla competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare; la Corte ribadisce il riparto di competenza in base alla natura del diritto azionato.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    applicato per riconoscere la tutela reintegratoria attenuata e per consentire al giudice del lavoro di accertare lo status e quantificare l'indennità risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per porre a carico delle ricorrenti l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli accordi sindacali conclusi nell'ambito di trasferimenti d'azienda relativi a imprese in crisi o in amministrazione straordinaria, può essere disciplinato il trattamento dei lavoratori e possono essere previste deroghe alle condizioni di lavoro, ma non può essere esclusa la continuità dei rapporti di lavoro con il cessionario quando l'attività prosegue o non cessa.
  • La domanda del lavoratore volta ad accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario ex art. 2112 c.c. non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti datoriali illegittimi, perché mira all'accertamento della prosecuzione legale del rapporto e non alla contestazione di un atto formale da impugnare.
  • Nel rito speciale introdotto dalla legge Fornero, la fase di opposizione ha cognizione piena e consente l'allegazione e l'istruzione di fatti e prove ammissibili e rilevanti, mentre la fase sommaria iniziale è caratterizzata da maggiore deformalizzazione e da istruttoria limitata agli atti indispensabili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non ricorre, invece, quando la doglianza investe la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento in casi in cui esso è imposto; non è invece sufficiente lamentare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, al primo spettano le controversie sullo status del lavoratore e sulle pronunce di accertamento o costitutive relative al rapporto; al giudice concorsuale spettano le controversie sui crediti da insinuare al passivo e sui loro effetti endoconcorsuali, salvo che il giudice del lavoro possa comunque accertare l'entità del credito quale presupposto della tutela di sua competenza.
  • Le censure che mirano solo a sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli atti o delle prove non sono idonee a ottenere la cassazione della sentenza se la motivazione impugnata è adeguata e supera il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoTrasferimento d'aziendaAppelloRicorso per cassazioneLiquidazione giudiziale
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDecadenzaLitisconsorzio necessario

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