Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03480/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori, già dipendenti della società cedente, avevano contestato che il passaggio al cessionario fosse avvenuto nell'ambito di un valido trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti legali del trasferimento e che, non avendo essi prestato consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto dovesse rimanere in capo alla datrice originaria. Chiedevano quindi l'accertamento della continuità del rapporto con la cedente e la condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dopo il 31.12.2015 fino al ripristino effettivo del rapporto. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale della società e, su appello incidentale dei lavoratori, aveva condannato la cedente al pagamento delle retribuzioni dal 6.4.2018 fino al ripristino o alla cessazione del rapporto. In Cassazione la società deduceva: violazione della direttiva 2001/23/CE e degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. per l'affermazione del requisito della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico della società l'onere di provare il trasferimento; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE per il criterio di valutazione del ramo; violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1256, 2094, 2099 e 2112 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost. contro la condanna alle retribuzioni; nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di nove lavoratori per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, in ragione della intervenuta conciliazione della lite, con compensazione delle spese tra tali parti. Nei confronti degli altri lavoratori ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi: ha ribadito che il trasferimento di ramo d'azienda richiede autonomia funzionale del ramo già al momento dello scorporo e che tale autonomia deve preesistere al trasferimento; ha riaffermato che grava su chi invoca gli effetti dell'art. 2112 c.c. l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del trasferimento; ha giudicato generiche le censure sulla valutazione di merito e ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE; ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla condanna retributiva alla luce della giurisprudenza di legittimità che qualifica come retributive, e non meramente risarcitorie, le somme dovute dal datore che non ripristini il rapporto dopo l'accertamento giudiziale; ha dichiarato inammissibile la censura sulla messa in mora per novità e difetto di specificità; ha escluso il vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo per difetto di interesse sopravvenuto; ha infine negato il litisconsorzio necessario con il cessionario. La società è stata condannata alle spese nei confronti dei lavoratori non conciliati e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede l'autonomia funzionale del ramo ceduto, già esistente prima del trasferimento, quale capacità di svolgere autonomamente la funzione o il servizio cui è destinato.

  • art. 1406 c.c.

    Il trasferimento del rapporto di lavoro per effetto della cessione del ramo opera come eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto, sicché chi lo invoca deve provarne i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi del trasferimento incombe sulla parte che intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure di violazione dei criteri di valutazione delle prove sono inammissibili quando non indicano specificamente un effettivo travisamento dei criteri legali o una concreta violazione della sentenza impugnata.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso quando la questione sia già risolta dalla giurisprudenza eurounitaria richiamata e non sussistano dubbi interpretativi rilevanti.

  • artt. 1206, 1207, 1217 c.c.

    Nel caso di rapporto di lavoro non ripristinato dopo l'accertamento giudiziale, le somme dovute al lavoratore sono qualificate come retribuzioni dal diritto vivente richiamato dalla Corte.

  • artt. 1218, 1256, 2094, 2099 c.c.

    La Corte richiama queste norme nel quadro della controversia sulla natura dell'obbligazione datoriale e sulla correlazione tra prestazione e controprestazione retributiva.

  • art. 3 Cost.

    Le questioni di costituzionalità prospettate sono ritenute manifestamente infondate alla luce dell'interpretazione consolidata della materia.

  • art. 36 Cost.

    La nozione costituzionale di retribuzione non impedisce, nel caso di mancato ripristino del rapporto dopo accertamento giudiziale, di qualificare come retributive le somme dovute dal datore moroso.

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario nel giudizio promosso dal lavoratore per far accertare la persistenza del rapporto con la cedente.

  • art. 156 c.p.c.

    Il dedotto contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 156 c.p.c. per il vizio di nullità della sentenza denunciato dalla ricorrente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 2001/23/CE

    La Corte conferma la lettura che richiede, ai fini del trasferimento di entità economica, l'autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto.

  • Carta di Nizza, art. 16

    Richiamata dalla ricorrente in chiave di libertà d'impresa, ma non idonea a scardinare i requisiti dell'art. 2112 c.c. come interpretati dalla giurisprudenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa rinvio per richiamare precedenti consolidati senza ripeterne integralmente la motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sull'integrazione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta/inammissibile.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alla libertà di impresa e al litisconsorzio con il cessionario.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. il ramo ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, così da poter svolgere autonomamente la propria attività senza apporti essenziali del cessionario.
  • L'autonomia funzionale del ramo deve anche preesistere al trasferimento: non è sufficiente una mera organizzazione creata contestualmente all'operazione o resa possibile solo dalla successiva integrazione con il cessionario.
  • Chi intende avvalersi degli effetti del trasferimento ex art. 2112 c.c. ha l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi della fattispecie traslativa, trattandosi di eccezione al principio del consenso del lavoratore alla cessione del contratto.
  • La valutazione circa la concreta esistenza di un ramo d'azienda trasferibile è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione del quesito sia già chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria richiamata e non residuino dubbi interpretativi rilevanti.
  • Nel caso di illegittima cessione del ramo con mancato ripristino del rapporto da parte del datore originario, le somme dovute al lavoratore possono essere qualificate come retribuzioni, e non come mero risarcimento del danno, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
  • Nel giudizio promosso dal lavoratore per l'accertamento della persistenza del rapporto con il datore cedente non sussiste litisconsorzio necessario con il cessionario; l'eventuale contrasto tra giudicati è recessivo rispetto alle esigenze di economia e speditezza processuale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiContrattiLavoroProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.