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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03511/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a una dipendente nel 2017 nell’ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegra, con risarcimento pari alle retribuzioni perdute fino alla reintegra. La corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del licenziamento perché la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 aveva limitato in modo non adeguatamente motivato la platea dei licenziabili ad alcune sedi, pur essendo il progetto di ristrutturazione riferito all’intero complesso aziendale, e perché non era stata provata l’infungibilità della lavoratrice o l’impossibilità di reimpiegarla altrove. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che, per ragioni geografiche e organizzative, non fosse esigibile una comparazione tra dipendenti di sedi distanti; (2) violazione dell’art. 18 L. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. n. 223/1991, contestando l’applicazione della tutela reintegratoria e sostenendo che si trattasse al più di un vizio formale/procedurale; (3) violazione dell’art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., per il diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo, ritenuto irragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla carenza della comunicazione di apertura della procedura, che aveva illegittimamente circoscritto la platea dei licenziabili alla sola sede territoriale senza indicare le ragioni specifiche della limitazione né quelle ostative al trasferimento verso altre unità. Ha ribadito che, nel licenziamento collettivo, la platea può essere circoscritta a un reparto, settore o sede solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerentemente enunciate nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 e che è onere del datore provare tali fatti. Ha inoltre confermato che la violazione in esame non era meramente procedurale ma sostanziale, perché riguardava l’illegittima delimitazione della platea dei licenziabili e, quindi, l’erronea applicazione dei criteri di scelta, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha ritenuto inammissibile censurare in cassazione la sola mancata rimessione alla Corte costituzionale e comunque infondata la dedotta irragionevolezza del regime, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale che ha avvicinato la disciplina dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali plurimi per g.m.o. in caso di violazione dei criteri di scelta. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni tecnico-organizzative che giustificano l’eventuale delimitazione della platea dei licenziabili a una sede, reparto o settore, nonché le ragioni per cui non si è fatto ricorso al trasferimento ad altre unità; tale comunicazione è funzionale al controllo sindacale dell’effettività delle esigenze aziendali.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare va riferita, come regola generale, al complesso aziendale; la limitazione a una specifica unità è possibile solo se oggettivamente giustificata e provata dal datore. La violazione dei criteri di scelta, quando sostanziale, determina la tutela reintegratoria.

  • art. 17 L. n. 223/1991

    Richiamato insieme agli artt. 4 e 5 della medesima legge nel quadro del licenziamento collettivo; non emerge una autonoma regula iuris specifica nel testo.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo si applica la tutela reintegratoria prevista dal comma 4; la mera violazione procedurale resta distinta dalla violazione dei criteri di scelta.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non consente di attribuire al datore un potere assoluto di delimitare unilateralmente la platea dei licenziabili in deroga alla disciplina legale e agli obblighi informativi.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha escluso che il diverso regime sanzionatorio invocato dalla ricorrente integri, nella specie, una violazione del principio di eguaglianza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte ne ha escluso la rilevanza ai fini dell’accoglimento del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 125/2022

    La Corte la richiama come evoluzione rilevante in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, idonea ad incidere sul quadro del regime sanzionatorio e a ridurre la distanza rispetto al licenziamento collettivo in caso di violazione dei criteri di scelta.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori su base aziendale complessiva; la delimitazione della platea a una sede, reparto o settore è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive puntualmente indicate nella comunicazione di avvio della procedura e provate dal datore di lavoro.
  • La comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni dell’esubero e i lavoratori concretamente individuati; l’omessa indicazione delle ragioni della limitazione territoriale o dell’impossibilità di trasferimento integra illegittimità del licenziamento.
  • La limitazione unilaterale della platea dei licenziabili, se non coerente con la comunicazione iniziale e con il progetto di ristrutturazione, non è un mero vizio formale ma una violazione sostanziale dei criteri di scelta.
  • Quando la violazione concerne i criteri di scelta nel licenziamento collettivo, la tutela applicabile è quella reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, Stat. lav., non la sola tutela indennitaria riservata alle violazioni procedurali.
  • La deduzione in cassazione della sola questione di legittimità costituzionale, o della mancata rimessione al giudice delle leggi, non integra di per sé un motivo autonomo di ricorso; la questione resta rimessa al potere-dovere del giudice.
  • Nel valutare l’asserita irragionevolezza del diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo per g.m.o., occorre considerare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che ha ampliato l’area della tutela reintegratoria nei licenziamenti individuali, riducendo la distanza tra le due fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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