Cassazione Civile, Ordinanza n. 03550/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del processo. Ha escluso ogni provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., u.c., e ha precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell'ambito di una procedura di mobilità avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava illegittimo il recesso per violazione degli obblighi di tempestiva ed esauriente comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria, rilevando l'inidoneità della comunicazione del 7 agosto 2017 a fungere da reale provvedimento terminale della procedura. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettato personalmente dal lavoratore con regolazione delle spese legali.
Norme richiamate
L. n. 223 del 1991, art. 4
Norma richiamata come base della procedura di mobilità nell'ambito della quale è stato intimato il licenziamento collettivo.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, integra i presupposti per l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c., u.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È escluso il raddoppio del contributo unificato quando non ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata alla controparte e accettata da questa determina l'estinzione del processo, purché siano rispettati i requisiti formali richiesti dal codice di rito.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata comporta che la Corte non debba adottare provvedimenti sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, dovendosi verificare in concreto la sussistenza dei relativi presupposti.
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