Cassazione Civile, Ordinanza n. 03481/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dalla decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato la nullità della cessione del ramo d'azienda cui era addetto il lavoratore, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2016 e condanna della società al pagamento di differenze retributive connesse all'indennità di mobilità. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha dedotto violazione della direttiva 2001/23/CE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. e dell'art. 16 della Carta di Nizza, sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato un criterio non conforme al diritto UE e che il requisito della preesistenza del ramo non potesse essere richiesto come elemento necessario; con il secondo ha censurato, ai sensi degli artt. 2697 e 1406 c.c., la ripartizione dell'onere della prova, assumendo che spettasse al lavoratore o comunque alla parte che eccepiva la mancata applicabilità dell'art. 2112 c.c. dimostrare l'inesistenza del trasferimento; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la sentenza avesse accertato l'esistenza del ramo senza fare corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema di autonomia funzionale, entità trasferita e identità del ramo. La ricorrente ha anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulle questioni relative all'autonomia funzionale e alla preesistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che ai fini dell'art. 2112 c.c. è necessario che il ramo ceduto sia dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo e che tale autonomia preesista al trasferimento, in coerenza con la giurisprudenza UE. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'onere di allegazione e prova del trasferimento di azienda grava su chi intende avvalersene, e nel caso la società era tenuta a dimostrare i fatti costitutivi della fattispecie traslativa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità e perché le censure investivano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, essendo il giudizio di autonomia funzionale e preesistenza una quaestio facti riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. È stata inoltre negata la sussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 2001/23/CE
Richiamata come parametro eurounitario in tema di trasferimento di impresa e di ramo d'azienda; la Corte ne conferma la lettura che richiede la preesistenza dell'autonomia dell'entità trasferita.
La norma richiede, per il trasferimento del ramo d'azienda, un ramo dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo; l'accertamento in concreto di tali presupposti è valutazione di merito.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla nozione di azienda nell'ambito della censura sul trasferimento di ramo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla successione nei contratti nel trasferimento d'azienda.
art. 16 Carta di Nizza
Invocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di organizzazione dell'impresa nel bilanciamento con la tutela del lavoratore.
La Corte ribadisce che l'onere di allegazione e prova del trasferimento riconducibile all'art. 2112 c.c. grava su chi intende avvalersene.
Richiamato per affermare che il trasferimento del rapporto di lavoro senza consenso del lavoratore costituisce eccezione rispetto alla regola generale della cessione del contratto.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente riferita a un errore di valutazione della prova rilevante in cassazione.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte osserva che la valutazione delle risultanze probatorie e dei presupposti fattuali spetta al giudice di merito.
Usato per richiamare precedenti conformi e per motivare in forma sintetica la decisione.
art. 267 TFUE
La Corte esclude la necessità di un rinvio pregiudiziale, ritenendo già chiariti dalla giurisprudenza UE i principi applicabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel trasferimento di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale dell'entità ceduta deve esistere già prima del trasferimento e deve consentire, con i propri mezzi organizzativi e funzionali, lo svolgimento dell'attività o funzione cui il ramo è destinato.
- Chi invoca gli effetti del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della fattispecie traslativa.
- La verifica della sussistenza in concreto di autonomia funzionale, preesistenza e identità del ramo ceduto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
- Le censure che si limitano a contestare la valutazione complessiva delle circostanze di fatto o a richiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili in cassazione se non denunciano specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Il trasferimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'art. 2112 c.c. opera come eccezione rispetto alla regola generale del consenso del lavoratore nella cessione del contratto.
- Quando la giurisprudenza di legittimità e quella della Corte di giustizia UE risultano già consolidate sul punto, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
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