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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03479/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori, già dipendenti della società cedente, hanno contestato che il trasferimento di un ramo d'azienda denominato "SDC" e "TSS" integrasse un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e hanno sostenuto che, in difetto del loro consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto dovesse proseguire con il datore originario, con conseguente diritto alle retribuzioni maturate medio tempore. Il tribunale ha escluso l'esistenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. e ha dichiarato la continuità del rapporto con la società originaria; la corte d'appello ha respinto l'appello principale della società e, su appello incidentale dei lavoratori, ha condannato la società cedente al pagamento delle retribuzioni dal giorno della lettura del dispositivo di primo grado sino all'effettivo ripristino del rapporto o alla sua cessazione. In cassazione la società ha proposto otto motivi: ha denunciato, in sintesi, la violazione della direttiva 2001/23/CE e degli artt. 2112, 2555 e 2558 c.c. per l'asserita errata individuazione dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda, contestando il requisito della preesistenza dell'autonomia funzionale; ha censurato il riparto dell'onere della prova, sostenendo che non fosse a suo carico dimostrare la ricorrenza del trasferimento; ha lamentato l'uso di criteri non conformi alla giurisprudenza eurounitaria e ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; ha contestato la condanna alle retribuzioni e la qualificazione retributiva dell'obbligo del datore che non ripristini il rapporto, proponendo anche questioni di legittimità costituzionale; ha inoltre dedotto profili specifici relativi ad alcuni lavoratori che avevano cessato il rapporto per pensionamento e ha infine sostenuto la necessità di integrare il contraddittorio con la società cessionaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di alcuni lavoratori per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della conciliazione intervenuta con loro, compensando le spese relative. Quanto agli altri lavoratori, ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso e ha respinto il primo motivo nel merito, confermando i principi secondo cui il trasferimento di ramo d'azienda richiede l'autonomia funzionale del ramo e la sua preesistenza al trasferimento, in armonia con il diritto UE; ha ribadito che l'onere di allegazione e prova della fattispecie traslativa grava su chi intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c.; ha ritenuto inammissibili per genericità o novità le doglianze ulteriori e ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e di litisconsorzio necessario con il cessionario. Il ricorso, per la parte residua, è stato quindi dichiarato inammissibile e la società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede l'autonomia funzionale del ramo ceduto, intesa come capacità di svolgere autonomamente la funzione produttiva, e tale autonomia deve preesistere al trasferimento.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto di lavoro presuppone, in via generale, il consenso del contraente ceduto; l'art. 2112 c.c. opera come disciplina speciale derogatoria.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato quale disposizione sistematica in tema di azienda, in collegamento con la nozione di ramo d'azienda.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato in connessione con la successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda trasferita.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegazione e prova della sussistenza del trasferimento di azienda grava su chi invoca gli effetti dell'art. 2112 c.c.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non specificamente riferita a un errore di valutazione probatoria rilevante in cassazione.

  • art. 267 TFUE

    Non sussistevano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in presenza di principi eurounitari già chiariti dalla giurisprudenza.

  • artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1256, 2094, 2099 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la natura retributiva dell'obbligo del datore che non ripristini il rapporto; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che qualifica come retribuzioni le somme dovute dal datore moroso dopo l'ordine giudiziale di ripristino.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha escluso che la natura retributiva delle somme dovute al lavoratore illegittimamente non reintegrato contrasti con il principio di proporzionalità della retribuzione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla tutela della libertà di iniziativa economica e sulla compatibilità costituzionale della disciplina applicata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sull'asserita lesione del diritto di difesa della cessionaria; la censura è stata respinta per difetto di interesse e per esclusione del litisconsorzio necessario.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nel motivo sull'asserita lesione delle prerogative della cessionaria; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 102 c.p.c.

    È stata esclusa la necessità di integrare il contraddittorio con la cessionaria nel giudizio promosso dal lavoratore contro il cedente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È stato affermato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato i propri precedenti consolidati e la giurisprudenza eurounitaria senza necessità di ulteriore motivazione estesa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda presuppone che la porzione ceduta sia dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, cioè idonea a svolgere autonomamente la propria attività con mezzi e organizzazione propri.
  • Il requisito della preesistenza dell'autonomia funzionale non è estraneo al sistema, ma si integra con la nozione di ramo d'azienda ed è coerente con la direttiva 2001/23/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del trasferimento; il trasferimento di ramo costituisce eccezione al principio generale del consenso del lavoratore alla cessione del contratto.
  • Le censure di legittimità che contestano l'accertamento in concreto dell'autonomia del ramo e della sua preesistenza tendono a investire un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
  • Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già risolta da un orientamento eurounitario consolidato e non emerga un dubbio nuovo e decisivo.
  • Nel caso di accertata illegittimità del trasferimento e di mancato ripristino del rapporto da parte del datore, le somme dovute al lavoratore possono avere natura retributiva dalla messa in mora, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
  • Nel giudizio promosso dal lavoratore per l'accertamento del rapporto con il cedente non sussiste litisconsorzio necessario con il cessionario, poiché l'accertamento nei suoi confronti non richiede la partecipazione di quest'ultimo e l'eventuale contrasto tra giudicati è tollerato in funzione dell'economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniRicorso per cassazioneInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioniFamiglia
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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