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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2013 con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a un'associazione la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la qualifica di ONLUS. Conseguentemente è stato disconosciuto il regime fiscale agevolato e sono state rideterminate IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per complessivi € 122.620,40. Nel merito, i giudici di merito hanno ritenuto legittimo l'accertamento induttivo e hanno valorizzato molteplici irregolarità: mancanza di democraticità interna, irregolare funzionamento del consiglio direttivo e dell'assemblea, discrasia tra conto cassa e risultanze effettive, scarsa trasparenza nei pagamenti e nella gestione delle quote sociali, modalità irregolari di ammissione degli associati, versamenti a soggetti non ancora formalmente soci, assenza di iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato pur in presenza di tale qualificazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 per il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per ricostruire ricavi e costi; 2) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 e omessa pronuncia, sostenendo la lacunosità dell'atto di accertamento e la necessità della preventiva cancellazione dal registro ONLUS prima dell'accertamento; 3) violazione degli artt. 7 e 36 d.lgs. 546/1992 e vizi motivazionali per l'asserita insussistenza dei requisiti ONLUS e il mancato esame delle prove documentali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la decisione di disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio appartenga al potere discrezionale del giudice di merito e sia censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, oltre a rilevare la carenza di specificità del motivo. Sul secondo motivo ha richiamato la disciplina delle ONLUS, sottolineandone il carattere rigoroso e formale, e ha dichiarato la censura inammissibile per plurime ragioni di specificità: cumulo indistinto di doglianze, mancata indicazione di dove la questione fosse stata proposta nei gradi di merito, difetto di contestazione dell'eventuale provvedimento di cancellazione dal registro e della sua impugnazione. Sul terzo motivo ha ribadito l'inammissibilità per sovrapposizione di censure eterogenee e, in ogni caso, ha osservato che la sentenza di merito aveva esaminato analiticamente le irregolarità riscontrate, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova necessario a domanda di parte, ma uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato utilizzo è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e purché il motivo sia specifico.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere autonomi, specifici e univoci: è inammissibile la censura che cumuli indistintamente violazioni di legge, vizi processuali e vizi di motivazione senza consentire di individuare la reale critica alla sentenza impugnata.
  • La qualifica di ONLUS richiede il rigoroso rispetto formale dei requisiti previsti dalla legge; tali requisiti non possono essere surrogati da un mero comportamento di fatto apparentemente conforme.
  • Il principio di democraticità dell'ente e gli obblighi di trasparenza nella gestione associativa sono requisiti sostanziali e formali della disciplina ONLUS, la cui mancanza può giustificare il disconoscimento del regime agevolato.
  • La nozione di finalità di solidarietà sociale è riferita ad attività dirette a soggetti in condizione di svantaggio, secondo i parametri tipizzati dalla norma; la presenza di corrispettivi o utili non esclude di per sé la finalità solidaristica, purché manchi una finalità lucrativa concorrente e gli utili siano non distribuiti e destinati alle attività istituzionali.
  • L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza o meno dei requisiti di un ente agevolato non è rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione logica, analitica e immune da errori materiali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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