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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14250/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano. I motivi principali del ricorso sono stati: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazione (contestando la conclusione sulla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, e la presunta incertezza nella riferibilità dei cavi e del tosaerba ai proprietari); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili per il danno all'immagine e la sua quantificazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., deducendo altresì che non sarebbe stato considerato il concorso del danneggiato nella determinazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul vizio di motivazione: la Corte territoriale, integrandosi con il giudice di primo grado, aveva fornito motivazione congrua e logica sulla provenienza illecita dei beni (anche in considerazione delle indagini della polizia ferroviaria, del pedinamento dei presunti autori del furto, del comportamento evasivo del ricorrente e del riconoscimento del tosaerba per modello/colore e proprietario). Quanto alle contestazioni sulle statuizioni civili per danno all'immagine, è stato confermato che il danno non patrimoniale dell'ente può essere risarcito anche in assenza di quantificazione del danno patrimoniale e che la liquidazione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o totale mancanza di giustificazione, circostanza non ravvisata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla Provincia di Monza Brianza (liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori) e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006

    art. 256, comma 4 in relazione al comma 1, lett. a) e b.; art. 256, comma 1 lett. a) e b.

    Norme in tema di reati ambientali: la Corte ha ritenuto provata la provenienza illecita dei materiali (rame, cavi) e la rilevanza del fatto ai fini penali ambientali in base agli elementi probatori.

  • Codice penale

    Articolo sulla ricettazione: la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) dedotto dalla condotta del ricorrente e dalle circostanze investigative.

  • Codice civile

    Consente il risarcimento del danno non patrimoniale all'ente per la lesione dell'immagine. La valutazione della misura del danno è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o assoluta mancanza di motivazione.

  • Codice di procedura penale

    Definisce il limite del sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte di legittimità verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi, li abbiano interpretati correttamente e abbiano risposto alle deduzioni delle parti, ma non può sostituirsi alla valutazione di merito sui fatti.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la possibilità di condannare il ricorrente a versare somme alla cassa delle ammende in caso di valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Cassazione svolge un controllo sulla motivazione dei giudici di merito ma non riforma la valutazione probatoria: per ottenere accoglimento in Cassazione occorre dimostrare carenza assoluta, manifesta illogicità o omissione di risposta a deduzioni rilevanti, non una diversa lettura dei fatti.
  • Nel reato di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da elementi fattuali e comportamentali (es. collegamenti investigativi con autori del furto, comportamento evasivo, mancata giustificazione del possesso, identificazione del bene), perciò attacchi che mirano soltanto a prospettare alternative interpretative dell'istruttoria hanno scarse possibilità in sede di legittimità.
  • Il danno all'immagine degli enti pubblici per reati ambientali può essere riconosciuto anche in assenza di una precisa quantificazione del danno patrimoniale: la misura è rimessa al giudice di merito e può essere annullata in Cassazione solo per manifesta illogicità o totale carenza di motivazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve curare la produttibilità e la correttezza formale dei motivi: ricorsi manifestamente infondati o che travalicano la funzione di controllo della Cassazione sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili e di comportare sanzioni ex art. 616 c.p.p.
  • Se si contesta la riconducibilità materiale dei beni a presunti proprietari (catena di custodia/riconoscimento), è strategico produrre prove concrete che mostrino incertezza probatoria ovvero vizi istruttori, poiché la mera alternativa narrativa senza elementi nuovi difficilmente sovverte la valutazione dei giudici di merito.

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