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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per vari reati: per Cannarozzo contestata la responsabilità quale capo promotore di associazione a delinquere e plurimi reati (traffico illecito di rifiuti, emissione fatture per operazioni inesistenti, reati tributari, trasferimenti fraudolenti di valori, gestione abusiva di rifiuti); principali censure: vizio di motivazione sulla qualificazione dei materiali come rifiuti (anziché materia prima secondaria/semilavorato), errata applicazione della legge penale in tema di gestione/trasporto rifiuti, assenza di prove sul ruolo di amministratore di fatto, insussistenza delle fatture e della fittizia intestazione dei beni (cap. 7-10), ed errato diniego delle attenuanti generiche. Arosio e Cursaro impugnavano in particolare la responsabilità e il dolo nel trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies/512-bis), la mancanza dell'elemento materiale e soggettivo e il diniego delle attenuanti; Cursaro inoltre lamentava l'illogicità della ricostruzione relativa alle quote della Royal Motors.

La decisione

La Cassazione in parte ha respinto i ricorsi e in parte li ha accolti: per Cannarozzo il ricorso è dichiarato inammissibile per molte censure (in particolare quelle che richiedevano una rivalutazione del merito sulla natura dei materiali e sulla partecipazione associativa), sono confermate le condanne principali (tra cui il capo 4/5 reati ambientali e il capo 7 trasferimento fraudolento relativo alla Royal Motors), ma la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano con riferimento ai capi 8) (Luxury Watches), 9) (imbarcazione) e 10) (autovetture di lusso), per vizio di motivazione circa la prova delle disponibilità finanziarie e dell'utilizzo di risorse del presunto soggetto schermato; per Arosio la Cassazione ha annullato la condanna relativa al capo 7 nei suoi confronti senza rinvio per sopravvenuta prescrizione (prescrizione maturata il 13/08/2021), rilevando un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti; per Cursaro il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è stata confermata (per il primo trasferimento del 2010 la prescrizione era stata già dichiarata dal merito, per il resto nulla di nuovo) e il ricorrente è stato condannato, in via equitativa, a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso. In sintesi: gran parte delle condanne sono state confermate; alcune posizioni (cap. 8-10 per Cannarozzo) sono state annullate e rinviate per nuovo esame; la condanna di Arosio è stata annullata per prescrizione; il ricorso di Cursaro è inammissibile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico ambientale), artt. 258 e 260

    I materiali ferrosi sono in linea di principio rifiuti salvo che provengano da centri autorizzati e rispondano ai decreti ministeriali che li qualifichino come materia prima secondaria; onere della prova della natura non rifiuto grava su chi la invoca; violazioni configurano reati di gestione e trasporto illecito di rifiuti

  • D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

    Modifica la disciplina sui sottoprodotti e sull'end-of-waste; richiamata dalla difesa per sostenere la non qualifica a rifiuto dei materiali ferrosi, ma la Corte richiede prova documentale della conformità ai decreti ministeriali

  • Regolamento UE n. 333/2011

    Stabilisce requisiti di documentazione per il recupero/trasformazione dei rifiuti (end-of-waste); la Corte rileva che l'assenza della documentazione impedisce l'accertamento della liceità

  • Art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento ai reati tributari connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; utilizzato per contestare evasione tramite fatturazione fittizia

  • Art. 12-quinquies L. 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 512-bis cod. pen.) - trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia

    Delitto a forma libera, istantaneo con effetti permanenti: integra la fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di beni con fine elusivo delle misure di prevenzione patrimoniali; il concorso è possibile anche per chi agisce come prestanome o partecipa consapevolmente all'operazione

  • Art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso nel reato, applicato per ritenere corresponsabili i collaboratori nell'intestazione fittizia

  • Art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione (carenza di risposta alle censure d'appello); la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi che chiedono rivalutazione del merito

  • Art. 192 cod. proc. pen.

    Evidenziato dalla difesa (contestazione dell'uso delle intercettazioni) ma la Corte ha ritenuto legittimo l'uso probatorio nel contesto

  • Art. 2289 cod. civ.

    Richiamato in tema di valutazione del valore delle quote sociali (anche inattive) e dell'avviamento per stabilire che una quota può avere rilevanza economica anche se la società ha registrato perdite

Massime di principio

  • Onere della prova sulla natura non rifiuto: chi sostiene che materiale è 'materia prima secondaria' o 'sottoprodotto' deve fornire documentazione e prove specifiche (autorizzazioni, trattamenti, tracciabilità prevista dai regolamenti).
  • Il giudice di appello può motivare per relationem rispetto al primo grado quando le censure ripropongono questioni già esaminate; i ricorsi che chiedono una semplice rivalutazione del fatto sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • Il reato di trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia è un reato a forma libera: va provato lo scopo elusivo e la creazione di una difformità tra titolarità formale e di fatto; la prova può desumersi da atti negoziali, ruoli professionali (es. commercialista) e utilizzo di prestanome.
  • Nelle ipotesi di nuova costituzione di società o acquisizione di beni, per integrare l'intestazione fittizia è utile provare che il bene o le quote siano stati acquisiti con risorse riconducibili al soggetto che intende 'schermare' il bene; la mera disponibilità d'uso non basta.
  • Il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice ma la motivazione deve essere personalizzata quando le posizioni personali e i profili sono differenti; motivazione cumulativa è ammessa solo se adeguatamente giustificata.
  • Se in Cassazione emerge la prescrizione intervenuta e sussiste un vizio di motivazione, la Corte può annullare senza rinvio (i casi di prescrizione sopravvenuta possono comportare annullamento senza rinvio).
  • Un ricorso per cassazione inammissibile impedisce talvolta la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione maturata successivamente) a vantaggio del ricorrente; dunque un ricorso tecnico o generico può comportare conseguenze negative.

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