Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 per l'utilizzo di una fattura (30/12/2021) emessa da Atos s.r.l. per imponibile €25.000,00 e IVA evasa €5.250,00. I motivi dedotti: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Eleonora Bana (amministratore di Atos s.r.l.) per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata distinzione tra operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente, essendo le prestazioni in realtà effettuate; 3) mancanza di motivazione sul dolo specifico di evasione, essendo effettivamente avvenuti pagamenti e registrazioni contabili; 4) vizio nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, 132 e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando tra l'altro che il motivo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni non era stato proposto in sede di appello e richiedeva valutazioni di fatto non proponibili per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito: dalla verifica fiscale risulta che la fattura emessa da Atos non corrispondeva a una reale fornitura (operazione soggettivamente inesistente) e la condotta del ricorrente indicava consapevolezza dell'evasione. Il rigetto comprende anche la conferma del diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Rileva il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti; la distinzione tra operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti non incide sulla configurazione del reato ai fini dell'art. 2.
Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 220
Prevede le garanzie per l'assunzione di dichiarazioni da parte di soggetti che dovrebbero essere sentiti come indagati o imputati; l'eventuale inutilizzabilità per violazione di tale norma richiede che la questione sia previamente valutata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 521
Regola la correlazione tra accusa e sentenza; la Corte afferma che la riclassificazione tra operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente non viola il principio di correlazione quando il reato tipizzato fa riferimento ad operazioni inesistenti senza distinguere le due fattispecie.
Codice di procedura penale, art. 522
Disposizioni sul contenuto della motivazione: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non contraddittoria rispetto all'imputazione e agli elementi probatori.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la valutazione è di natura discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logico-giuridici evidenti.
Codice penale, artt. 132 e 133
Norme relative al trattamento della pena e al riconoscimento di circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede sanzioni e riparti in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento alla cassa delle ammende di €3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che richiedono valutazioni di fatto o la valutazione di prove che dovevano essere esaminate dal giudice di merito; tali questioni devono essere dedotte e vagliate in primo o secondo grado.
- Per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti non è rilevante ai fini della tipizzazione: entrambe le situazioni possono integrare il medesimo reato quando si utilizzino fatture relative ad operazioni inesistenti.
- L'inutilizzabilità di dichiarazioni a causa della mancata osservanza delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.) deve essere dedotta tempestivamente; se non sollevata nei gradi precedenti, non è in genere esaminabile dalla Cassazione.
- Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto dalla consapevolezza e dal comportamento dell'imputato (es. utilizzo di fatture sapendo che il fornitore non ha assolto gli obblighi fiscali), e non è escluso dal semplice pagamento di somme o dall'annotazione contabile senza ulteriori accertamenti.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o carente sul punto.
- Motivi generici o ripetizioni dei motivi già respinti in appello, privi di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14228/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →