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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 per l'utilizzo di una fattura (30/12/2021) emessa da Atos s.r.l. per imponibile €25.000,00 e IVA evasa €5.250,00. I motivi dedotti: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Eleonora Bana (amministratore di Atos s.r.l.) per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancata distinzione tra operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente, essendo le prestazioni in realtà effettuate; 3) mancanza di motivazione sul dolo specifico di evasione, essendo effettivamente avvenuti pagamenti e registrazioni contabili; 4) vizio nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando tra l'altro che il motivo relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni non era stato proposto in sede di appello e richiedeva valutazioni di fatto non proponibili per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito: dalla verifica fiscale risulta che la fattura emessa da Atos non corrispondeva a una reale fornitura (operazione soggettivamente inesistente) e la condotta del ricorrente indicava consapevolezza dell'evasione. Il rigetto comprende anche la conferma del diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Rileva il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti; la distinzione tra operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti non incide sulla configurazione del reato ai fini dell'art. 2.

  • Codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 220

    Prevede le garanzie per l'assunzione di dichiarazioni da parte di soggetti che dovrebbero essere sentiti come indagati o imputati; l'eventuale inutilizzabilità per violazione di tale norma richiede che la questione sia previamente valutata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Regola la correlazione tra accusa e sentenza; la Corte afferma che la riclassificazione tra operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente non viola il principio di correlazione quando il reato tipizzato fa riferimento ad operazioni inesistenti senza distinguere le due fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 522

    Disposizioni sul contenuto della motivazione: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non contraddittoria rispetto all'imputazione e agli elementi probatori.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la valutazione è di natura discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logico-giuridici evidenti.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Norme relative al trattamento della pena e al riconoscimento di circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede sanzioni e riparti in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento alla cassa delle ammende di €3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che richiedono valutazioni di fatto o la valutazione di prove che dovevano essere esaminate dal giudice di merito; tali questioni devono essere dedotte e vagliate in primo o secondo grado.
  • Per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti non è rilevante ai fini della tipizzazione: entrambe le situazioni possono integrare il medesimo reato quando si utilizzino fatture relative ad operazioni inesistenti.
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni a causa della mancata osservanza delle garanzie procedurali (art. 220 disp. att. c.p.p.) deve essere dedotta tempestivamente; se non sollevata nei gradi precedenti, non è in genere esaminabile dalla Cassazione.
  • Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto dalla consapevolezza e dal comportamento dell'imputato (es. utilizzo di fatture sapendo che il fornitore non ha assolto gli obblighi fiscali), e non è escluso dal semplice pagamento di somme o dall'annotazione contabile senza ulteriori accertamenti.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o carente sul punto.
  • Motivi generici o ripetizioni dei motivi già respinti in appello, privi di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.

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