Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per i seguenti motivi: errata applicazione degli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., sostenendo che i modelli DM10 (sistema UNIEMENS) non provavano l'effettivo pagamento delle retribuzioni e che la condanna si fondava su mere presunzioni; inosservanza dell'art. 2777 cod. civ., invocando un cosiddetto conflitto di doveri tra pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi; contraddittorieta' della motivazione in ordine alla validita' della notifica della diffida INPS, lamentando che la cartolina A/R era firmata da soggetto non identificato; carenza di motivazione sul dolo del reato; illogicita' del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: i modelli DM10/UNIEMENS, essendo compilati dal datore di lavoro, costituiscono prova idonea della corresponsione delle retribuzioni e possono essere superati solo con prova contraria efficace, prova che la ricorrente non ha fornito; il reato presuppone la corresponsione delle retribuzioni e l'omesso versamento delle ritenute, e il dolo necessario è il dolo generico derivante dalla consapevolezza dell'omissione; la notifica della diffida INPS è risultata perfezionata presso la residenza con cartolina firmata, e l'assenza di identificazione del firmatario non basta a invalidarla senza prova specifica che il firmatario fosse estraneo al nucleo; la mancata conversione della pena è giustificata dall'entità dell'omissione (oltre 29.000 euro) e dall'esigenza di prevenzione speciale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 cod. pen.; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (art. 2, comma 1-bis)

    La fattispecie penale riguarda l'omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali: presuppone che le retribuzioni siano state corrisposte e richiede il dolo generico, ricavabile dalla consapevolezza dell'omissione da parte del datore di lavoro.

  • artt. 192 e 193 cod. proc. pen.

    I modelli DM10/UNIEMENS, se compilati e inviati dal datore di lavoro, possono essere valutati come prova idonea e rilevante della corresponsione delle retribuzioni; non si tratta di mera presunzione inammissibile né di inversione dell'onere della prova, perché possono essere superati soltanto con prova contraria specifica ed efficace.

  • art. 2777 cod. civ.

    L'eccezione del cosiddetto conflitto di doveri (scegliere tra pagamento delle retribuzioni o dei contributi) non costituisce di per sé causa di esclusione del dolo quando la fattispecie presuppone che le retribuzioni siano state pagate e le ritenute poi non versate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ove non sussista colpa grave, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 (spese del procedimento e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende), come fatto nel caso di specie.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in riferimento al criterio per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui il richiamo ha giustificato l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste senza ritenere dolo processuale.

Massime di principio

  • I modelli DM10/UNIEMENS prodotti dall'INPS, se compilati dal datore di lavoro, costituiscono prova rilevante della corresponsione delle retribuzioni e possono essere superati solo con documentazione concreta (es. ordinativi di pagamento, estratti conto, dichiarazioni dei lavoratori) che dimostri il contrario.
  • Il reato di omesso versamento delle ritenute presuppone che le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte: la difesa basata sul presunto "conflitto di doveri" non esclude il dolo se manca prova che le retribuzioni non siano state pagate.
  • Per contestare la validità di una notifica tramite cartolina A/R è necessario offrire prova specifica che il firmatario fosse estraneo al nucleo familiare o che la notifica non sia giunta al destinatario; mere ipotesi non sono sufficienti.
  • La mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria può essere motivata dall'entità dell'omissione e da esigenze di prevenzione speciale; per ottenere la conversione vanno prospettati elementi concreti che rendano la sanzione pecuniaria adeguata ed effettiva.
  • In sede di ricorso in Cassazione è essenziale proporre e documentare in modo preciso le prove contrarie alle attestazioni amministrative (es. DM10); l'assenza di prova contraria porta, di norma, al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
  • Le impugnazioni procedurali (es. vizi di notifica) richiedono deduzioni puntuali e prove documentali: affermazioni generiche sul possibile errore non sono normalmente persuasive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.