Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza per i seguenti motivi: errata applicazione degli artt. 192 e 193 cod. proc. pen., sostenendo che i modelli DM10 (sistema UNIEMENS) non provavano l'effettivo pagamento delle retribuzioni e che la condanna si fondava su mere presunzioni; inosservanza dell'art. 2777 cod. civ., invocando un cosiddetto conflitto di doveri tra pagamento delle retribuzioni e versamento dei contributi; contraddittorieta' della motivazione in ordine alla validita' della notifica della diffida INPS, lamentando che la cartolina A/R era firmata da soggetto non identificato; carenza di motivazione sul dolo del reato; illogicita' del rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: i modelli DM10/UNIEMENS, essendo compilati dal datore di lavoro, costituiscono prova idonea della corresponsione delle retribuzioni e possono essere superati solo con prova contraria efficace, prova che la ricorrente non ha fornito; il reato presuppone la corresponsione delle retribuzioni e l'omesso versamento delle ritenute, e il dolo necessario è il dolo generico derivante dalla consapevolezza dell'omissione; la notifica della diffida INPS è risultata perfezionata presso la residenza con cartolina firmata, e l'assenza di identificazione del firmatario non basta a invalidarla senza prova specifica che il firmatario fosse estraneo al nucleo; la mancata conversione della pena è giustificata dall'entità dell'omissione (oltre 29.000 euro) e dall'esigenza di prevenzione speciale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cod. pen.; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (art. 2, comma 1-bis)
La fattispecie penale riguarda l'omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali: presuppone che le retribuzioni siano state corrisposte e richiede il dolo generico, ricavabile dalla consapevolezza dell'omissione da parte del datore di lavoro.
artt. 192 e 193 cod. proc. pen.
I modelli DM10/UNIEMENS, se compilati e inviati dal datore di lavoro, possono essere valutati come prova idonea e rilevante della corresponsione delle retribuzioni; non si tratta di mera presunzione inammissibile né di inversione dell'onere della prova, perché possono essere superati soltanto con prova contraria specifica ed efficace.
art. 2777 cod. civ.
L'eccezione del cosiddetto conflitto di doveri (scegliere tra pagamento delle retribuzioni o dei contributi) non costituisce di per sé causa di esclusione del dolo quando la fattispecie presuppone che le retribuzioni siano state pagate e le ritenute poi non versate.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ove non sussista colpa grave, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 (spese del procedimento e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende), come fatto nel caso di specie.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento al criterio per escludere che la parte abbia proposto il ricorso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui il richiamo ha giustificato l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste senza ritenere dolo processuale.
Massime di principio
- I modelli DM10/UNIEMENS prodotti dall'INPS, se compilati dal datore di lavoro, costituiscono prova rilevante della corresponsione delle retribuzioni e possono essere superati solo con documentazione concreta (es. ordinativi di pagamento, estratti conto, dichiarazioni dei lavoratori) che dimostri il contrario.
- Il reato di omesso versamento delle ritenute presuppone che le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte: la difesa basata sul presunto "conflitto di doveri" non esclude il dolo se manca prova che le retribuzioni non siano state pagate.
- Per contestare la validità di una notifica tramite cartolina A/R è necessario offrire prova specifica che il firmatario fosse estraneo al nucleo familiare o che la notifica non sia giunta al destinatario; mere ipotesi non sono sufficienti.
- La mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria può essere motivata dall'entità dell'omissione e da esigenze di prevenzione speciale; per ottenere la conversione vanno prospettati elementi concreti che rendano la sanzione pecuniaria adeguata ed effettiva.
- In sede di ricorso in Cassazione è essenziale proporre e documentare in modo preciso le prove contrarie alle attestazioni amministrative (es. DM10); l'assenza di prova contraria porta, di norma, al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.
- Le impugnazioni procedurali (es. vizi di notifica) richiedono deduzioni puntuali e prove documentali: affermazioni generiche sul possibile errore non sono normalmente persuasive.
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