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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere edilizie già dichiarate abusive con sentenza irrevocabile del 15/07/1998. I motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione erano: (1) violazione del dovere di astensione del giudice dell'esecuzione per precedente pronuncia sullo stesso oggetto; (2) errori formali nel provvedimento (nome del destinatario, numero civico e data di nascita) che avrebbero reso incerta l'individuazione del destinatario e dell'immobile; (3) illegittimità o insufficiente motivazione circa l'omessa applicazione della soglia di tolleranza volumetrica (art.34-bis d.P.R. 380/2001) e la qualificazione della consistenza dell'abuso (a detta del ricorrente minima, circa 1,10 mc); (4) applicabilità della prescrizione dell'azione demolitoria (art.173 c.p.) e del principio di proporzionalità alla luce delle gravi condizioni familiari, economiche e dell'inerzia amministrativa; (5) applicazione in sede esecutiva della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) e rilievi di violazione degli artt. 3 e 11 Cost., art.6 e 8 Cedu per mancato rispetto del giusto processo e della vita privata/familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. La Corte ha ritenuto: (i) infondata la questione di astensione del giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può essere lo stesso della cognizione e non è suscettibile di ricusazione per quella ragione; (ii) l'ordine di demolizione ha natura di misura ripristinatoria (amministrativa) e non è soggetto alla prescrizione penale di cui all'art.173 c.p. né alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge 689/1981; (iii) non è applicabile in sede esecutiva la disciplina di favore dell'art.131-bis c.p.; (iv) le censure su errori materiali (nome, civico, data) sono irrilevanti in quanto l'immobile e il destinatario risultano individuati dalla sentenza di condanna; (v) la Corte d'appello ha valutato adeguatamente la proporzionalità tra interesse pubblico al ripristino della legalità e interessi del ricorrente, non emergendo elementi precisi e specifici che facciano prevalere la tutela CEDU. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende e alle spese.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Il dovere di astensione del giudice non opera in modo da escludere che il giudice della fase cognitiva sia anche giudice dell'esecuzione; la ricusazione del giudice dell'esecuzione non è ipotizzabile solo per tale coincidenza

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata, non contraddittoria né illogica

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Sottolineata la distinzione tra correzione di errori materiali del dispositivo e accertamenti di merito: eventuali errori formali non incidono se l'identificazione del provvedimento, del destinatario e dell'immobile è certa alla luce della sentenza irrevocabile

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina sulla tolleranza volumetrica non si applica, secondo la Corte, agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 (comma 2 dell'art.34-bis)

  • d.lgs. n.42/2004 (tutela paesaggistica) e art.181

    Richiamata per evidenziare che gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico non beneficiano della disciplina di favore sulle difformità minori e che rilevano regole specifiche in materia di tutela del paesaggio

  • art. 173 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione penale all'ordine di demolizione, perché quest'ultimo ha natura ripristinatoria/amministrativa e non rientra nella disciplina delle sanzioni penali soggette a prescrizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione per modificare esecuzioni disposte da sentenze irrevocabili; la disciplina non si estende retroattivamente in sede esecutiva

  • art. 28 legge n. 689/1981

    Rilevata l'inapplicabilità della prescrizione prevista per le sanzioni pecuniarie punitiv e all'ordine di demolizione di natura ripristinatoria

  • art. 6 CEDU e art. 8 CEDU (diritto al giusto processo e alla vita privata/familiare)

    La Corte ha valutato che le allegazioni sul pregiudizio personale/familiare erano generiche e non adeguatamente documentate; non è possibile per la Cassazione, in mancanza di elementi specifici, rimettere in discussione la valutazione di proporzionalità già svolta dal giudice dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può essere lo stesso che ha deciso la fase cognitiva: la sola coincidenza non legittima astensione o ricusazione in sede esecutiva
  • L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura ripristinatoria/amministrativa e non è soggetto alla prescrizione penale prevista per le sanzioni afflittive
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) non è applicabile dal giudice dell'esecuzione per modificare misure già disposte da sentenza irrevocabile
  • Errori materiali formali nel testo del provvedimento (es. civico, trascrizione nome) non nullificano l'ordine se l'identità del destinatario e dell'immobile è certa alla luce degli atti e della sentenza passata in giudicato
  • Perché la disciplina di favore sulle difformità minori (es. soglia volumetrica art.34-bis) si applichi è necessario verificare la concreta compatibilità con eventuali vincoli paesaggistici e la normativa speciale; in aree vincolate le deroghe possono essere escluse
  • Le allegazioni relative a condizioni personali, familiari o economiche che invocano la protezione della CEDU richiedono una puntuale e documentata rappresentazione in sede di merito/esecutiva; mere affermazioni generiche non bastano a invertire l'esecuzione
  • Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione (soprattutto su fatti materiali, consistenza dell'abuso e rimedi alternativi) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate

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