Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere edilizie già dichiarate abusive con sentenza irrevocabile del 15/07/1998. I motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione erano: (1) violazione del dovere di astensione del giudice dell'esecuzione per precedente pronuncia sullo stesso oggetto; (2) errori formali nel provvedimento (nome del destinatario, numero civico e data di nascita) che avrebbero reso incerta l'individuazione del destinatario e dell'immobile; (3) illegittimità o insufficiente motivazione circa l'omessa applicazione della soglia di tolleranza volumetrica (art.34-bis d.P.R. 380/2001) e la qualificazione della consistenza dell'abuso (a detta del ricorrente minima, circa 1,10 mc); (4) applicabilità della prescrizione dell'azione demolitoria (art.173 c.p.) e del principio di proporzionalità alla luce delle gravi condizioni familiari, economiche e dell'inerzia amministrativa; (5) applicazione in sede esecutiva della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) e rilievi di violazione degli artt. 3 e 11 Cost., art.6 e 8 Cedu per mancato rispetto del giusto processo e della vita privata/familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. La Corte ha ritenuto: (i) infondata la questione di astensione del giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione può essere lo stesso della cognizione e non è suscettibile di ricusazione per quella ragione; (ii) l'ordine di demolizione ha natura di misura ripristinatoria (amministrativa) e non è soggetto alla prescrizione penale di cui all'art.173 c.p. né alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge 689/1981; (iii) non è applicabile in sede esecutiva la disciplina di favore dell'art.131-bis c.p.; (iv) le censure su errori materiali (nome, civico, data) sono irrilevanti in quanto l'immobile e il destinatario risultano individuati dalla sentenza di condanna; (v) la Corte d'appello ha valutato adeguatamente la proporzionalità tra interesse pubblico al ripristino della legalità e interessi del ricorrente, non emergendo elementi precisi e specifici che facciano prevalere la tutela CEDU. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende e alle spese.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
Il dovere di astensione del giudice non opera in modo da escludere che il giudice della fase cognitiva sia anche giudice dell'esecuzione; la ricusazione del giudice dell'esecuzione non è ipotizzabile solo per tale coincidenza
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata, non contraddittoria né illogica
art. 130 cod. proc. pen.
Sottolineata la distinzione tra correzione di errori materiali del dispositivo e accertamenti di merito: eventuali errori formali non incidono se l'identificazione del provvedimento, del destinatario e dell'immobile è certa alla luce della sentenza irrevocabile
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La disciplina sulla tolleranza volumetrica non si applica, secondo la Corte, agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 (comma 2 dell'art.34-bis)
d.lgs. n.42/2004 (tutela paesaggistica) e art.181
Richiamata per evidenziare che gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico non beneficiano della disciplina di favore sulle difformità minori e che rilevano regole specifiche in materia di tutela del paesaggio
art. 173 cod. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione penale all'ordine di demolizione, perché quest'ultimo ha natura ripristinatoria/amministrativa e non rientra nella disciplina delle sanzioni penali soggette a prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione per modificare esecuzioni disposte da sentenze irrevocabili; la disciplina non si estende retroattivamente in sede esecutiva
art. 28 legge n. 689/1981
Rilevata l'inapplicabilità della prescrizione prevista per le sanzioni pecuniarie punitiv e all'ordine di demolizione di natura ripristinatoria
art. 6 CEDU e art. 8 CEDU (diritto al giusto processo e alla vita privata/familiare)
La Corte ha valutato che le allegazioni sul pregiudizio personale/familiare erano generiche e non adeguatamente documentate; non è possibile per la Cassazione, in mancanza di elementi specifici, rimettere in discussione la valutazione di proporzionalità già svolta dal giudice dell'esecuzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può essere lo stesso che ha deciso la fase cognitiva: la sola coincidenza non legittima astensione o ricusazione in sede esecutiva
- L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura ripristinatoria/amministrativa e non è soggetto alla prescrizione penale prevista per le sanzioni afflittive
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) non è applicabile dal giudice dell'esecuzione per modificare misure già disposte da sentenza irrevocabile
- Errori materiali formali nel testo del provvedimento (es. civico, trascrizione nome) non nullificano l'ordine se l'identità del destinatario e dell'immobile è certa alla luce degli atti e della sentenza passata in giudicato
- Perché la disciplina di favore sulle difformità minori (es. soglia volumetrica art.34-bis) si applichi è necessario verificare la concreta compatibilità con eventuali vincoli paesaggistici e la normativa speciale; in aree vincolate le deroghe possono essere escluse
- Le allegazioni relative a condizioni personali, familiari o economiche che invocano la protezione della CEDU richiedono una puntuale e documentata rappresentazione in sede di merito/esecutiva; mere affermazioni generiche non bastano a invertire l'esecuzione
- Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione (soprattutto su fatti materiali, consistenza dell'abuso e rimedi alternativi) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
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