Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Aquilio era stato condannato dalla Corte d'appello di Trento per 17 episodi, commessi in circa 5 mesi, di peculato d'uso dell'autovettura di servizio, truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55‑quinquies d.lgs. 165/2001). Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: (i) violazione dell'art. 314 c.p. e vizio di motivazione, perché gli spostamenti sarebbero stati funzionali all'attività di custode forestale e non vi sarebbe prova dell'abbandono del percorso; (ii) difetto dell'elemento soggettivo in quanto l'uso sarebbe avvenuto con il consenso del Comune e del Sindaco; (iii) episodicità delle utilizzazioni e assenza di danno patrimoniale apprezzabile, con possibile errata qualificazione dell'ipotesi come abuso d'ufficio; (iv) per gli altri reati, mancanza di condotte fraudolente dato che le annotazioni sul giornale di servizio erano sintetiche e l'imputato doveva rientrare a casa per strumenti e per redigere resoconti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per mera riproposizione degli argomenti già sollevati in appello senza un confronto articolato con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse analiticamente esaminato le 17 vicende, accertando soste prolungate presso l'abitazione (e in un caso al bar) non compatibili con le timbrature e con le annotazioni sul giornale di servizio, e quindi integranti il peculato d'uso; le timbrature false e le annotazioni mendaci integravano altresì truffa e falsa attestazione di presenza in servizio. La Corte ha inoltre richiamato orientamenti di legittimità che affermano che l'uso temporaneo e reiterato dell'autovettura di servizio per fini privati integra il peculato d'uso e che l'episodicità non esclude il reato. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; comunicazione della sentenza al Comune di appartenenza.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'uso temporaneo, ripetuto e non autorizzato dell'auto di servizio per fini privati integri il reato di peculato d'uso; l'episodicità non esclude il reato e possono configurarsi più reati autonomi anche se riconducibili a continuazione.
art. 55‑quinquies d.lgs. 165/2001
Le false attestazioni di presenza in servizio mediante timbrature e annotazioni sul giornale di servizio possono integrare il reato contestato quando producono una rappresentazione mendace della prestazione effettivamente resa.
Il procurarsi il pagamento di prestazioni retribuite mediante attestazioni false o simulazioni di attività lavorativa integra il reato di truffa nei confronti dello Stato/pubblica amministrazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è prevista la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi è colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
art. 154‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive la comunicazione del dispositivo della sentenza all'amministrazione di appartenenza dell'imputato; la Corte ha disposto che la cancelleria provveda alla comunicazione al Comune.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione del versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità della parte nella presentazione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi non possono limitarsi a una riproposizione pedissequa delle censure già sollevate in appello: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, altrimenti è dichiarato inammissibile per genericità.
- La Corte di legittimità non rivede i fatti né ricalcola la valutazione delle fonti di prova: può sindacare la motivazione solo per vizi logico‑giuridici e per mancanza di correlazione tra motivazione e conclusioni.
- L'uso temporaneo e reiterato di un mezzo di servizio per fini privati può integrare il peculato d'uso; l'episodicità o la brevità delle condotte non esclude automaticamente il reato quando ricorrano consumo di carburante, usura, ripetizione e sottrazione di risorse al servizio pubblico.
- La presenza di timbrature e annotazioni mendaci che produce una falsa rappresentazione della prestazione lavorativa e comporta pagamento di attività non svolte può integrare i reati di falsa attestazione e di truffa ai danni dello Stato.
- Per evitare la configurazione di peculato d'uso è necessario dimostrare autorizzazione esplicita dell'amministrazione o altre giustificazioni documentate dell'uso che risultino compatibili con il servizio; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione è strategico articolare puntualmente il contrasto con le motivazioni del giudice di merito e, se si deduce una errata qualificazione giuridica, occorre averla proposta e sviluppata già nei gradi precedenti, non limitandosi a rilievi generici.
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