Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un credito azionato da un lavoratore in via monitoria sulla base di una precedente decisione che gli aveva riconosciuto, in via equitativa, il diritto a un compenso corrispondente a un'ora di straordinario diurno per ogni settimana di lavoro dal 2008 ad aprile 2017, quale ristoro dell'inadempimento della datrice di lavoro all'obbligo di manutenzione di un dispositivo di protezione individuale (una tuta ad alta visibilità), che il lavoratore aveva provveduto a lavare. La società si era opposta al decreto ingiuntivo e aveva poi proposto appello, contestando: l'asserita mancanza di prova scritta del credito ai fini dell'art. 633 c.p.c.; l'erronea quantificazione del credito; la ritenuta novità di alcune deduzioni in appello; la pretesa inversione dell'onere della prova e la valutazione della genericità delle contestazioni svolte in primo grado. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, perché la sentenza avrebbe desunto la durata della settimana lavorativa e il divisore dai prospetti paga e dal CCNL senza adeguato supporto; 2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, poiché la Corte d'appello avrebbe usato formule generiche su divisore e CCNL senza esplicitarli; 3) violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere ritenuto nuova la doglianza sull'erronea quantificazione del credito; 4) violazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c., per non avere esaminato il motivo sull'asserita inversione dell'onere della prova e sulla ritenuta genericità delle contestazioni al conteggio del lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano novità/inammissibilità delle difese in appello, osservando che la Corte territoriale non aveva dichiarato inammissibile il motivo ma lo aveva esaminato nel merito. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione delle prove: nel caso concreto, la doglianza della società riguardava solo l'apprezzamento della genericità delle contestazioni e non una vera inversione dell'onere probatorio. Quanto all'art. 115 c.p.c., la censura è stata ritenuta una mera critica valutativa del ragionamento probatorio e, per la parte relativa al CCNL, anche nuova in appello e quindi non scrutinabile. La doglianza sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza d'appello aveva effettivamente spiegato i criteri della liquidazione equitativa, richiamando i prospetti paga, le presenze, la settimana di lavoro effettivo e l'operazione di sommatoria nel lungo periodo. Sono state poste a carico della società le spese del giudizio di legittimità, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare la prova scritta necessaria al decreto ingiuntivo; la Corte non ha accolto la censura sulla sua violazione nel caso concreto.
la non contestazione e la valutazione delle prove sono apprezzamenti riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 111 Cost.
invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il minimo costituzionale.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
il motivo relativo alla novità in appello è stato respinto perché la Corte di merito aveva comunque esaminato il tema nel merito.
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate senza che la Corte ravvisasse un errore decisivo sul punto.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni difensive e all'onere di specifica contestazione.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul rito del lavoro asseritamente violate.
la violazione di questa norma sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove o la genericità delle contestazioni.
richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice imputi l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato il materiale istruttorio.
- L'apprezzamento della non contestazione e della genericità delle difese avversarie appartiene al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- La censura di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico seguito per la liquidazione equitativa del danno o del credito; non è necessaria una specificazione aritmetica minuta di ogni passaggio se i criteri adottati sono intellegibili.
- La deduzione di novità della questione in appello è irrilevante se il giudice di merito ha comunque esaminato il motivo nel merito.
- L'esercizio del potere di liquidazione equitativa è insindacabile in cassazione quando il giudice espliciti adeguatamente i criteri logici e valutativi utilizzati.
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