Sentenza del 16/01/2015 n. 643 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Impugnazione che investe anche il classamento del bene - Lite pendente - Configurabilità - Impugnazione dell'atto prodromico - Indipendenza - Competenza del giudice sull'atto - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, contestando sia la motivazione degli atti sia l’erroneità della rendita catastale e del classamento utilizzati per determinare la maggiore imposta. Poiché l’attribuzione della rendita era stata conosciuta per la prima volta tramite gli avvisi, avevano chiesto di qualificare la controversia come lite fiscale pendente e di definirla mediante il condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 16. L’Amministrazione aveva negato il condono sostenendo che gli avvisi fossero meri atti liquidatori e che la rendita non fosse stata impugnata direttamente nei confronti dell’ufficio competente.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’imposta era stata integralmente pagata da un coobbligato solidale. Tuttavia, esercitando la funzione nomofilattica, ha enunciato il principio secondo cui l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, quando contesti anche la rendita catastale comunicata per la prima volta con l’avviso, configura una lite pendente suscettibile di definizione agevolata, anche se il contribuente non ha impugnato separatamente l’atto di attribuzione della rendita nei confronti dell’Agenzia del Territorio. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice dell’avviso di liquidazione non può sindacare incidentalmente la legittimità della rendita, trattandosi di un atto autonomamente impugnabile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
"s'intende per lite pendente quella... avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione"
La nozione di lite pendente comprende la controversia relativa a un avviso che, per la prima volta, porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria maggiore e che viene contestato nei suoi presupposti o contenuti. Nel caso esaminato, l’avviso di liquidazione era condonabile perché la contestazione riguardava anche la rendita catastale appena comunicata.
D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella legge n. 154 del 1988
Prevede il meccanismo di determinazione automatica della base imponibile dell’imposta di registro mediante il riferimento alla rendita catastale, anche quando questa debba essere attribuita successivamente.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Concorre a disciplinare il criterio di determinazione automatica dell’imposta di registro utilizzato dai contribuenti per il trasferimento immobiliare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
"ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"
Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati per i propri vizi. L’atto presupposto non notificato può essere impugnato insieme all’atto successivo, ma, se viene impugnato soltanto l’atto consequenziale, il giudice non può esaminare incidentalmente la legittimità sostanziale dell’atto presupposto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
"le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano"
Il potere di disapplicazione del giudice tributario riguarda gli atti generali e i regolamenti, non gli atti concreti autonomamente impugnabili, come l’attribuzione della rendita catastale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3
"il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione"
La cognizione incidentale riguarda le questioni estranee alla giurisdizione tributaria che siano necessarie per decidere la controversia, ma non consente di esaminare incidentalmente la validità di un atto tributario autonomamente impugnabile e non direttamente impugnato.
Codice di procedura civile, art. 363, comma 3
Consente alla Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando il ricorso sia divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Codice di procedura civile, art. 100
Richiede la permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione. Il pagamento integrale dell’imposta da parte del coobbligato ha eliminato l’interesse dei contribuenti alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Un avviso formalmente qualificato come semplice liquidazione può costituire un atto impositivo condonabile quando rende per la prima volta conoscibile una maggiore pretesa fiscale e il contribuente ne contesta i presupposti o l’ammontare.
- Se l’avviso di liquidazione comunica per la prima volta una rendita catastale e il contribuente ne contesta anche il classamento o la determinazione, la controversia può integrare una lite pendente definibile in via agevolata.
- La possibilità di definire la lite non dipende necessariamente dalla corretta individuazione di tutti i soggetti passivamente legittimati né dalla fondatezza dell’impugnazione: rileva la potenziale idoneità del ricorso ad aprire il sindacato sull’atto impositivo.
- L’atto di attribuzione della rendita catastale, in quanto autonomamente impugnabile, deve essere contestato direttamente per ottenere una decisione sulla sua legittimità. Il giudice chiamato a decidere sull’avviso di liquidazione non può annullarlo mediante un esame incidentale della rendita.
- La mancata impugnazione dell’atto presupposto non impedisce, quando esso non sia stato previamente notificato, di impugnare l’atto consequenziale; tuttavia, in tale giudizio si possono far valere principalmente i vizi propri dell’atto consequenziale e l’omessa notifica dell’atto presupposto.
- Il pagamento integrale della pretesa tributaria da parte di un coobbligato può far venir meno l’interesse alla prosecuzione del ricorso, determinandone l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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