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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23717/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un terreno adiacente a uno stabile, oggetto di un contratto di locazione stipulato nel 1973. Il locatore aveva chiesto, dopo varie vicende processuali pregresse, l’accertamento della propria esclusiva proprietà del terreno, il rilascio del bene e il risarcimento per occupazione senza titolo. Il convenuto, erede del soggetto che aveva sottoscritto il contratto, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di merito sfavorevole. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1705, 1728, comma 2, e 1722 c.c., sostenendo che il contratto era stato stipulato dal proprio dante causa come amministratore di condominio o comunque come mandatario senza rappresentanza, sicché la morte del mandatario avrebbe estinto il rapporto e reso insussistente la sua legittimazione passiva; ha inoltre sostenuto che, al più, la domanda avrebbe dovuto essere proposta verso il condominio o i mandanti, con asserita necessità di integrazione del contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 58 e 29, comma 4, l. n. 392/1978, assumendo che la locazione fosse soggetta alla disciplina transitoria della legge sull’equo canone, che la disdetta del locatore fosse nulla perché non motivata, e che la Corte d’appello avesse trascurato le risultanze della c.t.u. circa la natura abitativa o pertinenziale del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non correlato alla reale ratio della sentenza impugnata, perché la censura attaccava una motivazione che non aveva deciso il tema della legittimazione passiva dell’erede, ma solo quello dell’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dei mandanti; ha aggiunto che, anche se il motivo fosse stato impostato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sarebbe stato comunque inammissibile, poiché la questione non avrebbe potuto portare a un esito favorevole per il ricorrente alla luce dell’art. 1705 c.c. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la sentenza d’appello era motivata per relationem alla sentenza di primo grado e il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto della motivazione di primo grado; inoltre, la censura non era correttamente costruita rispetto alla motivazione sulla disciplina transitoria della l. n. 392/1978 e pretendeva impropriamente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze peritali. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado poi mutato in rito ordinario.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato a fondamento della domanda di rivendicazione e rilascio del bene da parte del proprietario asserito.

  • art. 1705 c.c.

    Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che agisce in proprio nome acquista diritti e assume obblighi verso i terzi; i terzi non hanno rapporto con il mandante.

  • art. 1722 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’estinzione del mandato per morte del mandatario.

  • art. 1728, comma 2, c.c.

    Richiamato per gli obblighi degli eredi del mandatario, limitati ad avvertire il mandante e a prendere provvedimenti nell’interesse di quest’ultimo.

  • art. 112 c.p.c.

    Indicata dalla Corte come la corretta norma da evocare, se si fosse voluto censurare l’omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    La Corte richiama l’inammissibilità quando la censura non potrebbe comunque condurre a un esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il ricorso avverso motivazione per relationem occorre riportare il contenuto della motivazione di primo grado specificamente condivisa e le censure mosse in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per sollecitare una rivalutazione delle prove o della c.t.u.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o della consulenza tecnica.

  • art. 58 l. n. 392/1978

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina transitoria alle locazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.

  • art. 29, comma 4, l. n. 392/1978

    Richiamato dalla parte ricorrente insieme alla disciplina transitoria per contestare la validità della disdetta.

  • art. 27 l. n. 392/1978

    Evocato dal ricorrente, ma la Corte rileva che la sentenza d’appello aveva invece fatto riferimento all’art. 58.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario che contratta in nome proprio assume direttamente diritti e obblighi verso il terzo; la morte del mandatario non elimina, per il terzo contraente, la riferibilità del rapporto agli eredi del de cuius secondo le regole successorie.
  • La censura in cassazione deve essere puntualmente correlata alla reale motivazione della sentenza impugnata: se attacca una ratio diversa da quella effettivamente decidente, il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza d’appello è motivata per relationem, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale della motivazione di primo grado recepita dal giudice di appello e le critiche mosse con l’atto di gravame; in mancanza, il motivo non soddisfa l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze di c.t.u., se non nei limiti in cui emerga un vero errore di percezione o di valutazione giuridicamente rilevante.
  • È inammissibile la censura che, anche ove correttamente formulata, non sarebbe idonea a condurre a una decisione favorevole per il ricorrente, in quanto priva di decisività in iure.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLocazione abitativaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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