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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23627/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione allo stato passivo contro l’esclusione del proprio credito insinuato per euro 93.862,62, vantato in forza di un accordo commerciale relativo alla ricerca e sviluppo della rete commerciale. Il tribunale aveva ritenuto che il rapporto non fosse qualificabile come agenzia e che, quindi, non spettasse alcuna indennità di cessazione; aveva però riconosciuto che la società opponente aveva diritto alle somme pattuite nell’accordo, escludendo tuttavia il credito per le provvigioni 2016 perché già risultavano pagati importi superiori, e negandolo per il 2017-2018 per difetto di prova, in quanto i partitari prodotti non dimostravano univocamente la riferibilità alla società fallita e non provavano che i contratti di affiliazione fossero stati conclusi grazie all’attività promozionale svolta dalla creditrice. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: omesso esame delle fatture prodotte per provvigioni e dei fatti da esse emergenti; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione dei fatti dedotti; omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione della prova testimoniale; con il secondo motivo ha riproposto contestazioni sul quantum debeatur. La Corte ha ritenuto preliminarmente superata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ma ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; ha precisato che l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, non già quando valuti diversamente quelle acquisite. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della censura sulla non contestazione per difetto di autosufficienza e perché formulata in cassazione su fatti non adeguatamente dedotti nei gradi di merito; ha infine giudicato generico il capitolo di prova testimoniale. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, ma ha dichiarato inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo al quantum, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale in memoria è stata considerata idonea a superare l’eccezione di improcedibilità del ricorso

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    il deposito del ricorso è stato ritenuto tempestivo sulla base della spedizione del plico all’ufficio postale nei termini previsti

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove prodotte

  • art. 116 c.p.c.

    la diversa ponderazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    la censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata veicolata come error in procedendo, ma ritenuta inammissibile perché in realtà diretta alla rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    per dedurre il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la sua decisività

  • artt. 244 e 245 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la mancata ammissione della prova orale, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; la mancata considerazione di singoli elementi di prova non è sufficiente se il fatto storico è stato comunque preso in esame dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non è invece consentito trasformarla in una critica alla valutazione comparativa delle prove.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e del compendio documentale; le doglianze che mirano a ottenere una nuova lettura delle prove sono inammissibili.
  • La deduzione della mancata considerazione della non contestazione richiede specifica autosufficienza, con precisa indicazione del contenuto degli atti e dei fatti dedotti nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La prova testimoniale, per essere utilmente censurata in cassazione, deve essere dedotta con capitoli specifici, non generici, e deve essere dimostrata la decisività del mezzo istruttorio rispetto al fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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