Cassazione Civile, Ordinanza n. 24027/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, proposta ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; contro tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998, sul rilievo che il giudice di merito avrebbe rigettato la domanda senza svolgere alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la controversia, regolata dal rito sommario di cognizione ex art. 20 d.lgs. 150/2011 e artt. 702-bis ss. c.p.c., fosse definita in primo grado con ordinanza appellabile ai sensi dell'art. 704-quater c.p.c.; non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 360, comma 2, c.p.c., l'ordinanza del Tribunale non era direttamente impugnabile con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato come base normativa del giudizio instaurato avverso il provvedimento sul soggiorno per motivi familiari.
art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le controversie in materia sono soggette al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss.
Richiamati quale disciplina del rito sommario applicabile al giudizio.
art. 704-quater cod. proc. civ.
L'ordinanza che definisce il giudizio in primo grado è appellabile, non direttamente ricorribile per cassazione.
art. 360, comma 2, cod. proc. civ.
Non ricorreva l'ipotesi che consentisse il ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza di primo grado.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente come violata per omessa valutazione dei legami familiari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione, l'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado è ordinariamente impugnabile con appello e non con ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per cassazione diretto contro un provvedimento di primo grado è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; in mancanza, il mezzo corretto è l'appello.
- Quando manca la costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso, può darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se previsto dalla normativa applicabile.
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