Cassazione Civile, Ordinanza n. 22770/2021 del 12/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2006, fondato dall'Ufficio su consistenti movimentazioni patrimoniali e finanziarie ritenute indice di maggior capacità contributiva, tra cui donazioni di denaro, somme utilizzate per l'acquisto di una casa e mutui fruttiferi. In giudizio deduceva di avere aderito alla procedura di emersione/rientro dei capitali dall'estero c.d. scudo fiscale, oltre a contestare la ritualità della notifica e la motivazione dell'accertamento. I gradi di merito le erano sfavorevoli. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992, lamentando sia la mancata autonoma motivazione della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, sia l'omessa pronuncia su specifiche doglianze già riproposte in appello (carenza di motivazione dell'accertamento, difetto dei presupposti, e illegittimo uso congiunto di prelievi e versamenti bancari come indici di ricchezza nei confronti di soggetto non tenuto a scritture contabili); con il secondo denunciava violazione dell'art. 13-bis, comma 4, d.l. 78/2009, sostenendo che l'Ufficio non potesse procedere ad accertamento sui capitali "scudati".
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha escluso il vizio di motivazione della sentenza regionale, osservando che, sebbene in una parte la CTR avesse ritenuto congrua sinteticamente la decisione di primo grado, nei paragrafi successivi aveva comunque esaminato in modo sufficiente il nucleo della controversia e le doglianze riproposte. Ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, la doglianza relativa all'omessa pronuncia, poiché il motivo d'appello asseritamente trascurato non era stato integralmente trascritto nel ricorso e non consentiva alla Corte la verifica delle questioni senza accesso ai fascicoli di merito. Sul secondo motivo ha confermato la correttezza della sentenza regionale: lo scudo fiscale preclude l'accertamento solo nei limiti delle somme o attività effettivamente rimpatriate e correlate, in modo oggettivo, al reddito o ai beni oggetto di contestazione; nella specie la CTR aveva accertato che le somme scudate erano state considerate dall'Ufficio e che, per quantità e collocazione temporale, non erano comunque sufficienti a giustificare tutte le movimentazioni indice di ricchezza, potendo l'Amministrazione verificare l'eventuale eccedenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata; è stata altresì disposta la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge è stata proposta per contestare la motivazione della sentenza di merito e la pretesa violazione delle norme processuali e tributarie richiamate nei motivi.
È stato invocato come parametro della censura relativa alla motivazione e all'esame delle doglianze nei gradi di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca del tutto l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di individuare la ratio decidendi e di controllare il ragionamento del giudice.
d.l. n. 78/2009, art. 13 bis, comma 4
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'inibizione dell'accertamento sui capitali scudati; la Corte ha escluso una lettura estensiva dell'inibizione oltre le somme effettivamente rimpatriate e correlate ai redditi accertati.
d.l. n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a)
L'effetto preclusivo del potere di accertamento ha natura eccezionale e opera solo nei limiti delle somme o attività oggetto di rimpatrio, con onere del contribuente di provare i presupposti della preclusione.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di merito non è affetta da motivazione solo apparente se, pur sinteticamente, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e affronta il nucleo delle doglianze decisive.
- La deduzione di omessa pronuncia o di errore nell'esame di un motivo di appello richiede un ricorso per cassazione autosufficiente: occorre riportare integralmente il contenuto delle questioni e degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve trascrivere i passaggi dell'atto amministrativo asseritamente erronei o pretermessi, perché la Corte possa controllare la doglianza sulla base del solo ricorso.
- La disciplina dello 'scudo fiscale' ha portata eccezionale e non paralizza l'accertamento tributario in termini generali: l'inibizione opera solo per gli imponibili concretamente rappresentati dalle somme o attività rimpatriate, con necessaria correlazione oggettiva, cronologica e quantitativa tra attività emerse e reddito accertato.
- Il contribuente che invoca l'effetto preclusivo del rimpatrio/regularizzazione dei capitali esteri deve provarne i presupposti e la riferibilità delle somme scudate ai componenti reddituali contestati; in difetto, resta legittimo l'accertamento dell'eccedenza non giustificata.
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