Cassazione Civile, Ordinanza n. 23008/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, riferendo di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso o incarcerato a vita a seguito di conflitti sorti con parenti paterni per questioni ereditarie relative a un terreno coltivato, nel corso dei quali avrebbe ferito un parente poi deceduto. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di protezione, anche alla luce della situazione del Ghana ricostruita tramite fonti informative. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa e di norme in materia di protezione sussidiaria, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisire informazioni sul sistema giudiziario e carcerario ghanese e sulle pene per omicidio doloso, senza arrestarsi alla valutazione di inattendibilità; ha inoltre richiamato la propria integrazione in Italia, il tempo trascorso dalla partenza, le vicende in Libia e l'assenza di legami familiari nel Paese d'origine. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della disciplina sulla protezione umanitaria, assumendo di essere vulnerabile e integrato in Italia e lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato le condizioni dei diritti umani in Ghana e in Libia e il rilievo dell'art. 8 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la ratio decidendi: una volta accertata l'inattendibilità del racconto posto a base del rischio di danno grave, non sussisteva un dovere di cooperazione istruttoria officiosa per le ipotesi di protezione sussidiaria fondate sulle lett. a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007; inoltre la valutazione sulla situazione di violenza indiscriminata nel Paese è apprezzamento di merito, e la Corte territoriale aveva motivatamente escluso conflitto armato o violenza generalizzata in Ghana. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la domanda di protezione umanitaria, proposta prima dell'entrata in vigore della normativa del 2018, andava esaminata secondo la disciplina previgente, ma il ricorrente non aveva indicato elementi specifici, già allegati in sede di merito, idonei a dimostrare una concreta vulnerabilità o una reale integrazione in Italia; le sue doglianze si risolvevano in affermazioni astratte. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva del Ministero; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 5, d.lgs. n. 251/2007
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione di credibilità e il dovere di cooperazione istruttoria; la Corte richiama la necessità che le censure si confrontino con la motivazione di merito e che, accertata l'inattendibilità del racconto, non si attivi il dovere istruttorio sulle ipotesi di protezione sussidiaria fondate su quel narrato
art. 8, commi 2 e 3, d.lgs. n. 25/2008
richiamato per sostenere la mancata acquisizione di informazioni ufficiali; la Corte ribadisce che la verifica sulla situazione del Paese è compito del giudice di merito e non è censurabile se adeguatamente motivata
richiamato nel primo motivo in relazione al dovere istruttorio officioso
richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione del materiale probatorio
richiamato in relazione alla dedotta valutazione delle prove e alla credibilità del racconto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge
art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007
le fattispecie di danno grave richiedono un racconto credibile; se il fatto storico posto a base del rischio è ritenuto inattendibile, non sussiste ragione di attivare ulteriori approfondimenti officiosi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte osserva che le doglianze non individuano un fatto decisivo specificamente allegato e discusso in merito
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
richiamato per il diniego della protezione umanitaria secondo la disciplina previgente
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale base normativa della protezione umanitaria nella disciplina ratione temporis applicabile
richiamato in relazione al divieto di respingimento e alle situazioni ostative al rimpatrio
art. 3, comma 3, lett. a) e c), d.lgs. n. 251/2007
richiamato dal ricorrente in materia di valutazione della domanda di protezione
art. 8 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta vulnerabilità e della protezione umanitaria, ma la Corte rileva la mancanza di allegazioni specifiche e decisive
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione sussidiaria, la cooperazione istruttoria officiosa non sostituisce l'onere del richiedente di allegare un racconto credibile: se il fatto storico posto a base del rischio è ritenuto inattendibile in modo motivato, il giudice non è tenuto ad approfondire ulteriormente il contesto paese per le ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007.
- La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sul mancato approfondimento istruttorio sono inammissibili.
- La valutazione della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nel Paese di origine è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e basato su fonti informative individuate.
- Per la protezione umanitaria, nelle domande proposte prima dell'entrata in vigore della disciplina introdotta nel 2018 si applica la normativa previgente; tuttavia il richiedente deve allegare e indicare elementi individualizzanti concreti, già dedotti nei gradi di merito, idonei a dimostrare una specifica vulnerabilità o una reale integrazione sociale in Italia.
- Il richiamo astratto alle condizioni generali del Paese di origine o di transito, anche in relazione all'art. 8 CEDU, non è sufficiente a fondare la protezione umanitaria senza l'indicazione di fatti specifici e decisivi riferiti alla posizione individuale del richiedente.
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