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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22546/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudizio nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del provvedimento questorile di accompagnamento alla frontiera disposto nei confronti di un cittadino straniero a seguito di un precedente decreto prefettizio di espulsione. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 13, commi 4 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la motivazione del provvedimento non spiegava adeguatamente le ragioni della misura coattiva e della scelta dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, 5-bis e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 5, 8 e 13 CEDU, assumendo che il giudice della convalida avrebbe dovuto considerare la sopravvenuta domanda di protezione speciale presentata dopo il decreto di espulsione, l’effetto sospensivo di tale domanda sull’esecuzione dell’espulsione, i legami familiari e di integrazione in Italia e la possibile illegittimità concreta e attuale del decreto espulsivo per difetto di pericolosità sociale e per contrasto con la tutela della vita familiare.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva considerato un elemento decisivo emerso in udienza, cioè la domanda di protezione speciale presentata successivamente al decreto di espulsione e non ancora definita al momento della convalida, con conseguente sospensione dell’efficacia del decreto espulsivo. Ha inoltre osservato che, alla luce dei lunghi soggiorno e degli allegati legami familiari e di integrazione, il giudice avrebbe dovuto verificare anche il possibile contrasto dell’espulsione con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 13, comma 2-bis, e 19 TUI. Infine, ha ritenuto che il provvedimento non fosse più utilmente eseguibile perché era ormai decorso il termine entro cui l’accompagnamento alla frontiera poteva essere disposto validamente. Per questo ha cassato il decreto senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, escludendo la regolazione delle spese di lite nei rapporti con l’amministrazione statale e rinviando la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato al giudice indicato dalla disciplina speciale.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    L’accompagnamento coattivo alla frontiera è misura restrittiva della libertà personale e deve essere scrutinato tenendo conto dei presupposti legali e delle eventuali cause ostative alla sua esecuzione.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Il giudice della convalida deve valutare la legittimità e attualità della misura esecutiva alla luce della situazione concreta esistente al momento del controllo giurisdizionale.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Le ipotesi di divieto di espulsione devono essere considerate ove emergano elementi relativi alla vita familiare, all’inserimento e alla protezione dello straniero.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    La domanda di protezione speciale presentata dopo il decreto di espulsione incide sull’efficacia dell’espulsione, che resta sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato insieme agli altri parametri convenzionali a sostegno della necessità di controllo giurisdizionale effettivo sulla restrizione della libertà personale.

  • art. 8 CEDU

    Impone al giudice di verificare se l’espulsione sia compatibile con la tutela della vita privata e familiare, specie in presenza di radicamento e legami familiari in Italia.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato quale parametro di effettività della tutela contro misure incidenti sulla libertà personale e sui diritti convenzionali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono le norme processuali poste a fondamento delle censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 382 c.p.c.

    È il fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito perché l’atto non è più utilmente emettibile o eseguibile.

  • D.P.R. 115/2002

    artt. 82, 83, comma 2, e 133

    La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue la disciplina speciale; in caso di soccombenza di un’amministrazione statale non opera la regola della condanna alle spese in favore dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, il giudice deve verificare non solo la formale esistenza del decreto di espulsione, ma anche la persistenza dell’efficacia e la concreta eseguibilità della misura nel momento della convalida.
  • La presentazione, dopo il decreto di espulsione, di una domanda di protezione speciale o internazionale non determina l’annullamento sopravvenuto dell’espulsione, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione della domanda; ciò impedisce l’esecuzione coattiva finché la procedura non sia conclusa.
  • Il giudice della convalida deve considerare d’ufficio le eventuali cause ostative all’esecuzione dell’allontanamento, incluse quelle connesse ai divieti di espulsione e alla tutela della vita privata e familiare, quando emergano elementi di radicamento in Italia.
  • L’accompagnamento coattivo alla frontiera, incidendo sulla libertà personale, richiede un controllo giurisdizionale effettivo e attuale, non limitato a un riscontro meramente formale del decreto prefettizio.
  • Quando il termine entro il quale l’allontanamento coattivo avrebbe potuto essere validamente disposto è ormai decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il processo non può essere ulteriormente proseguito.
  • In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un’amministrazione statale, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale e non la normale condanna della parte soccombente al pagamento in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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