Cassazione Civile, Ordinanza n. 29710/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze relative a una pretesa questione nuova e al vizio di motivazione, e ha escluso che la definizione agevolata della lite societaria producesse automaticamente effetti sul reddito del socio. Ha quindi confermato la sentenza della CTR, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia aveva accertato per l'anno 1992 maggiori redditi in capo a una società di persone e, per riflesso, aveva rettificato il reddito da partecipazione del socio al 50%. Dopo che la società aveva definito la lite fiscale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289/2002, il giudizio del socio era proseguito fino a una precedente cassazione con rinvio per difetto di contraddittorio. Nel giudizio riassunto, la CTP aveva annullato l'avviso ritenendo che il reddito del socio dovesse essere pari al 50% del reddito definito dalla società; la CTR aveva invece riformato la decisione, affermando che il condono della società non era estensibile automaticamente ai soci. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 5 del TUIR e nullità per motivazione insufficiente, sostenendo che la CTR avrebbe travisato la questione e che il reddito del socio andava comunque commisurato al reddito della società così come definito; dall'altro, ha sostenuto che la CTP aveva escluso maggiori redditi societari e che ciò avrebbe dovuto condurre comunque all'annullamento dell'atto. La Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte infondata: inammissibile per la nuova questione non dedotta nei gradi di merito e per il vizio motivazionale formulato in termini non più consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; infondata quanto all'efficacia del condono societario verso il socio, perché la definizione della lite ex art. 16 L. n. 289/2002, mediante versamento di un importo che non incide sulla base imponibile, non interferisce con il meccanismo di imputazione del reddito di cui all'art. 5 TUIR e non si estende automaticamente ai soci, che devono presentare autonoma istanza.
Norme richiamate
Il reddito delle società di persone è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, ma la regola non si estende automaticamente alla definizione agevolata della lite societaria ex art. 16 L. n. 289/2002, perché quest'ultima non incide sulla base imponibile.
La definizione della lite fiscale avviene mediante versamento di un importo e non comporta, di per sé, una nuova determinazione della base imponibile; il beneficio non si estende automaticamente ai soci della società che ha definito la lite.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non è deducibile come mera insufficienza argomentativa o come critica a questioni giuridiche.
La nullità per difetto di motivazione richiede una vera carenza motivazionale tale da integrare il vizio processuale, non una semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, la deduzione di un travisamento della domanda o del contenuto della censura richiede che il ricorrente indichi specificamente dove la questione sia stata ritualmente prospettata nei giudizi di merito, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, e non può essere costruito come critica a questioni giuridiche, argomentazioni o insufficienze motivazionali.
- La definizione agevolata della lite fiscale da parte di una società di persone non si estende automaticamente ai soci: ciascun socio deve attivarsi autonomamente per fruire del beneficio, restando fermo il potere dell'amministrazione di procedere nei suoi confronti.
- La regola di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone opera sulla base del reddito effettivamente determinato secondo la disciplina impositiva pertinente; non può essere automaticamente traslata a fattispecie di condono o definizione della lite che non incidono sulla base imponibile.
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