Cassazione Civile, Ordinanza n. 02698/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell'imposta di registro determinata su un atto di vendita di un terreno edificabile. Il contribuente aveva impugnato la cartella; i giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo che le censure investissero in realtà gli avvisi di liquidazione presupposti, ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione, e non vizi propri della cartella. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di appello non avrebbe disapplicato le norme interne ostative al rilievo dell'illegittimità unionale della pretesa, poiché la cessione di terreno edificabile sarebbe stata soggetta a IVA e quindi a imposta di registro in misura fissa; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia/motivazione sulla richiesta di disapplicazione; con il terzo ha riproposto la doglianza sostanziale sulla corretta assoggettabilità della cessione al regime IVA ai sensi del d.P.R. n. 633/1972 e della direttiva 2006/112/CE.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata tra le parti la materia del contendere, prendendo atto dello sgravio della cartella disposto dall'Agenzia delle Entrate in autotutela a seguito dell'annullamento dei presupposti avvisi di liquidazione. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rimuovendo le decisioni di merito ormai prive di utilità regolativa. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per l'obiettiva controvertibilità della questione e ha escluso l'obbligo del contributo unificato დამატivo, perché la misura non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
è richiamato in relazione all'oggetto impugnabile nel processo tributario; la Corte dà atto della questione della distinzione tra impugnazione dell'atto presupposto e dell'atto consequenziale, ma non affronta il merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria e, nel secondo motivo, come norma asseritamente violata per omessa risposta alla questione dedotta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene indicato quale parametro di deduzione dei primi due motivi, qualificati come vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene indicato quale parametro di deduzione del terzo motivo, relativo alla violazione di norme sostanziali e unionali in materia di IVA e imposta di registro.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia/motivazione su una specifica domanda o eccezione.
direttiva 2006/112/CE, artt. 2, par. 1, 135, par. 1, e 401
invocata dal ricorrente per sostenere che la cessione del terreno edificabile dovesse essere assoggettata a IVA e non a imposta di registro proporzionale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, commi 1 e 3, lett. c)
richiamato come norma interna di recepimento della disciplina IVA, ritenuta dal ricorrente incompatibile con la pretesa fiscale contestata.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
richiamato per la regola dell'imposta di registro in misura fissa quando l'atto è soggetto a IVA.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
la Corte afferma che l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo costituisce causa di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto presupposto o della pretesa fiscale determina la cessazione della materia del contendere; in cassazione ciò comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudicato non può più regolare un rapporto ormai estinto per sopravvenuta composizione della lite.
- Quando interviene la cessazione della materia del contendere per ritiro dell'atto impositivo, le decisioni di merito già pronunciate devono essere rimosse senza esame dei motivi di ricorso, poiché sono divenute prive di attualità e di funzione regolatrice.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dall'obiettiva controvertibilità della questione originaria, specie se la controversia riguardava il rapporto tra atti presupposti definitivi e impugnazione dell'atto consequenziale.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di legittimità si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché la disciplina sanzionatoria è di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi espressamente previsti.
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