Cassazione Civile, Ordinanza n. 34836/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni dipendenti assunti con contratto di apprendistato per una durata di 46 mesi. I lavoratori avevano chiesto che l’intero periodo di apprendistato fosse computato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità dell’art. 18, comma 7, del CCNL 16 aprile 2003 e dell’art. 7 dell’accordo sindacale 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano tale computo, e aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori al pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante l’apprendistato. La corte d’appello aveva confermato, ritenendo la clausola collettiva incompatibile con l’art. 19 l. 25/1955, applicabile ai rapporti anteriori al d.lgs. 167/2011. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato l’applicabilità dell’art. 19 l. 25/1955 rispetto agli artt. 47 e 49 d.lgs. 276/2003; ha censurato l’interpretazione dell’art. 49 d.lgs. 276/2003 e della delega alla contrattazione collettiva; ha dedotto l’erronea qualificazione dell’art. 19 l. 25/1955 come norma imperativa; ha infine contestato la sovrapponibilità dell’apprendistato al contratto di formazione e lavoro e l’applicazione dei principi delle Sezioni unite n. 20074/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando propri precedenti recenti che avevano già dichiarato la nullità delle clausole collettive che escludevano dal computo dell’anzianità l’intero periodo di apprendistato, per contrasto con l’art. 19 l. 25/1955, applicabile ai rapporti in esame perché anteriori al d.lgs. 167/2011, unica fonte che ha poi espressamente abrogato tale disposizione. La Corte ha quindi confermato il diritto dei lavoratori al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore anticipatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. 25/1955
"al termine del periodo di apprendistato, se il lavoratore è mantenuto in servizio, esso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore"
Norma ritenuta applicabile ai rapporti di apprendistato anteriori al d.lgs. 167/2011 e avente portata incompatibile con clausole collettive che escludano il computo dell’apprendistato ai fini dell’anzianità.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere l’applicabilità dell’art. 19 l. 25/1955 ai rapporti di causa.
Invocato per sostenere una diversa disciplina dell’apprendistato e della delega alla contrattazione collettiva, ma il motivo è stato respinto.
Richiamato per le censure interpretative della ricorrente; la Corte non ha accolto l’interpretazione proposta.
d.lgs. 167/2011
Considerato come testo che ha espressamente abrogato l’art. 19 l. 25/1955; pertanto non applicabile retroattivamente ai contratti di apprendistato oggetto della lite.
Richiamato nel quarto motivo per sostenere la diversità rispetto all’apprendistato; la Corte ha respinto la censura.
Utilizzato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni della Corte già risolutive della questione.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di apprendistato anteriore all’abrogazione dell’art. 19 l. 25/1955, il periodo di apprendistato deve essere considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio quando il lavoratore sia mantenuto in servizio al termine del rapporto formativo.
- Sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che, in contrasto con una norma imperativa applicabile al rapporto, escludano il computo dell’intero periodo di apprendistato dall’anzianità utile per istituti economici legati all’anzianità stessa.
- Quando la Corte di cassazione ha già risolto la questione con precedenti recenti e specifici, il ricorso che si limiti a riproporre censure già confutate può essere respinto mediante rinvio alle ragioni di quei precedenti.
- La disciplina successiva che abroga espressamente una norma non può essere applicata retroattivamente per negare diritti maturati sotto la vigenza della disciplina previgente.
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