Cassazione Civile, Ordinanza n. 26603/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso con riferimento alla tassazione proporzionale di un verbale assembleare di una società, nel quale era stata enunciata l'esistenza di un pregresso finanziamento soci. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la CTR Toscana aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, e art. 9 della tariffa allegata, sostenendo che la rinuncia del socio al finanziamento presupponesse l'esistenza di un'obbligazione di restituzione e, dunque, un vero mutuo; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, lamentando che la CTR avesse da un lato richiamato una complessiva operazione di ripianamento delle perdite con rinuncia al finanziamento e, dall'altro, escluso l'obbligo di restituzione, in modo logicamente incompatibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era comunque percepibile e non presentava un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.; ha inoltre respinto il primo motivo, rilevando che l'Agenzia non si era confrontata in modo specifico con l'interpretazione del verbale assembleare compiuta dal giudice di merito e non aveva riportato adeguatamente il contenuto dell'atto enunciato, in violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato e senza ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1
Invocato per sostenere l'assoggettamento a imposta dell'atto enunciato; la Corte nega l'accoglimento della censura perché il ricorso non si confronta specificamente con l'accertamento di merito sulla natura del versamento.
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 9 della tariffa allegata, parte prima
Richiamato quale base della pretesa impositiva sull'atto avente ad oggetto il finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Usato come parametro di legittimità per la doglianza di violazione di legge relativa alla tassazione del verbale.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Usato come parametro di legittimità per la doglianza di nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ribadisce che è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61
Richiamati dall'Agenzia per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria regionale.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici è deducibile in cassazione solo con specifica indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato che fruisce della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando presenti un'anomalia radicale che ne impedisca la percepibilità, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non basta il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- La qualificazione di un'erogazione dei soci come mutuo oppure come versamento in conto capitale dipende dalla volontà negoziale concreta e dalle modalità di attuazione del rapporto, non dalla sola denominazione usata nelle scritture contabili.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un atto, è necessario confrontarsi specificamente con il contenuto dell'atto esaminato dal giudice di merito e riportarne le parti rilevanti, perché non è sufficiente una diversa lettura del documento proposta dal ricorrente.
- La rinuncia del socio al diritto alla restituzione può essere rilevante ai fini fiscali solo se, alla luce dell'atto e del suo contenuto, esprime realmente la natura del rapporto; il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella di merito se la censura non è specifica e autosufficiente.
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