Cassazione Civile, Ordinanza n. 04795/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio contestava alla contribuente un reddito dichiarato incongruo rispetto a plurimi indici di capacità contributiva: finanziamenti infruttiferi a società partecipate, collaborazione domestica per un numero rilevante di ore, possesso di più unità immobiliari e disponibilità finanziarie ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. La contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo di avere disponibilità patrimoniali pregresse e disinvestimenti idonei a giustificare le spese. La CTP aveva rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia del primo giudice; 2) violazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c. e degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992 per mancata declaratoria di inammissibilità di doglianze nuove in appello; 3) ulteriore violazione degli artt. 53, 56 e 59 d.lgs. n. 546/1992 per il medesimo profilo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe considerato sufficiente a giustificare esborsi per oltre 6,5 milioni di euro una somma di restituzione di 950.000 euro senza valutare la sproporzione; 5) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apodittica e mancata valutazione della reale sproporzione fra redditi e spese e della persistente disponibilità delle riserve patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto infondati il secondo e il terzo, ma ha accolto il quarto e il quinto motivo. Ha cassato quindi la sentenza della CTR e ha rinviato alla medesima commissione in diversa composizione per un nuovo esame motivato della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo è stato l'erroneo apprezzamento della CTR sulla prova contraria offerta dalla contribuente in materia di redditometro: il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato la sproporzione tra gli esborsi accertati e le somme/risorse invocate come giustificazione, né aveva motivato in modo sufficiente sulla persistenza e sulla riferibilità delle riserve patrimoniali.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla loro effettiva disponibilità nel tempo.
invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità.
richiamato nel secondo motivo in tema di preclusioni e devoluzione delle censure in appello; la Corte ha escluso l'inammissibilità dedotta dall'Ufficio.
richiamato in relazione alle domande ed eccezioni non riproposte; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sul contenuto dell'atto di appello nel processo tributario; la Corte ha escluso che la questione sollevata fosse inammissibile nel caso concreto.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la devoluzione e le eccezioni nel processo tributario; la Corte ha affermato che la questione della provenienza dei fondi era stata comunque riproposta.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo; non ha condotto all'accoglimento della doglianza dell'Ufficio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la CTR è stata censurata per motivazione apodittica e per mancata valutazione di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per error in procedendo e nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo applica nei limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, una volta dimostrati gli indici di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove sul maggior reddito, poiché opera una presunzione legale relativa.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale idonea, non bastando la mera allegazione della disponibilità di somme pregresse: occorre dimostrare l'entità, la durata del possesso e circostanze sintomatiche della effettiva destinazione delle risorse alle spese contestate.
- Il giudice di merito, ove il contribuente deduca la copertura delle spese con riserve patrimoniali o disinvestimenti, deve confrontarsi con la concreta sproporzione tra esborsi e risorse indicate come giustificative, motivando in modo effettivo e non apodittico.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo nei limiti del minimo costituzionale: è censurabile la motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non già la mera insufficienza argomentativa.
- Nel processo tributario la deduzione di inammissibilità di un motivo di appello perché nuovo non può essere prospettata come vizio di omessa pronuncia se la questione è rilevabile d'ufficio e se la censura di specificità non è supportata da adeguata riproduzione del contenuto dell'atto processuale.
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