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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09558/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione IMU per l’anno d’imposta 2014, relativo a quote di comproprietà di alcune autorimesse. La contribuente aveva partecipato a una divisione contrattuale dei beni comuni, in forza della quale le veniva assegnato in piena proprietà un solo garage; l’atto era definito nel titolo come "Preliminare di divisione di beni comuni" e prevedeva poi un atto notarile di formalizzazione. La CTR ha annullato l’avviso ritenendo che, dopo la divisione, la contribuente non fosse più comproprietaria pro quota degli altri immobili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nei primi due ha denunciato violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 13, comma 2, d.l. 201/2011, 3 d.lgs. 504/1992 e 2643 c.c.; nei terzi e quarti ha denunciato violazione dell’art. 132, comma 1, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la scrittura divisionale non trascritta non potesse spiegare effetti nei confronti del Comune e quindi non potesse escludere il presupposto impositivo sulle quote già in comunione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il presupposto dell’IMU sia la proprietà dell’immobile e non la sua pubblicità immobiliare; la trascrizione è rilevante per risolvere conflitti tra titolari di diritti reali, mentre il Comune è titolare di un credito fiscale e non di un diritto reale confliggente. Nel caso concreto, l’atto di divisione aveva data certa ed era sufficiente a dimostrare che la contribuente, dopo lo scioglimento della comunione, non era più soggetto passivo IMU per le precedenti quote di comproprietà, ma solo proprietaria esclusiva del bene assegnato. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per la novità e complessità della questione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposte immobiliari, il presupposto d’imposta è la proprietà o titolarità reale dell’immobile e non la sola pubblicità immobiliare: la mancata trascrizione non consente di ignorare un effettivo scioglimento della comunione se l’atto è comunque provato con data certa.
  • La trascrizione ex art. 2643 c.c. opera per risolvere conflitti tra soggetti che vantano diritti reali sugli immobili; non può essere invocata dal creditore d’imposta per sostenere l’inefficacia sostanziale, nei suoi confronti, di un atto di divisione effettivamente intervenuto.
  • Quando un atto di divisione attribuisce in proprietà esclusiva a un soggetto un bene e scioglie la comunione sugli altri beni, il soggetto non resta passivo dell’imposta per le precedenti quote di comproprietà, se tali quote non risultano più nella sua titolarità al momento di imposizione.
  • La prova con data certa dell’atto negoziale può essere sufficiente a fondare la decisione tributaria anche in assenza di trascrizione, se la controversia non verte su un conflitto tra acquirenti di diritti reali ma sul rapporto tra contribuente ed ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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