Cassazione Civile, Ordinanza n. 09558/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione IMU per l’anno d’imposta 2014, relativo a quote di comproprietà di alcune autorimesse. La contribuente aveva partecipato a una divisione contrattuale dei beni comuni, in forza della quale le veniva assegnato in piena proprietà un solo garage; l’atto era definito nel titolo come "Preliminare di divisione di beni comuni" e prevedeva poi un atto notarile di formalizzazione. La CTR ha annullato l’avviso ritenendo che, dopo la divisione, la contribuente non fosse più comproprietaria pro quota degli altri immobili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nei primi due ha denunciato violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 13, comma 2, d.l. 201/2011, 3 d.lgs. 504/1992 e 2643 c.c.; nei terzi e quarti ha denunciato violazione dell’art. 132, comma 1, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la scrittura divisionale non trascritta non potesse spiegare effetti nei confronti del Comune e quindi non potesse escludere il presupposto impositivo sulle quote già in comunione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il presupposto dell’IMU sia la proprietà dell’immobile e non la sua pubblicità immobiliare; la trascrizione è rilevante per risolvere conflitti tra titolari di diritti reali, mentre il Comune è titolare di un credito fiscale e non di un diritto reale confliggente. Nel caso concreto, l’atto di divisione aveva data certa ed era sufficiente a dimostrare che la contribuente, dopo lo scioglimento della comunione, non era più soggetto passivo IMU per le precedenti quote di comproprietà, ma solo proprietaria esclusiva del bene assegnato. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese per la novità e complessità della questione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamato quale norma processuale la cui violazione era denunciata dal ricorrente.
art. 13, secondo comma, d.l. 201/2011
È richiamato come disposizione istitutiva/rilevante ai fini del presupposto IMU.
È richiamato come norma sul soggetto passivo e sul presupposto dell’imposta sugli immobili.
È richiamato dal Comune a sostegno della tesi secondo cui la mancata trascrizione renderebbe inefficace l’atto verso l’ente; la Corte ne esclude la decisività nel rapporto con il creditore fiscale.
La Corte afferma che gli effetti della trascrizione rilevano nei conflitti tra terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili, non nei confronti del Comune quale creditore fiscale.
Richiamato per affermare che una scrittura riprodotta in un atto giudiziario avente data certa può acquistare data certa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposte immobiliari, il presupposto d’imposta è la proprietà o titolarità reale dell’immobile e non la sola pubblicità immobiliare: la mancata trascrizione non consente di ignorare un effettivo scioglimento della comunione se l’atto è comunque provato con data certa.
- La trascrizione ex art. 2643 c.c. opera per risolvere conflitti tra soggetti che vantano diritti reali sugli immobili; non può essere invocata dal creditore d’imposta per sostenere l’inefficacia sostanziale, nei suoi confronti, di un atto di divisione effettivamente intervenuto.
- Quando un atto di divisione attribuisce in proprietà esclusiva a un soggetto un bene e scioglie la comunione sugli altri beni, il soggetto non resta passivo dell’imposta per le precedenti quote di comproprietà, se tali quote non risultano più nella sua titolarità al momento di imposizione.
- La prova con data certa dell’atto negoziale può essere sufficiente a fondare la decisione tributaria anche in assenza di trascrizione, se la controversia non verte su un conflitto tra acquirenti di diritti reali ma sul rapporto tra contribuente ed ente impositore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09454/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09456/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_civile · 11 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09458/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →