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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36210/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda dell'ente previdenziale di ottenere il risarcimento del danno conseguente al ritardo con cui l'amministrazione datrice di lavoro avrebbe trasmesso la documentazione necessaria a istruire alcune domande di riscatto presentate da dipendenti. Secondo l'ente, se la documentazione fosse stata trasmessa tempestivamente, le somme dovute dai lavoratori sarebbero state incamerate prima e avrebbero prodotto interessi; il danno sarebbe quindi pari agli interessi legali maturati nel periodo di ritardo. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello il Ministero aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a., sostenendo che si trattasse di ritardo procedimentale in un sub-procedimento amministrativo. Nel merito aveva contestato l'esistenza del danno e la sua quantificazione. In cassazione il Ministero ha riproposto due motivi: 1) violazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 104/2010, per asserita appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 1223 c.c., assumendo che il pregiudizio non fosse risarcibile perché il credito dell'ente sarebbe stato solo eventuale e gli interessi avrebbero funzione corrispettiva, non risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ha qualificato la domanda dell'ente previdenziale come pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di un obbligo legale di trasmissione tempestiva della documentazione, non come azione per danno da ritardo ex art. 133 c.p.a. relativo al rapporto tra privato e pubblica amministrazione. La Corte ha chiarito che il petitum sostanziale riguarda il rapporto tra due enti pubblici, uno dei quali chiede il ristoro del danno subito per avere ricevuto tardivamente le somme e, quindi, gli interessi che esse avrebbero potuto generare. Poiché il secondo motivo attiene al merito e il ricorso è stato deciso solo parzialmente, la causa è stata rimessa alla sezione semplice per l'esame della restante censura e per i provvedimenti consequenziali. Dal testo fornito non risulta la decisione finale sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 104/2010

    "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo"

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda il danno da ritardo riferito al rapporto tra soggetto destinatario del provvedimento e amministrazione, non la pretesa risarcitoria tra enti pubblici per inadempimento di un obbligo legale di trasmissione documentale.

  • art. 24, comma 6, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

    Impone al datore di lavoro un termine per l'invio delle domande/documentazione di riscatto; la sua violazione integra un inadempimento rispetto a un obbligo legale verso l'ente previdenziale.

  • art. 1173 c.c.

    L'obbligo di tempestiva trasmissione documentale è ricondotto a una fonte legale dell'obbligazione.

  • art. 1218 c.c.

    Il ritardo nell'adempimento dell'obbligo legale viene trattato secondo il regime della responsabilità da inadempimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per escludere che la pretesa dell'ente previdenziale debba essere inquadrata nella responsabilità aquiliana.

  • art. 1223 c.c.

    Dedotto dal ricorrente per contestare la risarcibilità del pregiudizio e la sussistenza del danno patrimoniale; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo resta da esaminare dalla sezione semplice.

  • art. 386 c.p.c.

    Il petitum sostanziale va determinato in base alla natura della posizione soggettiva dedotta e alla causa petendi, non solo alla statuizione richiesta.

  • art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come norma che prevede il risarcimento del danno da ritardo nei confronti della pubblica amministrazione nei rapporti con il destinatario del procedimento.

  • art. 7, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamato solo come norma introduttiva dell'art. 2-bis L. n. 241/1990.

  • art. 26 d.P.R. n. 1032 del 1973

    Richiamato per analogia in giurisprudenza in tema di inosservanza dei termini stabiliti per le attività di riscossione/trasmissione documentale.

  • art. 2, comma 3, L. n. 335 del 1995

    Il Tribunale aveva escluso fenomeni compensativi fondati su tale disposizione, ma la questione non è oggetto della statuizione di legittimità nel testo fornito.

  • art. 2, comma 5, L. n. 183 del 2011

    Citato in relazione alla modifica dell'art. 2, comma 3, L. n. 335/1995, senza specifica decisione della Corte nel testo disponibile.

Massime di principio

  • La giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale, desumendo dalla causa petendi la posizione giuridica fatta valere e il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il danno da ritardo riguarda le controversie tra privato e pubblica amministrazione sul procedimento amministrativo, non le azioni risarcitorie tra enti pubblici fondate sull'inadempimento di un obbligo legale di trasmissione documentale.
  • Quando la norma impone a un'amministrazione un termine per compiere attività istruttorie o di trasmissione verso altro ente, la sua violazione può integrare responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. in relazione a un'obbligazione ex lege.
  • Il danno da ritardo, in presenza di somme che avrebbero potuto essere tempestivamente incamerate, può essere prospettato come mancata maturazione degli interessi che il denaro avrebbe prodotto, se l'azione è correttamente ricondotta al rapporto obbligatorio tra i soggetti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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