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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 40 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Contenzioso tributario - Inosservanza del termine per proporre ricorso - Decadenza - Rimessione in termini - Causa non imputabile alla parte - Casistica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ceduto al proprio socio un immobile dichiarando un prezzo di 1.020.000 euro e usufruendo dell'agevolazione prima casa. A seguito di una verifica fiscale, l'Amministrazione ha ritenuto incongruo il prezzo dichiarato rispetto al valore di mercato e ha rideterminato il valore dell'immobile in 1.120.000 euro, recuperando maggiori ricavi, IVA e imposte. La parte ha presentato ricorso oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, sostenendo che il ritardo fosse giustificabile perché aveva confidato, erroneamente, che la presentazione tardiva dell'istanza di accertamento con adesione producesse comunque la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità dei ricorsi per tardività. Il termine di 60 giorni era scaduto e l'istanza di accertamento con adesione era stata presentata successivamente, quando il termine per impugnare era già decorso. La Commissione ha ritenuto che l'erronea interpretazione della disciplina e la buona fede della parte non costituissero causa non imputabile né errore scusabile idoneo a consentire la rimessione in termini. Il merito delle contestazioni fiscali non è stato esaminato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 21 del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine per impugnare l'atto tributario è perentorio. Il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso e la definitività dell'accertamento, indipendentemente dalla durata del ritardo.

  • Articolo 6 del D.Lgs. 218/1997

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per l'impugnazione.

    La sospensione opera solo se l'istanza è presentata entro il termine utile per proporre ricorso. Un'istanza tardiva, presentata dopo la scadenza del termine, non può riattivare né prorogare un termine già decorso.

  • Articolo 153, comma 1, del Codice di procedura civile

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

    La rimessione in termini richiede la prova di una causa oggettiva, non imputabile alla parte, quale un grave impedimento o un'obiettiva situazione di incertezza. Non è sufficiente un errore interpretativo o una scarsa conoscenza della procedura.

  • Articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973

    La società aveva contestato l'applicabilità della disciplina antielusiva, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Articolo 2462 del Codice civile

    La parte aveva contestato la responsabilità solidale dei soci di una società a responsabilità limitata per i debiti tributari della società. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • I termini processuali tributari per impugnare un atto sono perentori: anche un ritardo di pochi giorni comporta, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso.
  • L'istanza di accertamento con adesione deve essere presentata entro il termine ordinario per il ricorso; se viene presentata dopo la scadenza, non produce la sospensione del termine né consente di recuperare la facoltà di impugnazione.
  • La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di una causa non imputabile alla parte. La semplice buona fede, l'errore del contribuente o del suo incaricato e la convinzione errata circa gli effetti di una procedura non sono normalmente sufficienti.
  • Prima di presentare un'istanza deflattiva o un ricorso è essenziale verificare la data di notificazione dell'atto, la scadenza del termine e gli effetti temporali dell'istanza. In caso di incertezza, è prudente depositare tempestivamente il ricorso per evitare la decadenza.
  • Quando il ricorso è inammissibile per tardività, il giudice normalmente non esamina le contestazioni relative al merito dell'accertamento.

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