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Sentenza

Sentenza n. 664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 861/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni e dichiarato inefficaci gli atti comunali di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. I primi due motivi d’appello riguardavano l’erronea qualificazione della nota del 3 giugno 2024 come atto non idoneo a impedire il silenzio-assenso: secondo il Comune, tale nota aveva disposto una sospensione temporanea del procedimento su richiesta della stessa società, nell’ambito del contraddittorio successivo alla comunicazione dei motivi ostativi, per verificare possibili localizzazioni alternative. Il Comune ha inoltre riproposto eccezioni processuali e difese relative ai motivi di primo grado assorbiti dal TAR. La società appellata non ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di primo grado assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la nota del 3 giugno 2024 contenesse due distinti segmenti: da un lato, l’indicazione del termine per eventuali nuove proposte progettuali e localizzazioni alternative; dall’altro, la sospensione temporanea dello specifico procedimento, in attesa del riscontro della società, per consentire un incontro richiesto dalla stessa interessata dopo la comunicazione dei motivi ostativi. La nota non costituiva un atto soprassessorio, poiché non rinviava sine die la decisione né subordinava la definizione dell’istanza alla modifica del programma comunale degli impianti. La sospensione era stata richiesta dal privato e risultava funzionale a consentire una possibile soluzione alternativa, sicché il relativo periodo doveva essere scomputato dal termine rilevante per la formazione del silenzio-assenso. Considerando tale sospensione, l’amministrazione aveva concluso il procedimento nei termini dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; pertanto, il silenzio-assenso non si era formato e gli atti comunali conclusivi erano efficaci. Le ulteriori questioni relative al silenzio-assenso sono state ritenute superflue. Il Collegio ha inoltre dichiarato estranee al giudizio le censure di primo grado assorbite e non ritualmente riproposte dalla società appellata, nonché improcedibili o irrilevanti le eccezioni e difese comunali riferite a tali questioni. Le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori, sono state poste a carico della società.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Il termine procedimentale per l’autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni deve essere calcolato escludendo il periodo di sospensione temporanea richiesto dal privato per consentire il confronto procedimentale e la valutazione di soluzioni alternative; in tal modo, nel caso concreto, non si è formato il silenzio-assenso.

  • art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990

    La determinazione negativa della conferenza di servizi è stata considerata comunicazione dei motivi ostativi nell’ambito del procedimento autorizzatorio.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La disposizione, applicabile secondo il TAR agli atti adottati dopo la formazione del silenzio-assenso, non opera nel caso concreto perché il silenzio-assenso non si è formato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    si intendono “rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”

    Le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado, se non riproposte ritualmente dalla parte non appellante, non sono devolute al giudice d’appello; la loro cognizione determinerebbe una pronuncia ultra petita.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d’appello deve pronunciarsi nei limiti dell’oggetto devoluto, assicurando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l’autorizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, il periodo di sospensione temporanea disposto dall’amministrazione su richiesta dell’interessato, al fine di consentire un confronto procedimentale e la ricerca di soluzioni alternative dopo la comunicazione dei motivi ostativi, deve essere scomputato dal termine utile per la formazione del silenzio-assenso, purché la sospensione non rinvii sine die la decisione e non sia subordinata alla conclusione di una diversa procedura amministrativa.
  • La comunicazione dell’amministrazione che distingue tra la definizione dell’istanza in corso e l’eventuale presentazione di nuove proposte localizzative non è un atto soprassessorio quando la decisione sull’istanza originaria resta destinata a essere adottata entro un termine determinato.
  • La sospensione del procedimento richiesta dal privato per evitare l’adozione di un provvedimento sfavorevole e consentire la valutazione di una possibile soluzione alternativa è legittima e non può determinare, per il solo decorso del tempo così sospeso, la formazione del silenzio-assenso a carico dell’amministrazione.
  • Nel giudizio d’appello, le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere espressamente riproposte dalla parte non appellante entro il termine previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.; in mancanza, esse si intendono rinunciate e non possono essere esaminate dal giudice d’appello.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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