Cassazione Civile, Ordinanza n. 32311/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda due intimazioni di pagamento per IVA e altri tributi riferiti agli anni d’imposta 2007 e 2008 di una società poi cancellata dal registro delle imprese. La contribuente, già socia della società estinta, aveva sottoscritto e in parte eseguito un atto di conciliazione relativo alla pretesa tributaria; successivamente ha impugnato le intimazioni sostenendo che la conciliazione fosse nulla perché fondata su avvisi di accertamento inesistenti, notificati a soggetto ormai estinto, e perché sottoscritta da soggetto non legittimato. In appello la CTR ha confermato la decisione di primo grado. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; 2) violazione delle norme sull’impugnabilità degli atti e sulla legittimazione, oltre che dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 23 Cost., sostenendo che la contribuente non fosse soggetto passivo e non potesse validamente conciliare una pretesa inesistente; 3) violazione del giudicato e dei principi UE in materia di IVA, affermando che la sentenza di cessazione della materia del contendere non potesse fare stato; 4) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo l’autonoma impugnabilità dell’atto di conciliazione e delle intimazioni di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era motivata in modo meramente apparente: mancava l’esposizione del percorso logico-giuridico seguito, non era ricostruita adeguatamente la vicenda processuale e l’adesione alla decisione di primo grado era formulata in modo acritico e non circostanziato. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per carenza di motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Il ricorrente lo richiama per sostenere che la decisione non abbia dato risposta effettiva ai motivi di appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
artt. 19, 48 e 48-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in relazione all’impugnabilità degli atti e alla disciplina della conciliazione nel processo tributario.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato con riferimento alle intimazioni di pagamento.
Richiamato per sostenere che la società cancellata è estinta e che gli atti notificati a essa sarebbero privi di efficacia nei suoi confronti.
art. 23 Cost.
Richiamato per contestare la pretesa tributaria e la possibilità che sorga per effetto di conciliazione su un presupposto inesistente.
Richiamato in tema di giudicato, con contestazione dell’efficacia preclusiva della sentenza di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente: non è sufficiente un richiamo stereotipato alla decisione di primo grado, occorrendo che il giudice di appello esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e dell’adesione alle conclusioni del primo giudice.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricostruire il percorso argomentativo complessivo; il giudice d’appello deve dar conto, almeno in termini essenziali, sia del contenuto della sentenza richiamata sia delle ragioni per cui i motivi di gravame non sono accolti.
- Quando il vizio di motivazione della sentenza di appello è radicale e assorbente, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per tale sola ragione e dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
- In presenza di motivazione meramente apparente o acritica, la decisione è cassabile per nullità perché non consente alle parti né al giudice di legittimità di verificare il fondamento della soluzione adottata.
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