Cassazione Penale, Sentenza n. 40560/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 04/04/2024 con quattro motivi principali: (1) illegittimità/irritualità del nuovo provvedimento ablativo intervenuto dopo un precedente provvedimento di dissequestro divenuto definitivo ed eseguito (contestando il provvedimento del 22/12/2022 come nuovo sequestro); (2) errata applicazione delle norme sulla confiscabilità: la confisca si fondava sull'abrogato art.174 d.lgs. 42/2004 e i ricorrenti contestano l'applicazione di norme penali nuove (art. 518-bis c.p.) e l'operatività della confisca obbligatoria ex art.240 c.p.; i ricorrenti sostengono inoltre che i beni non sono frutto di impossessamento illecito ma provengono da materiali di risulta della demolizione di un bene comunale e che non è stato dimostrato alcun titolo statale; (3) mancata dichiarazione di interesse culturale e difetto della procedura amministrativa necessaria per assoggettare i beni a tutela; (4) illegittimità/irritualità della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, che avrebbe sostanzialmente introdotto un nuovo provvedimento ablativo senza fondamento normativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) non sussista giudicato a favore dei ricorrenti poiché il giudice dell'esecuzione, sin dal 16/03/2021, aveva inteso revocare la confisca solo per i beni indicati ai punti 6-9 e non per tutti i beni; la rettifica intervenuta in fase di esecuzione per correggere un errore materiale è legittima; (b) quanto ai beni residui (i cinque mascheroni indicati nn. 1-5) la confisca è legittima in assenza della prova da parte dei privati di un titolo di proprietà anteriore al 1909 o di altra causa che legittimi la detenzione privata; la disciplina del Codice dei beni culturali e della giurisprudenza riscontrano una presunzione di proprietà pubblica dei beni culturali e pongono l'onere probatorio sul privato; (c) la distinzione tra responsabilità penale (qui esclusa) e profilo della proprietà/ destinazione dei beni è rilevante: anche se non è accertata responsabilità penale, può rimanere ferma la confisca e la devoluzione allo Stato quando il diritto di proprietà privata non sia provato. Di conseguenza l'istanza di restituzione è stata respinta relativamente ai mascheroni e la confisca confermata.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b,c,e) invocati dai ricorrenti per censurare violazioni di legge e motivazione
Norma relativa agli incidenti di esecuzione e alle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti; utilizzata per inquadrare la riqualificazione del ricorso come incidente di esecuzione
Rinvio alle norme sulla competenza e funzioni del giudice per le indagini preliminari/ giudice dell'esecuzione nel procedimento
d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) art. 10
"1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico."
Definisce la nozione di bene culturale e costituisce la base normativa per l'assoggettamento dei manufatti alla disciplina di tutela e alla presunzione di appartenenza pubblica
d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) art. 91
"1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato..."
Stabilisce la proprietà statale dei ritrovamenti e rafforza la presunzione di appartenenza pubblica dei beni culturali rinvenuti
Norma originariamente riferita all'illecito trasferimento all'estero di beni di interesse culturale: richiamata nella vicenda ma indicata come abrogata (rif. L. n. 22/2022) e come normativa di riferimento originaria per la confisca
Norma penale sulla tutela dei beni culturali (continuità normativa con precedenti disposizioni); evocata nella discussione sulla configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali
Prevede la confisca obbligatoria di determinate cose costituenti profitto o prezzo del reato; invocata dal PM in sede di udienza camerale e considerata dal giudice come fonte di legittimità della confisca ove ricorra la fattispecie
Reato di impossessamento illecito di beni culturali: richiamato in giurisprudenza per affermare che per beni pubblici la 'culturalità' puo' desumersi da caratteristiche oggettive e che il possesso privato è presunto illegittimo salvo prova contraria
legge n. 364/1909, R.D. n. 363/1913, legge n. 1089/1939, artt. 826, 828, 832 c.c.
Antica normativa e disposizioni del codice civile che storicamente fondano la presunzione di proprietà pubblica dei beni archeologici/culturali e sono richiamate per confermare la continuità del principio anche dopo il d.lgs. 42/2004
Prevede la verifica dei termini temporali (70 anni dall'autore morto) per ritenere mobilì opere soggette alla tutela; citato come riferimento per la qualificazione dei beni mobili come culturali
art. 23, comma 8, decreto-legge n.137/2020
Norma procedurale utilizzata per le conclusioni scritte del Procuratore Generale (modalità di partecipazione nelle fasi di deliberazione)
L. n. 22/2022 art.5 comma 2 lett. b (abrogazione)
Riferimento all'abrogazione della precedente fattispecie (art.174 d.lgs. 42/2004) richiamata in primo grado e oggetto di doglianza dalla difesa
Massime di principio
- I beni culturali godono di una presunzione legale di appartenenza pubblica: il privato che intenda opporsi alla devoluzione o alla confisca deve provare un titolo di proprietà valido (es. acquisto o assegnazione antecedente al 1909 o cessione/assegnazione da parte dello Stato).
- La distinzione tra responsabilità penale e titolarità della proprietà è essenziale: anche se non sussiste responsabilità penale certa, la confisca e la devoluzione possono rimanere legittime in mancanza di prova del titolo di proprietà privata.
- Il giudice dell'esecuzione può rettificare provvedimenti eseguiti quando emerga un errore materiale emerso in fase di esecuzione; tale rettifica non equivale automaticamente a violazione del principio del giudicato se la stessa autorità esercita la funzione di correzione.
- Per contestare una confisca fondata su normativa di tutela dei beni culturali è fondamentale muovere dall'analisi della natura del bene (se ricade nella nozione di bene culturale ex art.10 d.lgs.42/2004 e art.91) e dalla disponibilità di prove documentali certe sulla provenienza e sulla data di acquisto/possesso.
- In presenza di provvedimenti di dissequestro divenuti definitivi ed eseguiti, la parte che ritenga illegittima una successiva rettifica o reintegrazione deve valutare la concretà dell'errore materiale, la funzione dell'organo intervenuto e le modalità formali adottate (incidenti di esecuzione, ricorso per cassazione, competenze).
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