Cassazione Penale, Sentenza n. 40506/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta con rito abbreviato: il ricorrente era stato condannato a 1 anno e 8 mesi per i reati di messa in circolazione di valori bollati e titoli di credito falsi (artt. 459 in relazione all'art. 453 c.p. e 491, comma 2 in relazione all'art. 489 c.p.), con assoluzione dal reato associativo. Il ricorso deduce tre motivi: (i) violazione delle norme sulle notificazioni e mancata traduzione in udienza per l'imputato detenuto "per altra causa" (artt. 178 e ss. e 420-ter c.p.p.); (ii) vizio di motivazione e illogicità della decisione di merito, con critica alla valutazione probatoria e al mancato accoglimento della versione difensiva che nega la consapevolezza della falsità; (iii) errore nella dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata in base agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura: il vizio di notifica non è stato dimostrato essere conoscibile dal giudice d'appello e, comunque, la eventuale notifica al domicilio anziché nel luogo di detenzione costituisce nullità a "regime intermedio" soggetta a sanatoria ex art. 184 c.p.p., che doveva essere eccepita prima della sentenza d'appello; inoltre il processo di appello si era svolto con rito camerale non partecipato (art. 23, comma 1, legge n. 149/2020), per cui la mancata traduzione non comporta nullità. Sulla seconda censura: la Corte di legittimità non può rivedere i fatti e la valutazione delle prove; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente valorizzando chat e intercettazioni che dimostrerebbero la consapevolezza dell'imputato. Sulla terza censura: la dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata motivata secondo gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (ruolo, rete di contraffazione, precedenti, concessione parziale delle circostanze attenuanti). Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 e ss. c.p.p. e art. 420-ter c.p.p.
Richiamate dalla difesa per la notifica del decreto di citazione e la traduzione in udienza dell'imputato detenuto; la Corte osserva che il vizio concernente la notifica al domicilio anziché al luogo di detenzione integra una nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria ex art. 184 c.p.p.
art. 23, comma 1, legge n. 149/2020
Norma che disciplina il rito camerale non partecipato in appello: nelle ipotesi previste la presenza dell'imputato non è richiesta e non occorre disporre la traduzione
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di notificare l'imputato detenuto nel luogo di detenzione e che la notifica al domicilio è nullità a regime intermedio soggetta a sanatoria ex art. 184 c.p.p.
art. 184 c.p.p.
Prevede la possibile sanatoria delle nullità a regime intermedio se non tempestivamente eccepite; applicata per escludere l'impugnativa tardiva della nullità di notifica in Cassazione
art. 132 e art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: richiamati dalla difesa per censurare la dosimetria e dalla Corte per giustificare la pena inflitta in base al ruolo dell'imputato, alla rete di contraffazione e ai precedenti
art. 125, comma terzo, c.p.
Richiamato in riferimento agli obblighi motivazionali nella determinazione della pena: la Corte ricorda che una motivazione anche sintetica puo' essere sufficiente se riferita agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a seguito di inammissibilità del ricorso
Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023 (Charkoui)
Giurisprudenza che afferma che la nullità di notifica maturata anteriormente al giudizio di appello deve essere eccepita con le conclusioni scritte prima della pronuncia della sentenza di appello; altrimenti non va dedotta per la prima volta in Cassazione
Massime di principio
- La notifica all'imputato detenuto deve essere eseguita nel luogo di detenzione; se notificata al domicilio anzichè al carcere la nullità risultante è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente (prima della sentenza d'appello) per non essere inefficace in Cassazione
- Nei giudizi di appello celebrati con rito camerale non partecipato (art. 23, co.1, legge n.149/2020) la presenza e la traduzione dell'imputato non sono necessarie, salvo richiesta difensiva: l'assenza non determina di per sé nullità
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio; le doglianze che chiedono una diversa ricostruzione fattuale o rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici di motivazione manifesti
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: se rimane nei limiti edittali e risulta motivata secondo gli elementi previsti dalla legge (art. 133 c.p.), la Cassazione non la riforma
- Le nullità a regime intermedio possono essere sanate e, se non eccepite nel momento procedurale opportuno, la parte perde la possibilità di farle valere in sede di legittimità
- Presentare per la prima volta in Cassazione questioni procedurali che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di merito espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammenda)
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