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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40502/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della condanna irrevocabile pronunciata dalla Corte d'assise di Palermo il 31/10/2018 per concorso in omicidio premeditato e occultamento di cadavere di Andrea Cottone, fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori Mario Cusimano e Stefano Lo Verso. La difesa ha dedotto l'inconciliabilità fra quel giudicato e la sentenza di assoluzione, pronunciata il 28/12/2017 a carico del concorrente Michele Rubino (abbreviato), nella quale si sarebbe riconosciuto al Lo Verso il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, mentre nella sentenza impugnata tale ruolo sarebbe stato attribuito a Fontana e Rubino (con Lo Verso inteso come testimone). Si lamenta altresì che la questione specifica sarebbe stata depositata con memoria ma ignorata dal giudice a quo e che la diversa valutazione della attendibilità del collaboratore in sedi diverse non dovrebbe precludere la revisione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) le differenti valutazioni sull'attendibilità del medesimo collaboratore non costituiscono di per sé motivo di revisione, essendo conseguenza dell'applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; (2) non è stata dimostrata la reale inconciliabilità fra le ricostruzioni dei fatti nelle due sentenze nei termini necessari per la revisione, né risulta che la specifica doglianza fosse stata proposta in origine nei termini ora indicati; (3) la revisione non può essere utilizzata per ottenere una mera rivalutazione di elementi di prova già dedotti o deducibili nel processo originario: occorrono nuovi elementi esterni e non conoscibili o non valutati nel giudizio che ha formato il giudicato. Conseguentemente, rigetto dell'istanza di revisione e condanna del Fontana al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    In tema di revisione, la norma disciplina le ipotesi di contrasto tra giudicati come possibile motivo di revisione; la Corte ha ritenuto che non sussista contrasto rilevante quando le differenti decisioni derivino da valutazioni probatorie difformi ma non da una oggettiva incompatibilità dei fatti ricostruiti

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sul criterio di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori spiega perché valutazioni diverse sull'attendibilità dello stesso dichiarante nelle diverse sedi non costituiscono di per sé novità idonea alla revisione; la valutazione della credibilità rimane tipicamente materia del giudizio di merito

  • art. 627, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa nel ricorso, ma dalla sentenza non emerge una interpretazione specifica favorevole: il giudice ha ritenuto infondate le doglianze ultimate a sostenere l'insussistenza dei presupposti di revisione

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa senza che la Corte ne tragga una rilevanza decisiva; la sentenza non riconosce che la richiamata disposizione consenta, da sola, la revisione per divergenze di valutazione della prova già conosciuta

Massime di principio

  • La revisione è ammessa solo se emergono nuovi elementi esterni o fatti concreti non conoscibili e non valutati nel processo che ha formato il giudicato; differenze di valutazione della stessa prova non bastano
  • Diversa valutazione dell'attendibilità di un collaboratore di giustizia in sedi diverse non costituisce di per sé motivo di revisione, perché deriva dall'applicazione del criterio probatorio previsto dall'art. 192 c.p.p.
  • Per far valere l'inconciliabilità tra giudicati è necessario indicare con precisione le discrepanze fattuali e dimostrare un'oggettiva incompatibilità delle ricostruzioni; enunciazioni generiche o modifiche tardive delle argomentazioni non sono sufficienti
  • La revisione non può essere usata come mezzo per ottenere una nuova valutazione di elementi di prova già dedotti o deducibili nel processo originario; chi propone revisione deve documentare fatti o riscontri nuovi e non disponibili durante il giudizio di merito
  • Se un'eccezione è già stata prospettata e valutata nel processo originario, non può essere riutilizzata in sede di revisione salvo che si portino elementi nuovi e specifici

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