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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40503/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna per violazione degli artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che il Tribunale ha erroneamente applicato a una pena relativa a reato di competenza del giudice di pace (lesioni personali semplici) benefici propri del sistema del codice penale (sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e beneficio della non menzione), creando così un "trattamento sanzionatorio ibrido" in violazione del principio di legalità delle pene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai punti che avevano concesso la sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione delle statuizioni civili e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ha dunque revocato i benefici erroneamente concessi, mentre la condanna per il reato di lesioni semplici e la sanzione (multa) sono rimaste valide. Ha inoltre disposto l'omettere le generalità e i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 60

    art. 60 d.lgs. n. 274/2000

    Esclude l'applicabilità alle sanzioni irrogate per reati di competenza del giudice di pace delle disposizioni degli artt. 163 e ss. c.p.; in pratica impedisce che a condanne per reati del giudice di pace si applichi la sospensione condizionale della pena e, per correlato sistema, beneficiare della non menzione.

  • codice penale, art. 163 e ss.

    Regolano la sospensione condizionale della pena e istituti connessi; la giurisprudenza ritiene che, per effetto dell'art. 60 d.lgs. 274/2000, queste norme non siano applicabili alle sanzioni per reati di competenza del giudice di pace.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 63

    art. 63 d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato nel ricorso quale parte del sistema normativo che disciplina sanzioni e competenze del giudice di pace; insieme all'art. 60 contribuisce a delimitare il regime sanzionatorio speciale per quei reati.

  • D.P.R. n. 313 del 2002, art. 24, comma 1, lett. i) e l)

    art. 24, comma 1, lett. i) e l) D.P.R. n. 313/2002

    Stabilisce le esclusioni e le iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale; secondo la Corte la normativa sul casellario già esclude automaticamente l'iscrizione per i provvedimenti del giudice di pace, rendendo privo di oggetto il beneficio della non menzione se riferito a reati appartenen­ti al "sistema" del giudice di pace.

  • codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    art. 620, comma primo, lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza dei presupposti, di pronunciare annullamento senza rinvio per determinati vizi; qui è stato il fondamento per annullare senza rinvio le statuizioni circa la sospensione condizionale e la non menzione.

  • d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Prevede l'omettere le generalità e altri dati identificativi in atti pubblicati quando la legge lo impone; la Corte ha ordinato tale omissione in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per i reati di competenza del giudice di pace il trattamento sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 274/2000 esclude l'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163 c.p.; pertanto, anche se il processo è celebrato da un giudice diverso, non si possono concedere i benefici tipici del codice penale che la disciplina esclude.
  • La non menzione nel certificato del casellario per condanne relative a reati del giudice di pace è sostanzialmente disciplinata dal sistema del casellario (D.P.R. 313/2002) e non costituisce un beneficio separato applicabile quando la normativa del giudice di pace ne prevede già l'esclusione/iscrizione specifica.
  • L'erronea concessione di tali benefici determina un "trattamento sanzionatorio ibrido" in contrasto con il principio di legalità delle pene; la Corte di cassazione può revocare tali benefici e annullare senza rinvio le statuizioni illegittime, mantenendo inalterate le altre statuizioni di condanna non viziati.
  • Se il giudizio comprende anche reati che non rientrano nella competenza del giudice di pace o reati connessi, la possibilità di applicare istituti come la sospensione condizionale va valutata in base alla configurazione complessiva delle fattispecie e dei collegamenti; l'esclusione non opera automaticamente se esistono reati non attratti dal regime del giudice di pace e che giustifichino l'applicazione degli istituti del codice penale.
  • In fase di impugnazione, la parte pubblica o privata può chiedere la correzione della situazione ibrida: il ricorso va mirato a censurare la violazione normativa (art. 60 d.lgs. 274/2000 e norme correlate) e la Corte può intervenire limitatamente alle statuizioni illegittime senza travolgere l'intero giudicato.

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