Cassazione Penale, Sentenza n. 40505/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un percorso di recupero prevista dall'art. 165, comma 5, cod. pen., come introdotto dall'art. 6, co. 1, L. n. 69/2019. Sostiene che tale disposizione è di carattere sostanziale e peggiorativa e, quindi, non poteva essere applicata retroattivamente a fatti commessi tra il 15/6/2016 e il 18/9/2017. Osserva inoltre di non aver dedotto il vizio in appello e invoca l'intervento d'ufficio della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, co. 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione attiene all'applicazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen. ma che la subordinazione della sospensione condizionale a percorsi di recupero non costituisce una "pena" ai fini della nozione di "pena illegale": la sospensione condizionale è un istituto esterno alla pena vera e propria e gli obblighi imposti hanno funzione special-preventiva/rieducativa. Sulla base dei principi richiamati dalle Sezioni Unite, la mancata deduzione in appello di vizi relativi a tale subordinazione non può essere sollevata per la prima volta in cassazione; pertanto il ricorso è infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta l'oscurazione dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
Norma che incrimina lo stalking; i fatti contestati al ricorrente sono stati qualificati come reato ai sensi di questa disposizione.
art. 165 cod. pen., comma 5 (introdotto da art. 6, co. 1, L. n. 69/2019)
Prevede che, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 612-bis, la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero. La Corte ha interpretato che tale prescrizione non costituisce parte della "pena" sensu stricto ma un obbligo esterno di natura special-preventiva/rieducativa.
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. La Corte ha richiamato il principio ma lo ha distinto dall'ambito della sospensione condizionale, ritenendo che il divieto di retroattività trova applicazione quando la norma sopravvenuta determini una trasformazione radicale della natura della pena.
art. 2 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di irretroattività; la Corte lo considera assieme all'art. 25 Cost. per valutare l'argomento di retroattività.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio vizi nella sentenza impugnata; il ricorrente ne invocava l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto non applicabile l'intervento d'ufficio per vizi non dedotti in appello quando non si tratti di pena illegale.
Sent. Corte Cost. n. 32 del 2020
Richiamata come principio secondo cui una norma sopravvenuta che trasforma radicalmente la natura della pena (es. rendendo esecutiva in carcere una pena prima eseguita fuori) può essere considerata retroattivamente inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il caso di specie sia diverso e non rientri in questa ipotesi estrema.
Sez. U. Corte di Cassazione, n. 5352 del 28/9/2023 (dep. 2024)
Giurisprudenza nomofilattica che ha definito la nozione di "pena illegale" escludendo dalla stessa questioni inerenti la sospensione condizionale della pena; fondamentale al ragionamento della Corte per escludere la rilevabilità d'ufficio del vizio in cassazione.
Massime di principio
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena a obblighi (es. partecipazione a percorsi di recupero) ai sensi dell'art. 165, co. 5, cod. pen. è considerata dalla Cassazione come un vincolo esterno e non come una componente della "pena" suscettibile di determinare "pena illegale".
- Le censure che riguardano l'applicazione di obblighi collegati alla sospensione condizionale, se non dedotte in appello, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: vanno proposte in appello secondo le ordinarie regole devolutive.
- Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.) resta principio fondamentale, ma la sua applicazione dipende dalla natura e dall'effetto della disposizione sopravvenuta: solo modifiche che trasformino radicalmente la natura della pena (es. trasformare una misura eseguibile "fuori" dal carcere in una da eseguire "dentro") impongono la non applicazione retroattiva.
- Se si ritiene che una modifica normativa configuri una "trasformazione radicale" della pena, bisogna argomentarlo specificamente e sollevare il profilo già nelle fasi di merito (appello) per conservarne la trattazione in Cassazione.
- Prassi difensiva consigliata: dedurre tempestivamente in appello la violazione di legge relativa a condizioni e obblighi connessi alla sospensione condizionale e, se necessario, articolare il motivo sulla natura sostanziale o processuale della norma sopravvenuta, anche richiamando i parametri della giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite.
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