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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32133/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto dell'istanza congiunta sottoscritta da entrambe le parti e del sopravvenuto accordo tra le stesse, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di pagamento TARES per l'anno 2013 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria, in parte, di immobili, con particolare riferimento a un'area destinata a parcheggio. La società aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ma l'appello era stato respinto dalla CTR della Puglia. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato nove motivi: ha lamentato, in sintesi, che la CTR non avesse verificato i presupposti legali dell'imposta; che avesse riesaminato questioni coperte da giudicato circa la non assoggettabilità alla TARES e l'asserita inadeguatezza del servizio di smaltimento; che avesse erroneamente ritenuto sufficiente il servizio comunale; che avesse trascurato l'assenza di occupazione o detenzione dell'area parcheggio; che avesse ignorato l'esclusione dell'area condominiale dal tributo; che avesse ritenuto tassabile un'area destinata solo alla sosta delle auto e quindi non produttiva di rifiuti; che, in subordine, non avesse qualificato i rifiuti come speciali provenienti da attività commerciale; che avesse escluso l'applicabilità di ipotesi di esenzione; e, infine, che avesse considerato irrituale la riproposizione in appello di questioni non accolte in primo grado. Successivamente, in pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, in ragione di un verbale di intesa per la definizione non conflittuale della controversia e l'impegno reciproco ad abbandonare i giudizi pendenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità, le parti depositano un'istanza congiunta di estinzione per cessata materia del contendere, sopravvenuta a seguito di un accordo definitorio, la Corte prende atto della sopravvenienza e dichiara estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio con compensazione delle spese quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti o comunque risulti giustificato dall'accordo intervenuto.
  • In presenza di estinzione per cessata materia del contendere, restano assorbite le censure di merito e di rito proposte con il ricorso per cassazione, non essendo più necessario scrutinare la fondatezza dei singoli motivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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