Cassazione Civile, Ordinanza n. 32133/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'istanza congiunta sottoscritta da entrambe le parti e del sopravvenuto accordo tra le stesse, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di pagamento TARES per l'anno 2013 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria, in parte, di immobili, con particolare riferimento a un'area destinata a parcheggio. La società aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, ma l'appello era stato respinto dalla CTR della Puglia. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato nove motivi: ha lamentato, in sintesi, che la CTR non avesse verificato i presupposti legali dell'imposta; che avesse riesaminato questioni coperte da giudicato circa la non assoggettabilità alla TARES e l'asserita inadeguatezza del servizio di smaltimento; che avesse erroneamente ritenuto sufficiente il servizio comunale; che avesse trascurato l'assenza di occupazione o detenzione dell'area parcheggio; che avesse ignorato l'esclusione dell'area condominiale dal tributo; che avesse ritenuto tassabile un'area destinata solo alla sosta delle auto e quindi non produttiva di rifiuti; che, in subordine, non avesse qualificato i rifiuti come speciali provenienti da attività commerciale; che avesse escluso l'applicabilità di ipotesi di esenzione; e, infine, che avesse considerato irrituale la riproposizione in appello di questioni non accolte in primo grado. Successivamente, in pendenza del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, in ragione di un verbale di intesa per la definizione non conflittuale della controversia e l'impegno reciproco ad abbandonare i giudizi pendenti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente quale requisito di motivazione della sentenza tributaria impugnata.
Richiamato per sostenere la preclusione derivante dal giudicato su alcune questioni tributarie.
art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
Evocato dalla ricorrente per contestare i presupposti soggettivi e oggettivi della TARES sull'area parcheggio.
art. 14, comma 4, d.l. n. 201 del 2011
Evocato per sostenere l'esclusione dall'imposta dell'area parcheggio in quanto area condominiale.
Richiamato per qualificare i rifiuti prodotti nell'area come rifiuti speciali derivanti da attività commerciale.
artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocati per censurare la qualificazione come irrituale della riproposizione in appello di questioni non accolte in primo grado.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Citato solo nel dispositivo/parte finale come base normativa per la trattazione camerale da remoto.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di legittimità, le parti depositano un'istanza congiunta di estinzione per cessata materia del contendere, sopravvenuta a seguito di un accordo definitorio, la Corte prende atto della sopravvenienza e dichiara estinto il processo senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio con compensazione delle spese quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti o comunque risulti giustificato dall'accordo intervenuto.
- In presenza di estinzione per cessata materia del contendere, restano assorbite le censure di merito e di rito proposte con il ricorso per cassazione, non essendo più necessario scrutinare la fondatezza dei singoli motivi.
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