Cassazione Civile, Ordinanza n. 32043/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione una sopravvenienza passiva ritenuta indeducibile pari a euro 360.000,00, oltre a costi per carburanti e lubrificanti pari a euro 11.529,00 e relativa IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo l'atto impositivo carente di motivazione perché nel procedimento non risultava un espresso invito a esibire documenti specifici sulla messa a perdita dei crediti; secondo i giudici di merito, il verbale di accesso conteneva richieste generiche. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la motivazione dell'avviso era sufficiente, perché richiamava l'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e le norme sulla deducibilità delle perdite su crediti e dei costi, e perché dagli atti di verifica risultava la richiesta di tutta la documentazione contabile dell'annualità; (2) violazione degli artt. 101, comma 5, e 109 TUIR, assumendo che la questione non era la mancanza di un invito specifico, ma la mancata prova, da parte della contribuente, dei requisiti di deducibilità della sopravvenienza passiva.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, trattandoli unitariamente. Ha affermato che la motivazione dell'atto tributario, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000, può essere resa anche per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato, o il suo contenuto essenziale sia riprodotto, in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Ha però distinto la validità formale della motivazione dall'effettiva prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, che attiene al merito e alla disciplina dell'istruzione probatoria. La sentenza impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva confuso il requisito di validità dell'avviso con la questione della utilizzabilità o meno della documentazione e della mancata esibizione di specifici documenti. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte non fonda la decisione su questa norma: il tema decisivo è la corretta qualificazione della motivazione dell'avviso e della prova della pretesa tributaria.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio processuale dedotto nel primo motivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nell'avviso di accertamento quale base normativa del recupero a tassazione e indicato dalla ricorrente come parte della motivazione dell'atto.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo come disciplina rilevante per la deducibilità della posta contestata.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo come disciplina rilevante per la deducibilità dei costi e della sopravvenienza passiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge sostanziale.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
La Corte ribadisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria devono contenere la specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; la motivazione può essere resa anche per relationem se l'atto richiamato è allegato o il suo contenuto essenziale è riprodotto, così da consentire la difesa del contribuente.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto quando l'atto impositivo consente di individuare in modo sufficiente la causa della pretesa e di approntare una difesa effettiva; la motivazione può essere anche per relationem, ma solo se il documento richiamato è allegato, conosciuto o riprodotto nel suo contenuto essenziale.
- La validità formale della motivazione dell'avviso di accertamento è distinta dall'effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa fiscale: la prima attiene al requisito di legittimità dell'atto, la seconda al merito e alla prova nel giudizio di impugnazione.
- Non integra di per sé vizio di motivazione dell'atto impositivo la circostanza che nel verbale di verifica non sia stato formulato un espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione documentale; ciò rileva, semmai, sul piano dell'accertamento probatorio della fondatezza della pretesa.
- Quando il giudice di merito confonde il piano della motivazione dell'accertamento con quello della prova dei presupposti della ripresa a tassazione, la decisione è censurabile per erronea applicazione dei principi sulla motivazione degli atti tributari.
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