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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28034/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società distributrice)

La controversia

La controversia nasce dalla presenza, ritenuta illegittima dagli attori, di un elettrodotto sul loro terreno, che avrebbe impedito la sopraelevazione di un fabbricato e, secondo la prospettazione attorea, causato anche la perdita di un finanziamento agevolato previsto dalla L. n. 488/1992 per la realizzazione dell'opera. In primo grado era stata accertata l'inesistenza della servitù di elettrodotto e liquidato un risarcimento sia per la mancata sopraelevazione sia per il preteso danno futuro da perdita del finanziamento. In appello la società distributrice aveva contestato, da un lato, il criterio di quantificazione del danno da mancata sopraelevazione e, dall'altro, il nesso causale tra la presenza dell'elettrodotto e la revoca del finanziamento. I ricorrenti in cassazione hanno proposto sette motivi: (1) violazione delle norme sul risarcimento del danno e del principio di capacità contributiva, per avere la Corte d'appello liquidato il danno da mancata sopraelevazione secondo il criterio del mancato reddito e al netto delle imposte; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente nella quantificazione del valore netto; (3) violazione della disciplina del finanziamento agevolato, assumendo che la normativa non prevedesse la revoca per il fatto che i lavori fossero eseguiti sulla base di un titolo edilizio successivo; (4) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 c.p.c. e norme sulle agevolazioni, per essersi discostata dalla CTU e dalla missiva del 23 gennaio 2008 che, secondo i ricorrenti, dimostrava che la revoca dipendeva solo dalla scadenza del termine per completare gli investimenti; (5) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla scadenza di tale termine; (6) nullità della sentenza per avere la Corte territoriale disapplicato l'autorizzazione in variante senza indicare il vizio dell'atto amministrativo; (7) violazione della disciplina edilizia, per avere ritenuto che l'atto del 12 febbraio 2002 fosse una nuova concessione edilizia e non una mera variante in corso d'opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la scelta del giudice di merito di adottare un diverso criterio di liquidazione del danno, e di determinarne il valore netto, rientra nei suoi poteri di apprezzamento delle prove ed è sorretta da motivazione congrua; ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., poiché la censura mirava solo a contestare l'esito della valutazione. I motivi dal terzo al settimo, relativi alla perdita del finanziamento, sono stati esaminati in parte congiuntamente: la Corte ha confermato che la sopravvenienza di un diverso titolo edilizio poteva essere rilevante ai fini della revoca dell'agevolazione, valorizzando l'art. 2 del D.M. n. 527/1995, che richiede la disponibilità di un immobile già conforme ai vincoli edilizi e urbanistici alla data della domanda. Ha poi ritenuto inammissibile il settimo motivo per genericità ex art. 366 c.p.c. e, quanto agli altri, ha escluso che vi fosse un errore di percezione sulla CTU o un omesso esame della missiva del 23 gennaio 2008, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la circostanza della possibile revoca del finanziamento. La soccombenza ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e il rilievo del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma sul risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie e con valutazione rimessa al giudice di merito

  • art. 1223 c.c.

    utilizzato quale criterio per determinare il lucro cessante effettivo e i costi da detrarre dal danno risarcibile

  • art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986

    invocato dai ricorrenti per sostenere che la liquidazione del danno al netto delle imposte comporterebbe una riduzione del ristoro, ma la Corte non accoglie la doglianza

  • art. 53 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la sottrazione preventiva delle imposte dal quantum risarcitorio; la Corte non ritiene fondata la censura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del sindacato di legittimità per violazione di legge dedotto in relazione ai criteri di liquidazione del danno e alla disciplina del finanziamento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del paradigma motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mera contestazione della valutazione delle prove

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • Regolamento della L. n. 488/1992, D.M. n. 527/1995, come modificato dal D.M. n. 319/1997 e dal D.M. n. 13/2000

    interpretato nel senso che l'ammissibilità alle agevolazioni presuppone che l'immobile sia già conforme ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso alla data della domanda

  • art. 8, comma 1, lett. d), D.M. n. 527/1995

    richiamato come norma sulla revoca delle agevolazioni, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 2 del decreto per ricavare il presupposto di conformità dell'immobile

  • art. 9, comma 2, D.M. n. 527/1995

    richiamato nel ricorso come parte della disciplina applicabile alle agevolazioni

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per la censura di difetto di motivazione, ma la Corte ritiene le motivazioni dei giudici di merito adeguate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare che la Corte territoriale si sarebbe discostata dalle risultanze istruttorie e dalla CTU

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi formulati in modo generico o non specificamente critico

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e della loro sede processuale

  • art. 15 L. n. 47/1985

    richiamato per qualificare l'atto edilizio del 12 febbraio 2002 come nuova concessione edilizia e non mera variante

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la scelta del giudice di merito di adottare un criterio di liquidazione del danno diverso da quello seguito in primo grado, quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e non presenti vizi di legge.
  • La determinazione del lucro cessante e, più in generale, del danno patrimoniale risarcibile, rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, che può tener conto dei costi evitati dal danneggiato e pervenire alla quantificazione del danno al netto di tali componenti.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente la mera insoddisfazione per la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini della revoca di un'agevolazione pubblica per investimenti, può assumere rilievo la non conformità urbanistico-edilizia dell'immobile alla data della domanda, quando la disciplina di settore richieda che il bene sia già idoneo e regolare per l'attività programmata.
  • La censura di omessa motivazione o di disapplicazione di un atto amministrativo deve indicare puntualmente il vizio denunciato e contenere una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi; la doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • L'omesso esame di un documento o di una missiva non è configurabile se il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico allegato e la parte si limiti a contestarne la valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProprietàRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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