Cassazione Civile, Ordinanza n. 28034/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società distributrice)
La controversia
La controversia nasce dalla presenza, ritenuta illegittima dagli attori, di un elettrodotto sul loro terreno, che avrebbe impedito la sopraelevazione di un fabbricato e, secondo la prospettazione attorea, causato anche la perdita di un finanziamento agevolato previsto dalla L. n. 488/1992 per la realizzazione dell'opera. In primo grado era stata accertata l'inesistenza della servitù di elettrodotto e liquidato un risarcimento sia per la mancata sopraelevazione sia per il preteso danno futuro da perdita del finanziamento. In appello la società distributrice aveva contestato, da un lato, il criterio di quantificazione del danno da mancata sopraelevazione e, dall'altro, il nesso causale tra la presenza dell'elettrodotto e la revoca del finanziamento. I ricorrenti in cassazione hanno proposto sette motivi: (1) violazione delle norme sul risarcimento del danno e del principio di capacità contributiva, per avere la Corte d'appello liquidato il danno da mancata sopraelevazione secondo il criterio del mancato reddito e al netto delle imposte; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente nella quantificazione del valore netto; (3) violazione della disciplina del finanziamento agevolato, assumendo che la normativa non prevedesse la revoca per il fatto che i lavori fossero eseguiti sulla base di un titolo edilizio successivo; (4) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 c.p.c. e norme sulle agevolazioni, per essersi discostata dalla CTU e dalla missiva del 23 gennaio 2008 che, secondo i ricorrenti, dimostrava che la revoca dipendeva solo dalla scadenza del termine per completare gli investimenti; (5) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla scadenza di tale termine; (6) nullità della sentenza per avere la Corte territoriale disapplicato l'autorizzazione in variante senza indicare il vizio dell'atto amministrativo; (7) violazione della disciplina edilizia, per avere ritenuto che l'atto del 12 febbraio 2002 fosse una nuova concessione edilizia e non una mera variante in corso d'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la scelta del giudice di merito di adottare un diverso criterio di liquidazione del danno, e di determinarne il valore netto, rientra nei suoi poteri di apprezzamento delle prove ed è sorretta da motivazione congrua; ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., poiché la censura mirava solo a contestare l'esito della valutazione. I motivi dal terzo al settimo, relativi alla perdita del finanziamento, sono stati esaminati in parte congiuntamente: la Corte ha confermato che la sopravvenienza di un diverso titolo edilizio poteva essere rilevante ai fini della revoca dell'agevolazione, valorizzando l'art. 2 del D.M. n. 527/1995, che richiede la disponibilità di un immobile già conforme ai vincoli edilizi e urbanistici alla data della domanda. Ha poi ritenuto inammissibile il settimo motivo per genericità ex art. 366 c.p.c. e, quanto agli altri, ha escluso che vi fosse un errore di percezione sulla CTU o un omesso esame della missiva del 23 gennaio 2008, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato la circostanza della possibile revoca del finanziamento. La soccombenza ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e il rilievo del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie e con valutazione rimessa al giudice di merito
utilizzato quale criterio per determinare il lucro cessante effettivo e i costi da detrarre dal danno risarcibile
art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986
invocato dai ricorrenti per sostenere che la liquidazione del danno al netto delle imposte comporterebbe una riduzione del ristoro, ma la Corte non accoglie la doglianza
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti per contestare la sottrazione preventiva delle imposte dal quantum risarcitorio; la Corte non ritiene fondata la censura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del sindacato di legittimità per violazione di legge dedotto in relazione ai criteri di liquidazione del danno e alla disciplina del finanziamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del paradigma motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mera contestazione della valutazione delle prove
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
richiamato per il deposito della memoria
interpretato nel senso che l'ammissibilità alle agevolazioni presuppone che l'immobile sia già conforme ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso alla data della domanda
art. 8, comma 1, lett. d), D.M. n. 527/1995
richiamato come norma sulla revoca delle agevolazioni, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 2 del decreto per ricavare il presupposto di conformità dell'immobile
art. 9, comma 2, D.M. n. 527/1995
richiamato nel ricorso come parte della disciplina applicabile alle agevolazioni
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per la censura di difetto di motivazione, ma la Corte ritiene le motivazioni dei giudici di merito adeguate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
richiamato per lamentare che la Corte territoriale si sarebbe discostata dalle risultanze istruttorie e dalla CTU
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi formulati in modo generico o non specificamente critico
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e della loro sede processuale
richiamato per qualificare l'atto edilizio del 12 febbraio 2002 come nuova concessione edilizia e non mera variante
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la scelta del giudice di merito di adottare un criterio di liquidazione del danno diverso da quello seguito in primo grado, quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e non presenti vizi di legge.
- La determinazione del lucro cessante e, più in generale, del danno patrimoniale risarcibile, rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, che può tener conto dei costi evitati dal danneggiato e pervenire alla quantificazione del danno al netto di tali componenti.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente la mera insoddisfazione per la valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini della revoca di un'agevolazione pubblica per investimenti, può assumere rilievo la non conformità urbanistico-edilizia dell'immobile alla data della domanda, quando la disciplina di settore richieda che il bene sia già idoneo e regolare per l'attività programmata.
- La censura di omessa motivazione o di disapplicazione di un atto amministrativo deve indicare puntualmente il vizio denunciato e contenere una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi; la doglianza meramente assertiva è inammissibile.
- L'omesso esame di un documento o di una missiva non è configurabile se il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico allegato e la parte si limiti a contestarne la valutazione probatoria.
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