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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13689/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda una docente che, all'esito della procedura di mobilità nazionale, era stata assegnata a Firenze e chiedeva il riconoscimento del diritto a essere trasferita in uno degli ambiti della provincia di Messina. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 33 Cost. e dell'art. 1 L. n. 62/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato rilevanza al servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie ai fini della mobilità. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994, censurando il sistema di assegnazione delle sedi definitive e la preferenza accordata, nella mobilità, a determinate categorie di docenti in ragione della provenienza da graduatorie diverse, nonché l'uso dell'algoritmo nella procedura; sosteneva inoltre che il criterio del punteggio avrebbe dovuto prevalere e che l'assetto regolamentare fosse illegittimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini della mobilità ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché il legislatore non ha equiparato il rapporto di lavoro dei docenti delle paritarie a quello dei docenti statali e non ha esteso alla scuola paritaria il regime delle scuole pareggiate. Ha inoltre escluso che la clausola 4 dell'Accordo quadro sulla durata determinata possa imporre il riconoscimento del servizio, poiché difetta la comparabilità tra le situazioni considerate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la legittimità della disciplina della legge n. 107/2015 e della contrattazione collettiva attuativa, evidenziando che il sistema di mobilità per fasi e la diversa collocazione dei docenti provenienti da GAE e da graduatorie di merito del concorso 2012 rispondevano a scelte discrezionali non irragionevoli e non discriminatorie; ha quindi escluso che il punteggio individuale potesse prevalere sulla scansione per fasi e che vi fosse contrasto con i principi costituzionali o con il diritto UE. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per difetto di difese delle intimate; è stato anche dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo presso scuole paritarie, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce della non comparabilità dei rapporti di lavoro.

  • art. 1 L. n. 62/2000

    la legge sulle scuole paritarie non equipara il rapporto di lavoro dei docenti paritari a quello dei docenti statali e non estende il regime delle scuole pareggiate.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie ai fini della mobilità e della carriera.

  • art. 356 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per evidenziare i requisiti stringenti del previgente pareggiamento, diversi dal regime delle scuole paritarie.

  • art. 357 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato con riferimento alla verifica delle condizioni per il pareggiamento degli istituti scolastici.

  • art. 1 bis d.l. n. 250/2005

    le disposizioni estese alle scuole paritarie non includono l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994.

  • legge n. 27/2006

    conversione del d.l. n. 250/2005, nel quadro della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE

    non è invocabile perché presuppone lavoratori comparabili; nel caso di specie la comparabilità è esclusa per la diversità dei rapporti e dei datori di lavoro.

  • Clausola 3 dell'Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE

    il lavoratore a tempo indeterminato comparabile è quello appartenente allo stesso stabilimento e adibito a mansioni identiche o simili; ciò esclude la comparabilità tra rapporti presso datori diversi.

  • art. 267 TFUE

    richiamato sul rinvio pregiudiziale; la Corte ha ritenuto non necessario sospendere il giudizio per la presenza di giurisprudenza europea consolidata.

  • sentenza CILFIT (CGUE, causa C-283/81)

    richiamata per i casi in cui il giudice nazionale può astenersi dal rinvio pregiudiziale.

  • sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (CGUE, causa C-561/19)

    richiamata per la lettura moderna dell'obbligo di rinvio pregiudiziale e per l'ipotesi di acte clair/acte éclairé.

  • art. 1, comma 108, L. n. 107/2015

    regola la mobilità straordinaria 2016/2017 e l'accantonamento dei posti; la Corte ne conferma la lettura secondo cui la posizione degli IGM 2012 era stabilizzata per provincia.

  • art. 1, commi 95, 98 e 100, L. n. 107/2015

    delineano le fasi assunzionali straordinarie e la preferenza riconosciuta agli idonei del concorso 2012 rispetto ai provenienti da GAE.

  • art. 3 Cost.

    invocato per censurare la differenziazione tra categorie di docenti; la Corte esclude la violazione per la presenza di ragioni oggettive e di scelte non manifestamente irragionevoli.

  • art. 97 Cost.

    invocato per sostenere che dovesse prevalere il criterio del punteggio; la Corte esclude che esso imponga di disapplicare la disciplina per fasi della mobilità.

  • art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    richiamato nel ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina speciale della mobilità scolastica.

  • art. 399, comma 3, d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per il vincolo triennale di permanenza nella provincia, derogato dalla mobilità straordinaria.

  • artt. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; 462, comma 7; 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994

    considerati nel loro combinato disposto per affermare la competenza della contrattazione collettiva nella disciplina delle operazioni di mobilità del personale docente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente riconoscibile ai fini della mobilità del personale docente quando la legge non equipara espressamente quel rapporto di lavoro a quello del personale della scuola statale.
  • La clausola di non discriminazione per i lavoratori a tempo determinato opera solo tra situazioni comparabili; non può essere invocata per ottenere l'equiparazione tra categorie di personale diversamente disciplinate quanto a reclutamento, status e rapporto di impiego.
  • Nelle procedure di mobilità scolastica, quando la legge e la contrattazione collettiva articolano il sistema per fasi e categorie di docenti, il punteggio individuale non può prevalere sul criterio ordinatorio delle fasi se tale scelta è espressione di una disciplina speciale non irragionevole.
  • Le scelte della contrattazione collettiva in materia di mobilità del personale docente sono insindacabili nel merito se rispettano la legge e non determinano disparità ingiustificate o manifeste irragionevolezze.
  • La valutazione di comparabilità ai fini del principio di non discriminazione richiede identità o forte omogeneità della posizione lavorativa, del datore di lavoro e dell'ambito organizzativo; in difetto, il raffronto non è giuridicamente praticabile.
  • Il giudice nazionale può non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione risulti già chiarita da giurisprudenza consolidata o la soluzione sia evidente alla luce del diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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