Parere n. 1201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Carmine Basile contro il Comune di San Giovanni in Marignano per l’annullamento: - dell’ordinanza del 18 settembre 2017, prot. n. 12.603 Reg. 62/2017, recante ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 23 del 21 ottobre 2004; - di ogni altro atto presupposto, connesso nonché consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia espressa al ricorso, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. La rinuncia determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di impugnazione.
Impugnazione dell’ordinanza comunale del 18 settembre 2017, prot. n. 12.603 Reg. 62/2017, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino, deducendo tre motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004, anche in relazione al regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto dei presupposti e di motivazione; violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, sviamento, falsità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà tra procedimento e provvedimento. Nel corso dell’istruttoria il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 25 ottobre 2024, notificato il 5 novembre 2024.
Osservazioni
Motivo I - Violazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004 ed eccesso di potere
Il motivo non è stato esaminato nel merito, poiché la rinuncia al ricorso ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Motivo II - Violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001
Il motivo non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Motivo III - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e vizi di motivazione
Il motivo non è stato esaminato nel merito, essendo stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 13 legge regionale Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
art. 4 legge regionale Emilia-Romagna 21 ottobre 2004, n. 23
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dall’ordinanza impugnata; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; il motivo non è stato esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il parere applica al ricorso straordinario il principio dispositivo, prendendo atto della rinuncia e dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la rinuncia espressa del ricorrente deve essere presa in considerazione dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
- La rinuncia al ricorso straordinario determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia al ricorso impedisce l’esame nel merito dei motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente.
Ordinanza comunale di demolizione e ripristino
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di San Giovanni in Marignano per l’annullamento dell’ordinanza del 18 settembre 2017, prot. n. 12.603 Reg. 62/2017, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 13 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 21 ottobre 2004.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva censurato l’ordinanza sotto tre profili principali:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2004, anche in relazione al regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto dei presupposti e di motivazione;
- violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, con riferimento al difetto di motivazione, oltre a sviamento, falsità dei presupposti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà tra procedimento e provvedimento.
Rinuncia al ricorso
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva dichiarato di rinunciare al gravame con atto del 25 ottobre 2024, notificato il 5 novembre 2024.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia, affermando che il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La rinuncia espressa elimina l’interesse alla decisione sul merito delle censure proposte.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di ricorso e ha espresso il parere che debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse.
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