Parere n. 1193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- avverso decreto n. 4165 del 14/10/2024 di diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ed equo indennizzo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto n. 4165 del 14 ottobre 2024 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e di concessione dell’equo indennizzo
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale e ha respinto la domanda di equo indennizzo. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, violazione del principio dell’onere della prova e del principio di precauzione, sostenendo che la patologia potesse essere stata causata o concausata dall’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni internazionali e attività presso poligoni di tiro. L’amministrazione ha sostenuto che la patologia fosse riconducibile alla mutazione genetica BRCA e che non fosse stata provata alcuna esposizione rilevante a fattori oncogeni di origine lavorativa. La questione centrale riguarda l’applicazione dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e degli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010, alla luce del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2025: in presenza di patologie tumorali insorte dopo servizio svolto in contesti caratterizzati da possibile esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, il militare non deve dimostrare il nesso eziologico in termini medico-legali, mentre grava sull’amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Occorre inoltre stabilire se la mera presenza di una predisposizione genetica sia sufficiente a escludere l’efficienza concausale dell’esposizione ambientale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione della disciplina sull’onere della prova e del principio di precauzione. Ha affermato che, secondo l’Adunanza plenaria n. 15/2025, la legge ha tipizzato il rischio professionale specifico connesso al servizio svolto in missioni all’estero o presso poligoni di tiro, trasferendo sull’amministrazione l’onere di dimostrare una specifica origine extra-lavorativa della patologia. La ricorrente aveva fornito gli elementi rilevanti, consistenti nello svolgimento di missioni internazionali e attività presso poligoni, nella successiva insorgenza della patologia e nella possibilità, non esclusa dalla scienza, di un’associazione con fattori ambientali o lavorativi. Non era invece sufficiente la prova amministrativa fondata sulla presenza della mutazione BRCA, poiché una causa genetica non esclude automaticamente l’esistenza di una concausa ambientale. L’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’interazione tra predisposizione genetica ed esposizione ambientale e dimostrare che quest’ultima non avesse contribuito in modo efficiente all’insorgenza della patologia. In condizioni di incertezza scientifica, l’assenza di tale prova determina l’operatività della presunzione e l’obbligo di riconoscere l’indennizzo. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Osservazioni
Violazione dell’onere della prova e del principio di precauzione
È illegittimo negare la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale insorta dopo missioni all’estero o attività presso poligoni di tiro limitandosi a richiamare una predisposizione genetica. In base alla disciplina speciale e al principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2025, grava sull’amministrazione la prova di una specifica genesi extra-lavorativa e dell’irrilevanza della possibile esposizione ambientale.
Concorso tra predisposizione genetica ed esposizione ambientale
La presenza di una mutazione genetica non esclude automaticamente la rilevanza causale o concausale dell’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti. L’amministrazione deve esaminare l’interazione tra le possibili concause e motivare specificamente le ragioni per cui la concausa ambientale non avrebbe inciso in modo efficiente sulla patologia.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
La disciplina dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo deve essere coordinata con la disciplina speciale prevista per il personale militare; l’art. 11 è richiamato in relazione al giudizio medico-legale.
art. 603 del codice dell’ordinamento militare
particolari condizioni ambientali od operative
La disposizione tipizza un rischio professionale specifico connesso a missioni di qualunque natura, svolte in Italia o all’estero, e a poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti, quando in occasione o a seguito del servizio insorgano patologie tumorali.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio, che [...] hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche
Le norme regolamentari definiscono le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini della disciplina speciale sul rischio professionale.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
È il riferimento normativo al parere del Consiglio di Stato nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 15/2025
nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti [...] non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico [...] grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia
La disciplina speciale trasferisce sull’amministrazione il rischio della causa ignota e rende sufficiente, per il militare, la prova del servizio nei contesti di rischio e della successiva insorgenza della patologia, purché la letteratura scientifica non escluda in linea di principio l’associazione con i fattori ambientali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del parere.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari e dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte dopo missioni all’estero o attività presso poligoni di tiro, quando sia prospettata l’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, il militare non è tenuto a dimostrare il nesso eziologico secondo il criterio medico-legale ordinario, se ha provato lo svolgimento del servizio nel contesto di rischio e la successiva insorgenza della patologia.
- La disciplina speciale sul rischio professionale specifico trasferisce sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; in mancanza di tale prova, l’incertezza scientifica non può essere posta a carico del militare.
- La presenza di una predisposizione genetica non esclude di per sé la rilevanza concausale di un fattore ambientale o lavorativo. L’amministrazione deve valutare l’interazione tra le concause e dimostrare, con motivazione specifica, che il fattore ambientale non abbia contribuito in modo efficiente alla patologia.
- Il principio di precauzione opera anche nell’ambito delle prestazioni compensativo-indennitarie e incide sulla valutazione del nesso causale quando la scienza non consenta né di affermare né di escludere con certezza l’incidenza dell’esposizione ambientale.
- Nel regime dell’equo indennizzo per causa di servizio, il concorso tra una predisposizione genetica e un fattore ambientale non consente il diniego dell’indennizzo se la causa ambientale non è stata dimostrata irrilevante o esclusa; quando le concause concorrono, l’indennizzo deve essere riconosciuto per intero.
Diniego dell’equo indennizzo per patologia tumorale e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una militare contro il decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e ha respinto la domanda di equo indennizzo. La ricorrente aveva svolto missioni internazionali e attività presso poligoni di tiro e aveva prospettato l’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti.
Svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente aveva presentato nel 2021 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo. Nel 2023 la CMO di Roma aveva accertato una patologia complessa, ritenendola non stabilizzata. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 24 settembre 2024, aveva escluso la dipendenza dal servizio.
L’amministrazione aveva avviato una procedura di riesame in autotutela, considerata la particolare natura della patologia, ma aveva successivamente adottato il decreto n. 4165 del 14 ottobre 2024, conforme al parere del Comitato, negando il riconoscimento e l’equo indennizzo.
Quadro normativo e giurisprudenziale
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e gli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010. La disciplina individua un rischio professionale specifico nelle particolari condizioni ambientali od operative connesse a missioni, poligoni di tiro e siti di stoccaggio di munizionamenti.
È stata valorizzata la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 15/2025, secondo cui, per patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario che il militare dimostri il nesso eziologico in termini medico-legali ordinari. È sufficiente la prova dello svolgimento del servizio nei contesti di rischio, della successiva insorgenza della patologia e della non esclusione, da parte della letteratura scientifica, di un’associazione con i fattori ambientali o lavorativi. Spetta invece all’amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa.
Valutazione della predisposizione genetica
Il Comitato di Verifica e il Collegio Medico Legale avevano ricondotto la patologia alla mutazione genetica BRCA, ritenuta il principale fattore oncogenetico della neoplasia mammaria, escludendo che le condizioni di servizio potessero avere avuto un ruolo causale o concausale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente tale motivazione. La verosimile origine genetica non consente, da sola, di escludere l’incidenza di ulteriori fattori ambientali. In particolare, gli studi di epigenetica possono evidenziare un’interazione tra predisposizione genetica ed esposizione ambientale, con possibile effetto moltiplicatore della seconda sulla prima.
Onere della prova e principio di precauzione
Secondo il parere, l’incertezza scientifica costituisce la ragione stessa della disciplina speciale sul rischio professionale. Il principio di precauzione impone di considerare la relazione tra attività di servizio e patologia anche quando non sia possibile raggiungere una certezza scientifica o un alto grado di probabilità razionale.
L’amministrazione non può quindi limitarsi ad affermare che la patologia è geneticamente predisposta o che non è stata provata l’esposizione a uranio impoverito. Deve valutare il possibile concorso tra le concause e dimostrare che il fattore ambientale non abbia inciso in modo efficiente sull’insorgenza o sullo sviluppo della patologia.
Esito del ricorso
La ricorrente aveva fornito gli elementi richiesti dalla giurisprudenza, mentre l’amministrazione non aveva dimostrato una specifica origine extra-lavorativa né l’irrilevanza della possibile esposizione ambientale. In assenza di tale prova, l’incertezza opera a favore dell’interessata e impone il riconoscimento dell’indennizzo.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario.
Protezione dei dati personali
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.
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