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Parere

Parere n. 1194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Matilde Bianca Marile Zirilli contro Agenzia delle Entrate, Formez Pa e nei confronti dei signori Francesco Alberto Ferrata, Giovanna Ravidà e Daniela Stagnitta per annullamento del bando concorso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2700 unità per l'area di funzionari famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali.

Giustizia amministrativa202600309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e dell’elenco dei vincitori del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, limitatamente alla Regione siciliana, con contestazione del mancato riconoscimento della riserva connessa all’invalidità civile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, partecipante alla procedura concorsuale regionale per 165 posti in Sicilia, aveva dichiarato nella domanda la propria invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%. Pur avendo conseguito il punteggio di 26 e la posizione 141, non era stata inclusa tra i vincitori, risultando idonea per effetto dell’applicazione della riserva in favore di altro candidato. Ha impugnato l’avviso e la graduatoria finale, gli esiti rettificati della prova scritta, il bando nella parte relativa alla necessità di dichiarare nella domanda le riserve e i titoli di preferenza, nonché gli atti presupposti e consequenziali, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del procedimento una controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dalla controinteressata il 15 aprile 2026. Poiché l’opposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’esame dei motivi relativi alla graduatoria, al bando e al mancato riconoscimento della riserva non è stato svolto. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

L’opposizione della controinteressata è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso nella sede straordinaria.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per improcedibilità da trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione rituale e tempestiva di una controinteressata impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una controinteressata ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
  • Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate a utilizzare tale strumento; l’opposizione costituisce il mezzo per adire il giudice precostituito per legge.

Improcedibilità per opposizione nel ricorso straordinario relativo a un concorso pubblico

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro l’Agenzia delle Entrate e Formez PA, con riferimento alla procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari destinati ad attività di controlli e servizi fiscali.

Procedura concorsuale e posizione della ricorrente

La selezione era articolata in una prova scritta e nella valutazione dei titoli, si svolgeva su base regionale e consentiva di indicare una sola sede. Per la Regione siciliana erano previsti 165 posti, inclusi cinque posti per una specifica sezione territoriale con sede distaccata a Palermo.

La ricorrente aveva presentato domanda per la Sicilia, dichiarando la propria invalidità civile e allegando il verbale medico attestante una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%. Nella graduatoria pubblicata il 27 novembre 2025 aveva conseguito 26 punti e la posizione 141, ma non era stata inserita tra i vincitori, risultando idonea per effetto dell’applicazione di una riserva in favore di altro candidato.

Atti impugnati e motivi dedotti

La ricorrente aveva impugnato l’avviso di pubblicazione delle graduatorie, la graduatoria finale e l’elenco dei vincitori per la Regione siciliana, gli eventuali esiti rettificati della prova scritta, il bando nella parte relativa alla dichiarazione delle riserve e dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.

A sostegno del ricorso aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando il mancato riconoscimento del beneficio della riserva collegato alla propria condizione di invalidità civile. La Sezione, tuttavia, non ha esaminato tali censure nel merito.

Opposizione della controinteressata

Nel corso del procedimento una controinteressata ha notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 15 aprile 2026, un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971.

La Sezione ha ritenuto l’opposizione rituale e tempestiva. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti interessate. L’opposizione consente quindi alla parte di adire il giudice precostituito per legge e determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La decisione è stata adottata senza esaminare la legittimità della graduatoria, del bando o del mancato riconoscimento della riserva. La domanda cautelare è stata assorbita.

Sono stati richiamati, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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