Parere n. 1195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta ricalcolo dei i titoli attribuiti in sede di prima assegnazione 2015 o dalla riserva nazionale 2015 o successive o relative agli utilizzi dei titoli della programmazione 2005 – 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto della richiesta di ricalcolo dei titoli attribuiti in sede di prima assegnazione 2015, dalla riserva nazionale 2015 o nelle assegnazioni successive, nonché dei titoli della programmazione 2005-2014.
Esito
La questione giuridica
L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di ricalcolo dei titoli e di loro inserimento nel Registro nazionale con effetto dal 1° gennaio 2023. La richiesta era stata presentata dopo che, in occasione della domanda unica 2023 e dell'aggiornamento dei titoli per la programmazione 2023-2027, il sistema informatico aveva evidenziato l'anomalia N25-01, relativa a una domanda in eccesso per le medesime superfici, con particella soppressa in supero senza condivisori. L'amministrazione aveva inizialmente ritenuto che un ricalcolo delle superfici riferite a campagne pregresse avrebbe inciso sul calcolo dell'importo unitario medio, sulla convergenza dei titoli e sulla correttezza del calcolo nazionale. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell'articolo 41 della Costituzione, lesione dell'affidamento e dei principi di buona fede, carenza istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha avviato una nuova istruttoria e ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. È emerso che l'anomalia N25-01 dipendeva da un errore informatico non imputabile all'azienda, causato dalla duplicazione di superfici generata dal sistema durante l'aggiornamento triennale di verifica dell'occupazione del suolo (refresh). L'errore aveva ridotto la superficie ammissibile e, conseguentemente, i diritti all'aiuto. L'amministrazione ha inoltre richiesto la riassegnazione dei diritti originariamente detenuti dall'azienda e ha manifestato l'intenzione di ricalcolare le domande uniche presentate dal 2015 al 2022, per verificare eventuali integrazioni dei pagamenti già erogati. Poiché l'annullamento dell'atto impugnato e la soluzione dell'anomalia hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e la soluzione dell'anomalia informatica hanno eliminato l'utilità concreta della decisione sul ricorso, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti e dei terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
art. 41 Costituzione
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma il Consiglio di Stato non l'ha esaminata nel merito, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, quando elimina concretamente gli effetti lesivi contestati, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere accertata quando l'amministrazione, a seguito di una nuova istruttoria, riconosca l'errore dell'azione amministrativa, rimuova l'atto e adotti iniziative idonee a ripristinare la posizione dell'interessato.
- Un'anomalia derivante da un errore informatico non imputabile all'azienda non può essere posta a fondamento della riduzione della superficie ammissibile e dei diritti all'aiuto senza una successiva correzione amministrativa.
Ricalcolo dei titoli agricoli e anomalia informatica nella domanda unica 2023
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un'azienda agricola contro il rigetto della richiesta di ricalcolo dei titoli attribuiti nell'ambito delle precedenti programmazioni degli aiuti agricoli, con riferimento anche alla programmazione 2023-2027. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesse e provvedimento impugnato
In occasione della presentazione della domanda unica 2023 e dell'aggiornamento del valore dei titoli per il periodo 2023-2027, l'azienda ha rilevato sul portale la chiusura di un ticket recante l'anomalia N25-01: condizioni di ammissibilità dell'aiuto non soddisfatte per domanda in eccesso sulle medesime superfici, con particella soppressa in supero senza condivisori.
Il centro di assistenza agricola, per conto dell'azienda, ha quindi presentato il 18 luglio 2023 una richiesta di ricalcolo dei titoli in autotutela. L'ufficio competente ha respinto l'istanza sostenendo che qualsiasi ricalcolo di titoli relativo a campagne pregresse, comprese le programmazioni 2005-2014 e 2015-2022, avrebbe modificato la superficie degli ettari ammissibili utilizzati per il calcolo dell'importo unitario medio, incidendo sulla convergenza dei titoli e sulla correttezza del calcolo nazionale.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del rigetto, l'accertamento del diritto al ricalcolo dei titoli e il loro inserimento nel Registro nazionale con effetto dal 1° gennaio 2023. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione di legge, la violazione dell'articolo 41 della Costituzione, la lesione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede, nonché carenza istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere.
Nuova istruttoria e annullamento in autotutela
Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha richiesto ulteriori documenti e informazioni e ha svolto una nuova istruttoria. L'agenzia competente ha quindi comunicato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La nuova istruttoria ha accertato che l'anomalia N25-01 era stata provocata da un problema informatico non imputabile all'azienda. In particolare, il sistema aveva duplicato alcune superfici durante l'aggiornamento triennale di verifica dell'occupazione del suolo, denominato refresh. La duplicazione aveva determinato una riduzione della superficie ammissibile e, di conseguenza, una riduzione dei diritti all'aiuto spettanti all'azienda.
L'amministrazione ha inoltre rappresentato:
- di avere richiesto la riassegnazione dei diritti all'aiuto detenuti originariamente dall'azienda;
- di voler procedere al ricalcolo delle domande uniche presentate dal 2015 al 2022;
- di voler verificare l'eventuale necessità di integrare i pagamenti già erogati.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e la soluzione delle anomalie avessero eliminato l'interesse concreto alla prosecuzione del ricorso. Non è stato quindi necessario esaminare nel merito i singoli motivi dedotti dall'azienda.
La Sezione ha conseguentemente espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Oscuramento dei dati personali
Il parere dispone infine l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, richiamando l'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
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