Parere n. 1198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto, ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, da Immobiliare Torre Romeo s.r.l. contro il Comune di Novate Milanese, nonché nei confronti di Condominio Repubblica 114/Box e del signor Maurizio Giorgio Garbujo, per l’annullamento del provvedimento n. prot. edi/2024/00008/pdc del 19 settembre 2024 di diniego del permesso di costruire per l’apertura di un passaggio carrabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di permesso di costruire per la realizzazione di due accessi carrabili a un fondo di proprietà della società ricorrente
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 19 settembre 2024 con cui è stato negato il permesso di costruire per l'apertura di due accessi carrabili, lamentando, tra l'altro, la formazione del silenzio-assenso, l'illegittimità delle ragioni ostative indicate dal Comune, l'interclusione del fondo, l'impossibilità di costituire servitù di passaggio sui fondi confinanti, la fattibilità delle opere necessarie e la violazione della convenzione urbanistica del 1991 e del piano particolareggiato. Il diniego comunale è fondato sulla mancata esecuzione di modifiche progettuali già richieste, sull'incidenza dell'intervento sulla situazione strutturale dei box sottostanti l'aiuola, sulle modifiche altimetriche della pavimentazione stradale e sulla compromissione della continuità della zona verde. Dopo un primo parere interlocutorio, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla genesi dell'interclusione del fondo, sulla rilevanza della convenzione urbanistica e sulle ragioni dell'eventuale inderogabilità della regola dell'arretramento dell'accesso.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né l'ammissibilità né il merito del ricorso e neppure l'istanza cautelare. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiamato a trasmettere entro trenta giorni la relazione di rito e a chiarire: la natura originaria o sopravvenuta dell'interclusione, verificando se essa derivi da un frazionamento catastale o dal trasferimento di particelle catastalmente autonome; l'eventuale rilevanza della convenzione urbanistica del 1991 rispetto al diniego, con particolare riguardo al quinto motivo di ricorso; e le ragioni per cui non sarebbe possibile derogare alla regola dell'arretramento dell'accesso, in assenza di elementi fattuali apparentemente tali da imporlo. La società ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i dieci giorni successivi. In mancanza di riscontro, l'affare sarà deciso allo stato degli atti. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza del terzo trimestre 2026.
Osservazioni
Istruttoria sulla genesi dell'interclusione
Il Ministero deve chiarire se l'interclusione del fondo sia sopravvenuta e imputabile alla società ricorrente o ai suoi danti causa, verificando in particolare se lo stato attuale derivi da un frazionamento catastale oppure dal trasferimento di particelle dotate sin dall'origine di autonoma consistenza catastale.
Rilevanza della convenzione urbanistica del 1991
Il Ministero deve riferire sull'eventuale incidenza della convenzione urbanistica sul provvedimento impugnato, con specifico riguardo alla deduzione della società ricorrente secondo cui il Comune avrebbe assunto l'obbligo di garantire l'accesso al fondo.
Regola dell'arretramento dell'accesso
Il Ministero deve indicare le ragioni per cui, nel caso concreto, non sarebbe possibile derogare alla regola dell'arretramento dell'accesso, considerato che dagli atti non sembrano emergere elementi fattuali tali da renderlo necessario.
Relazione di rito e contraddittorio
Il Ministero deve trasmettere la relazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; la società ricorrente potrà depositare osservazioni e controdeduzioni nei dieci giorni successivi. In caso di mancato riscontro, l'affare sarà deciso allo stato degli atti.
Norme richiamate
È indicato quale base normativa per il deposito diretto del ricorso straordinario.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere interlocutorio è adottato nell'ambito di tale procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando gli atti non consentono di ricostruire compiutamente i presupposti fattuali decisivi per la controversia, la Sezione può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione senza anticipare la decisione in rito o nel merito.
- Quando l'amministrazione giustifica il diniego di un titolo edilizio sulla base dell'interclusione o della necessità di rispettare specifiche prescrizioni progettuali, la decisione richiede l'accertamento della genesi dell'interclusione e della concreta applicabilità della prescrizione al caso esaminato.
- La rilevanza di una convenzione urbanistica ai fini della legittimità di un successivo diniego edilizio deve essere esaminata alla luce degli eventuali obblighi assunti dall'amministrazione in materia di accesso al fondo interessato.
- Prima di confermare il diniego fondato sull'obbligo di arretramento di un accesso, l'amministrazione deve chiarire le ragioni concrete che rendono necessaria l'applicazione della regola e valutare l'eventuale possibilità di deroga.
Diniego di permesso di costruire per accessi carrabili
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare contro il Comune di Novate Milanese per l'annullamento del diniego di permesso di costruire relativo alla realizzazione di due accessi carrabili a un fondo sul quale insiste un edificio residenziale in corso di recupero. La Sezione non ha definito il ricorso, disponendo ulteriori accertamenti istruttori e rinviando la trattazione al terzo trimestre 2026.
Vicenda edilizia
Il fondo della società, individuato catastalmente, si trova in corrispondenza di una diramazione di via Repubblica. Sul lato ovest è già presente un cancello a doppio battente; in passato l'accesso era assicurato da un ponticello sopra il torrente Garbogiera, poi tombinato in occasione della realizzazione della viabilità. Nell'area è stata collocata un'aiuola delimitata da un cordolo in cemento, che impedisce materialmente l'accesso carrabile e che, secondo la ricorrente, dovrebbe essere adeguata.
Ragioni del diniego comunale
Il Comune ha negato il permesso di costruire per quattro ordini di ragioni:
- mancata realizzazione delle modifiche progettuali precedentemente indicate, consistenti nell'arretramento del passo carraio e nello smusso dei lati dello spazio antistante;
- possibile incidenza del passo carrabile sulla situazione strutturale dei box privati sottostanti l'aiuola, caratterizzati da un cordolo in cemento armato con guaina impermeabile;
- conseguenti modifiche altimetriche della pavimentazione stradale;
- compromissione della continuità della zona verde.
Motivi del ricorso
La società ha articolato otto motivi, deducendo anche la formazione del silenzio-assenso. Ha contestato specificamente ciascuna delle ragioni del diniego e ha sostenuto che il mancato rilascio del titolo determinerebbe l'interclusione del fondo. Ha inoltre evidenziato l'impossibilità materiale e giuridica di costituire servitù di passaggio sui fondi confinanti, già edificati, e ha richiamato alcuni atti endoprocedimentali dai quali emergerebbe la fattibilità delle opere.
In via subordinata, la società ha impugnato anche la convenzione urbanistica del 1991 e il piano particolareggiato, sostenendo che la convenzione avrebbe posto a carico del Comune un obbligo di garantire l'accesso, tra gli altri, al terreno di sua proprietà.
Prima fase istruttoria
Con il parere interlocutorio n. 1239 del 12 novembre 2025 la Sezione aveva chiesto al Ministero di acquisire informazioni sulla natura dell'interclusione, precisando che occorreva verificare se essa fosse sopravvenuta e imputabile alla società o ai suoi danti causa. In particolare, era stato richiesto di accertare se lo stato dei luoghi derivasse da un frazionamento catastale oppure dal trasferimento della proprietà di particelle che avevano già autonoma consistenza catastale.
La società ha depositato una memoria nel marzo 2026, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun frazionamento catastale e che la particella avrebbe avuto fin dall'origine autonoma consistenza catastale. Il Ministero non ha trasmesso il riscontro richiesto.
Nuovi incombenti istruttori
La Sezione ha quindi disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta, entro trenta giorni, la relazione di rito e fornisca ulteriori chiarimenti:
- sulla genesi dell'interclusione e sulla sua eventuale imputabilità alla società o ai suoi danti causa;
- sulla rilevanza della convenzione urbanistica del 1991 rispetto al diniego, soprattutto in relazione al quinto motivo di ricorso;
- sulle ragioni concrete per cui non sarebbe possibile derogare alla regola dell'arretramento dell'accesso, dato che dagli atti non sembrano emergere elementi fattuali tali da imporre tale soluzione.
La società ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei dieci giorni successivi alla trasmissione della relazione. In caso di mancato adempimento, l'affare sarà deciso allo stato degli atti.
Stato del procedimento e conclusioni
Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sull'istanza cautelare, sull'ammissibilità del ricorso o sui motivi di merito. Ogni decisione è stata espressamente riservata, anche con riguardo a eventuali ulteriori approfondimenti istruttori. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissare nel terzo trimestre del 2026.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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