Parere n. 1196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Davide Callegaro e altri contro Comune di Casier (TV) per l’annullamento dell’ordinanza n. 26 del 1° giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza n. 26 del 1° giugno 2023, istitutiva di un divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via E. Mattei, nel tratto compreso tra via E. Mattei e il parco omonimo.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Mogliano Veneto - Preganziol - Casier, con la quale è stato istituito un divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di un tratto di via E. Mattei. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato la relazione istruttoria e le deduzioni del Comune, ma agli atti non risultano la copia del ricorso straordinario, gli eventuali allegati né la prova che la relazione ministeriale sia stata previamente comunicata ai ricorrenti. La Sezione non ha quindi potuto esaminare compiutamente le questioni di rito e di merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha disposto un’integrazione istruttoria, senza assumere alcuna decisione sulle condizioni di ammissibilità, sui motivi di ricorso o sul merito dell’impugnazione. Il Ministero dovrà ritrasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione ministeriale, allegando la copia del ricorso straordinario, gli eventuali allegati e le osservazioni e controdeduzioni dei ricorrenti. Prima della ritrasmissione, la relazione dovrà essere partecipata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni. L’affare è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027, con ogni decisione in rito e nel merito impregiudicata.
Osservazioni
Integrazione documentale
Manca agli atti la copia del ricorso straordinario e degli eventuali allegati; il Ministero deve acquisirli e trasmetterli nuovamente alla Sezione.
Partecipazione della relazione ministeriale
Non risulta provato che la relazione ministeriale sia stata inviata ai ricorrenti. Il Ministero deve previamente comunicarla, assegnando un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Rinvio dell’affare
L’affare è rinviato a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027, senza decisione sulle questioni di rito o di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il Consiglio di Stato non può esaminare compiutamente la controversia quando manchino agli atti il ricorso e i relativi allegati essenziali; in tal caso può disporre un’integrazione istruttoria prima di decidere in rito o nel merito.
- La relazione ministeriale deve essere previamente partecipata ai ricorrenti, ai quali deve essere riconosciuto un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, quando tale adempimento non risulti documentato agli atti.
- La mancanza degli atti necessari e della prova dell’avvenuta partecipazione giustifica un parere interlocutorio con rinvio della trattazione e con espressa riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Ricorso straordinario contro il divieto permanente di sosta in via E. Mattei
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di Casier per l’annullamento dell’ordinanza n. 26 del 1° giugno 2023, adottata dal Comandante della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Mogliano Veneto - Preganziol - Casier. L’ordinanza ha istituito un divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di un tratto di via E. Mattei.
Premesse e richiesta ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Consiglio di Stato la propria relazione sull’affare, allegando le deduzioni del Comune di Casier e le controdeduzioni dei ricorrenti.
Carenze documentali rilevate
La Sezione ha constatato che agli atti non risultavano:
- la copia del ricorso straordinario;
- gli eventuali allegati al ricorso;
- la prova dell’avvenuta trasmissione della relazione ministeriale ai ricorrenti.
Tali carenze impedivano l’esame completo delle questioni di rito e di merito.
Incombenti istruttori
Il Ministero è stato incaricato di ritrasmettere alla Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione ministeriale insieme alla copia del ricorso, agli eventuali allegati e alle osservazioni e controdeduzioni dei ricorrenti.
La relazione dovrà essere previamente comunicata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per interloquire sul suo contenuto.
Esito e rinvio
La Sezione ha adottato un parere interlocutorio e ha disposto gli incombenti istruttori necessari, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
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