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Legge

L.R. Emilia-Romagna 23/2004

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL' ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 23/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna la vigilanza sull’attività edilizia, i poteri di sospensione, demolizione e sanzione per abusi, i rapporti tra Comune, Provincia e Regione, il fondo di rotazione per le demolizioni e le modalità del condono edilizio 2003. Le norme sul condono si applicano alle domande presentate entro il 10 dicembre 2004 e ai procedimenti conclusi entro il 31 dicembre 2006.

Vigilanza edilizia e condono edilizio regionale

Vigilanza edilizia e condono edilizio in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina, per il territorio dell’Emilia-Romagna, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, il sistema sanzionatorio per gli abusi e, in un titolo separato, la procedura speciale di condono edilizio riferita alle domande presentate nel 2004 ai sensi della normativa statale sul condono.

Vigilanza, controlli e soggetti competenti

I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, tramite lo Sportello unico per l’edilizia, verificando la conformità degli interventi alle norme, agli strumenti urbanistici ed edilizi e ai titoli abilitativi. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria trasmettono le segnalazioni di abuso alle autorità e agli enti competenti; lo Sportello unico verifica la regolarità delle opere entro 30 giorni.

La Provincia svolge funzioni di supporto tecnico e giuridico-amministrativo, raccoglie ed elabora i dati sull’abusivismo e può sostituirsi al Comune in caso di inerzia per sospensioni, sanzioni e demolizioni. La Regione coordina l’intero sistema, definisce indirizzi, sistemi informativi, programmi di rilevamento del territorio e iniziative di riqualificazione delle aree degradate.

Misure di trasparenza e monitoraggio

Nei cantieri di opere pubbliche e interventi privati soggetti a titolo abilitativo o CILA deve essere esposto un cartello con i dati previsti dalla normativa vigente e dall’atto regionale di coordinamento tecnico, anche in forma digitale. Il segretario comunale pubblica mensilmente i dati sugli abusi edilizi e li trasmette agli organi istituzionali competenti. La Giunta regionale disciplina i contenuti della relazione mensile, la raccolta e il trattamento dei dati sugli illeciti.

Sono inoltre previsti programmi periodici di rilevamento delle trasformazioni del territorio mediante rilievi aerofotogrammetrici, satellitari e topografici.

Responsabilità dei soggetti della filiera edilizia

Titolare del titolo, committente e costruttore rispondono della conformità delle opere; sono tenuti anche in solido al pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle spese di demolizione, salvo prova di non responsabilità o di abuso successivo alla consegna dell’immobile. Il direttore dei lavori risponde secondo le regole statali; il progettista e il funzionario della società erogatrice dei servizi pubblici sono assoggettati a specifiche conseguenze disciplinari o pecuniarie in caso di dichiarazioni o condotte non veritiere.

Sanzioni per abusi edilizi

La legge distingue le ipotesi di abuso in funzione della tipologia dell’intervento e del bene interessato: aree vincolate o inedificabili, edifici vincolati, suoli pubblici, lottizzazioni abusive, nuove costruzioni, ristrutturazioni, opere in parziale difformità, interventi eseguiti in assenza di SCIA o su permesso annullato. Le misure comprendono sospensione lavori, demolizione, ripristino, acquisizione gratuita al patrimonio pubblico, sanzioni pecuniarie e, nei casi previsti, possibilità di sanatoria o di sanzione alternativa al ripristino.

Condono edilizio 2003

Il secondo titolo regola il condono per le domande presentate entro il 10 dicembre 2004. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla documentazione, all’asseverazione del professionista, al pagamento dell’oblazione, del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria e della quota integrativa regionale. Il procedimento ordinario doveva concludersi entro il 31 dicembre 2006. Sono stabiliti limiti e divieti specifici per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni, restauro, mutamenti d’uso e opere su aree o immobili vincolati.

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